Termine per l'impugnazione: conta la data del deposito ufficiale in cancelleria
27 Settembre 2016
Il caso Il Ministero delle finanze si oppone alla stima dell'indennità di esproprio di un'area appartenente allo Stato e Tizio interviene volontariamente chiedendo il riconoscimento in suo favore di una parte dell'area per intervenuta usucapione. La Corte d'Appello conferma la decisione assunta in primo grado. Gli eredi di Tizio presentano dunque ricorso in Cassazione contro il Comune e contro il Ministero delle Finanze. La Seconda sezione civile della Suprema Corte, premettendo che il ricorso per Cassazione risultava spedito per la notifica l'ultimo giorno utile ex art. 327 c.p.c., rilevando due differenti datazioni della sentenza, l'una di deposito e l'altra di pubblicazione, entrambe seguite da timbro e firma del cancelliere, rinvia la trattazione della causa in attesa della decisione della Corte Costituzionale, già adita da altro collegio della medesima sezione, sulla legittimità delle norme in materia di pubblicazione della sentenza ed individuazione del giorno di decorrenza del termine lungo per l'impugnazione. Una volta pronunciatasi la Consulta, con ordinanza interlocutoria n. 19140/2015 il Collegio, denunciando il contrasto esistente con il precedente orientamento adottato da altre sezioni della Corte, richiede l'intervento delle Sezioni Unite.
Deposito come momento di perfezionamento La Suprema Corte dichiara che la maggior parte della giurisprudenza di legittimità, ed anche le Sezioni Unite, hanno identificato il deposito come «momento di perfezionamento, efficacia, esistenza, irretrattabilità della sentenza», dunque il dies a quo per la proposizione di eventuali impugnazioni, «trattandosi di un momento in cui è determinante l'intervento del giudice, posto che la procedura di deposito prende l'avvio proprio da un atto di volizione al medesimo riferibile, con la conseguenza che la data in cui il cancelliere ne dà atto deve coincidere con quella dell'effettivo deposito e con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale apposizione da parte del cancelliere di una data ulteriore e successiva non potrebbe giammai incidere su di un fatto (l'avvenuto deposito) già verificatosi».
Cass. civ., sez. un., n. 13794/2012 Le Sezioni Unite ricordano quanto enunciato nella sentenza n. 13794/2012: in caso di doppia data, una di deposito, priva di specificazione che il documento sia comprensivo solo della minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, ogni effetto giuridico derivante dalla pubblicazione sarebbe in realtà decorso già dalla data di deposito. C. Cost. n. 3/2015 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/2015, ha escluso la illegittimità degli artt. 133, commi 1 e 2, e 327, comma 1, c.p.c., ritenendo la questione non fondata. La Corte ha evidenziato, peraltro, al contempo, che la separazione temporale dei due passaggi di pubblicazione della sentenza incide gravemente sulla situazione giuridica dei soggetti interessati «riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare e dalle disposizioni del processo telematico, e che solo con il compimento di queste operazioni può dirsi realizzata la pubblicità a cui è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come prendere visione degli atti e estrarne copia». Quindi, prosegue la Corte, per stabilire il dies a quo del termine, la data in calce alla sentenza deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità . La successiva data di pubblicazione rende inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Principio di diritto Le Sezioni Unite tornano dunque sui loro passi ed enunciano il seguente principio di diritto. “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. |