Inammissibilità della querela di falso avverso il testamento olografo e principio di conversione degli atti processuali
28 Settembre 2016
Massima
L'azione di querela di falso in via principale avverso un testamento olografo non risulta ammissibile ma, in virtù del principio di conversione degli atti processuali, la domanda proposta può valere come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Il caso
Tizio proponeva querela di falso avverso il testamento olografo asseritamente redatto dalla defunta Caia, e per sentir dichiarare, in via principale, la falsità materiale di tutto il testamento olografo e, in via subordinata, sentir dichiarare la falsità materiale della firma e/o della data che figurano apposte nel testamento. Il Tribunale di Venezia con sentenza non definitiva dichiara, in applicazione dei principi recentemente elaborati dalle Sezioni Unite, inammissibile l'azione di querela di falso e, in forza del principio di conversione degli atti processuali, riconosce alla domanda proposta valore di azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. La questione
Il Tribunale di Venezia esamina, in primo luogo, la questione afferente al mezzo processuale esperibile per contestare la veridicità del testamento olografo e, in secondo luogo, si interroga circa le conseguenze dell'applicazione delle conclusioni elaborate dalle Sezioni Unite alla luce del principio di conservazione degli atti processuali. Le soluzioni giuridiche
Appare opportuno ricordare che in giurisprudenza si erano formati due contrapposti orientamenti, sia con riguardo alla individuazione dello strumento necessario per la contestazione del testamento olografo, sia sul soggetto onerato della prova. Secondo un primo orientamento, il testamento olografo - nonostante i requisiti di forma previsti dall'art. 602 c.c. - deve ritenersi una scrittura privata con la conseguenza che, se colui contro il quale sia prodotto non lo riconosca, la controparte interessata avrebbe l'onere di provare la provenienza della scheda testamentaria dall'autore apparente. La giurisprudenza favorevole allo strumento processuale della verificazione ex art. 214 c.p.c. non esclude, tuttavia, tout court il ricorso alla querela di falso, riconosciuta come strumento alternativo rispetto al semplice disconoscimento. Altra impostazione, invece, evidenzia la particolare rilevanza processuale e sostanziale del testamento olografo, pure senza mai qualificarlo atto pubblico, ed afferma che la sua contestazione si risolve in un'eccezione di falso che deve essere sollevate nei modi e nelle forme di cui all'art. 221 ss. c.p.c., con onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità del testamento olografo. I fautori di detta ricostruzione incentrano le argomentazioni a favore dello strumento della querela principalmente sull'assunto della terzietà del soggetto rispetto al testamento olografo contro di lui prodotto. Le Sezioni Unite, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale relativo alle modalità di impugnazione del testamento olografo prodotto in giudizio e di cui è stata eccepita la falsità dai controinteressati, invece di scegliere una delle due soluzioni precedentemente predicate – onere di proporre querela di falso o di formulare istanza di disconoscimento, alla quale potrebbe seguire il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura privata - hanno optato per un'ulteriore opzione processuale, riconducendo la medesima impugnazione nell'alveo dell'azione di accertamento negativo della relativa provenienza, con l'accollo dell'inerente onere probatorio (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307). Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015 pongono due capisaldi: 1) il testamento olografo va collocato nel novero delle scritture private, senza che possa sviare il rilievo che la falsificazione della scheda olografa sia penalmente equiparata al medesimo reato compiuto con riguardo agli atti pubblici sia ai fini della entità della pena, sia con riguardo alla perseguibilità d'ufficio ex art. 493-bis, comma 2, c.p.; 2) si tratta di una scrittura privata affatto particolare sia per i noti requisiti di forma cui è assoggettata a pena di nullità, sia, soprattutto, per la decisiva valenza sostanziale della scheda olografa, non riducibile a mera prova della qualità di erede testamentario, ma essa stessa fonte esclusiva dei diritti in cui si estrinseca detta qualità. E proprio siffatta considerazione ha indotto il supremo giudice di nomofilachia a superare le contrapposte opinioni giurisprudenziali sino ad oggi ricorrenti e ad elaborare una soluzione innovativa, sebbene in linea di continuità con un remoto precedente. Il Tribunale di Venezia, con l'espresso intento di valorizzare i principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite, nonostante la pronuncia sia intervenuta nelle more tra la costituzione delle parti e la prima udienza di trattazione, conclude per l'inammissibilità della querela di falso proposta in via principale. La seconda questione affrontata nella sentenza in esame attiene alle conseguenze dell'applicazione delle conclusioni elaborate dalle Sezioni Unite in ordine allo strumento processuale esperibile per contestare la veridicità del testamento olografo sulla proposta querela di falso alla luce del principio di conservazione degli atti processuali. Com'è noto detto principio, dettato dall'art. 159, ultimo comma, c.p.c., sancisce che, ove il vizio di nullità impedisca un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli «altri effetti ai quali è idoneo». Il collegio evidenzia, all'uopo, come le S.U. abbiano in più passaggi rimarcato i profili di “assonanza” tra la querela di falso e l'accertamento negativo in quanto entrambe le azioni presuppongono che l'interesse sotteso di colui che invoca la falsità del testamento sia l'accertamento della propria vocazione ex lege alla successione ovvero la negazione della vocazione testamentaria della controparte. Inoltre, in entrambe le prospettive, l'onere della prova ricade sull'attore in quanto il medesimo chiede in sostanza l'accertamento negativo della vocazione testamentaria di parte convenuta. Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta del principio di conversione degli atti processuali, il Tribunale riconosce alla querela di falso proposta in via principale valore di azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo. Osservazioni
L'arresto delle Sezioni Unite ha imposto agli operatori di interrogarsi in ordine alla sussistenza dei caratteri dell'overruling in relazione alle azioni di disconoscimento o alle querele di falso già pendenti, come appunto quella oggetto della causa in epigrafe. Ovvero se la sentenza del Supremo Collegio costituisca una prevedibile evoluzione della pregressa giurisprudenza e, in misura minore, dell'intercorso dibattito dottrinario o, piuttosto, si caratterizzi come una novità ex ante non ragionevolmente ipotizzabile dagli operatori con sua conseguente inapplicabilità ai giudizi pendenti (in arg. v. Cass. civ., sez. un., 21 maggio 2015, n. 10453). Il Tribunale di Venezia, con l'espresso intento di valorizzare l'arresto delle Sezioni Unite, pur ritenendo in astratto sussistenti tutti i presupposti dell'overruling conclude per l'inammissibilità della querela di falso proposta in via principale, ritenendo di dover valutare la domanda proposta come azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo in applicazione del principio di conversione degli atti processuali. Scelta pienamente condivisibile – anche alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di economicità interna ed esterna dei mezzi processuali - considerato che nella fattispecie in esame non si trattava di considerare tempestiva una domanda giudiziale divenuta tardiva a seguito dell'inaspettato mutamento di giurisprudenza sulla valenza di un termine decadenziale, bensì di consentire a chi aveva dubitato dell'autografia della scheda testamentaria ed aveva proposto l'azione di falso in via principale di non dover incardinare un nuovo giudizio per ottenere l'accertamento negativo della provenienza del testamento olografo. CARADONNA, Mezzo processuale esperibile per contestare la veridicità del testamento olografo. Querela di falso o disconoscimento. La risposta delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in GiustiziaCivile.com 2015, 2 ottobre; CELESTE, Le Sezioni Unite scelgono una terza via sullo strumento processuale per infirmare la genuinità del testamento olografo, in Immobili e proprietà, 2016, 1, 41ss.; DONATO, Contestazione in giudizio del testamento olografo e onere di domanda di accertamento negativo sulla sua provenienza, in Famiglia e diritto, 2016, 6, 53ss.; RUSSO, Sull'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo, in Giur. It., 2015, 11, 2364ss.; SESTA, Onere della prova e procedimento di impugnazione di testamento olografo: la terza via delle Sezioni Unite, in Corriere giur., 2016, 2, 198ss.; TRONCONE, Testamento olografo: azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, in Notariato, 2015, 6, 603ss. |