Elezioni del COA e ricorso in Cassazione: si applicano i termini del procedimento disciplinare

Redazione scientifica
27 Settembre 2017

Il termine di trenta giorni per ricorrere avverso la sentenza del Cnf – per procedimenti disciplinari ma anche per i giudizi in materia elettorale - decorre dalla notifica eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore.

Il caso. Alcuni avvocati proponevano reclamo avverso i risultati elettorali del Coa di Potenza. Il Cnf rigettava il reclamo non ritenendo applicabile alla fattispecie l'annullamento da parte del giudice amministrativo ex D.M. 10 novembre 2014 n. 170, dal momento che tale annullamento era intervenuto dopo la proclamazione degli eletti e quindi ad operazioni elettorali concluse.

Veniva proposto ricorso per cassazione.

Ricorso tardivo. Nell'affrontare il caso in esame, la Cassazione accoglie l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività sollevata dai controricorrenti. Invero, la sentenza impugnata era stata notificata il 12 gennaio ed il ricorso per cassazione era stato notificato a mezzo pec il 14 febbraio, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, come stabilito dall'art. 36, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Nessuna necessità della notifica al procuratore. Non è quindi fondata l'obiezione proposta dalla ricorrente nella memoria con la quale sosteneva che si doveva applicare la regola generale ex artt. 285 e 170 c.p.c., ribadita nell'art. 133 c.p.c. come modificato, in base a cui «solo la notificazione ad istanza di parte, effettuata al procuratore della parte soccombente e non a quest'ultima personalmente, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza».

Le Sezioni Unite (n. 2981/2005) hanno chiarito che l'art. 56 della previgente legge forense (analoga alla previsione di cui all'art. 36 dell'attuale ordinamento) «contiene un'eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.» ed hanno stabilito che «il termine di trenta giorni per ricorrere avverso la sentenza del Cnf decorre dalla notifica della stessa a richiesta dell'ufficio, eseguita nei confronti dell'interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione».

L'eccezione vale per procedimento disciplinare ed elettorale. In conclusione, le differenze tra il giudizio disciplinare e quello elettorale non sono tali da sottrarre il secondo alla disciplina eccezionale: lo specifica lo stesso art. 36, l. n. 247/2012 che la notificazione della sentenza è fatta «agli interessati» e non ai loro procuratori – specifica la Cassazione – «in tutti i casi di cui al comma 1» e quindi ai ricorsi disciplinari e a quelli relativi alle elezioni dell'Ordine.

Sulla base di tali argomenti la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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