La ripartizione delle controversie tra sezione ordinaria e specializzata non è questione di competenza

Redazione scientifica
28 Marzo 2017

La ripartizione delle funzioni tra la sezione ordinaria e quella specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio.

Il caso. Nella lite tra gli eredi della famiglia S., il Tribunale di Napoli dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per materia, ritenendola di competenza della sezione specializzata per le imprese presso il medesimo Tribunale, dal momento che la stessa verteva anche sulla titolarità di partecipazioni sociali e sulle relative operazioni contrattuali.

Veniva proposto regolamento di competenza.

Nessuna questione di competenza… La Cassazione ricorda innanzitutto il principio ormai pacifico in sede di legittimità per cui «la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio» (Cass. n. 24656/2011).

… nessun regolamento di competenza. Di conseguenza, se il Tribunale ordinario declini impropriamente la propria competenza a favore di quella della sezione specializzata presso lo stesso ufficio, o viceversa dichiari la propria competenza negando quella della sezione specializzata, il regolamento di competenza è inammissibile, poiché «in siffatti casi trattasi di questione che concerne la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio» (Cass. n. 20494/2009).

Sezioni miste. Invero, «le sezioni specializzate» - spiegano i Giudici Supremi - «possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni miste in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di impresa che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale». In estrema sintesi, la competenza della sezione specializzata fa parte dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non da luogo ad una competenza separata.

L'ordinanza non ha effetto. Alla luce dei principi predetti la Cassazione chiarisce che il provvedimento impugnato con regolamento di competenza anche se emesso nella forma dell'ordinanza di incompetenza per materia non può ritenersi produttivo di alcun effetto traslativo tipico dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 38 c.p.c. proprio perché erroneamente il Tribunale aveva deciso su una questione di riparto degli affari tra le sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Sullo stesso tema, v. l'approfondimento di G. Romano Questioni ancora aperte in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

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