Eccezione di carenza di legittimazione passiva: mera difesa?
28 Giugno 2016
IL CASO Il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale proposta nei confronti di Società di assicurazione da una cittadina romena residente in Italia, terza trasportata su di un'auto guidata da soggetto sconosciuto su mezzo non identificabile poiché targa, libretto di circolazione, carta verde e documenti assicurativi risultavano essere falsi. La Società di Assicurazione propone appello sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e adducendo per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello che il veicolo aveva targa straniera rubata ed abitualmente stazionante in Francia, rendendo quindi possibile la proponibilità della domanda in danno dell'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ex d.m. n. 486800/1972. La Corte d'appello di Bologna respinge il ricorso, ritenendo tardiva l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva proposta dall'appellante, poiché proposta solo nelle note conclusionali di secondo grado e qualificandola come eccezione sostanziale, inerente alla titolarità del rapporto. Mentre la danneggiata insiste affinchè l'eccezione sia considerata di natura sostanziale relativa ad una questione di fatto, e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., la compagnia di Assicurazione, ritenendo che il difetto di legittimazione passiva, evidente dalla circostanza che il veicolo non sia qualificabile come sconosciuto, oltre che dalla ricostruzione fattuale fornita dall'attrice, sostiene la non tardività della propria eccezione e ricorre in Cassazione.
NATURA DELL'ECCEZIONE La Corte di Cassazione sottolinea come nella conclusionale l'appellante abbia per la prima volta addotto che «il veicolo che ha causato il sinistro, in quanto veicolo con targa straniera rubata, non deve qualificarsi come “veicolo sconosciuto”, bensì come “veicolo abitualmente stazionante” nel territorio dello stato membro dell'Unione Europea che gli ha rilasciato la targa – la Francia- da ciò desumendo il difetto della propria legittimazione passiva a favore dell'U.C.I., ex art. 1 d.m. 12 ottobre 1972». Il giudice di seconde cure, prosegue la Corte, qualificandola come eccezione relativa alla legittimazione sostanziale, eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio «in quanto non riguarda la mera legittimazione, ma il merito, cioè l'accertamento della situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda, desumendone che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito» ha dichiarato inammissibile la difesa. La ricorrente sostiene che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non sia tardiva, essendo rilevabile in sede di legittimità purché non si sia formato un giudicato interno.
CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE I giudici di legittimità ammettono che la corte territoriale, qualificando come eccezione in senso stretto, e dunque inammissibile per tardività, quanto addotto dall'appellante nella conclusionale, ha aderito alla giurisprudenza maggioritaria. Nelle more del giudizio, però, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), a far luce su questo contrasto giurisprudenziale, che vedeva contrapposte due correnti di pensiero.
MERA DIFESA. Le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi minoritaria, pur mantenendo la riconducibilità della titolarità del rapporto sostanziale in merito alla causa, considerando dunque l'eccezione una mera difesa, «proponibile in ogni fase del giudizio, precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo». Nella conclusionale del secondo grado l'attuale ricorrente non ha dunque proposto una eccezione in senso stretto, ma ha contestato la propria legittimazione passiva sostanziale, soffermandosi anche sulla provenienza del veicolo; così facendo ha evitato la configurabilità di un giudicato interno. La Corte pertanto cassa la pronuncia di appello, riconoscendo la sussistenza del difetto di legittimazione passiva della compagnia.
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