Azione diretta del danneggiato da sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore: individuazione dei litisconsorti necessari

Sergio Matteini Chiari
28 Giugno 2016

Nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno.

Qualora il danneggiato in esito ad un sinistro stradale eserciti l'azione diretta contro l'assicuratore della controparte ed il contratto di assicurazione per la r.c.a. relativo al veicolo antagonista sia stato stipulato da persona che non rivesta né la qualità di proprietario né di conducente del veicolo, lo stipulante deve essere evocato in giudizio quale litisconsorte necessario?

È incontroverso, essendo l'opinione suffragata dal disposto dell'art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005, che, in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, sia necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza in processo del responsabile del danno, tanto nel primo che nei successivi, eventuali, gradi di giudizio (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12089; Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15226).

La qualità di «responsabile del danno» può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo, e quindi, il conducente, il proprietario o gli altri soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 2054 c.c. (l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore del veicolo concesso in leasing).

È da escludere che la persona che abbia stipulato il contratto di assicurazione, che non sia proprietario né conducente del veicolo, possa andare incontro ad alcun responsabilità, neppur potendo assumere la qualità di «assicurato» ai sensi dell'art. 1904 c.c. né, conseguentemente, trovarsi esposto all'eventuale azione recuperatoria da parte dell'assicuratore.

Ciò stante, risposta al quesito deve darsi affermando che tale persona, non rivestendo qualità di litisconsorte necessario, non deve essere evocata in giudizio (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421).

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