Nullità dell'atto di citazione e sanatoria

Redazione scientifica
28 Giugno 2016

L'omissione delle indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c. è suscettibile di sanatoria in caso di costituzione delle parti ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.

In tema di nullità dell'atto di citazione in ragione dell'omissione delle indicazioni di cui all'art. 163, comma 3, n. 7), c.p.c., l'omissione di tali indicazioni è suscettibile di sanatoria in caso di costituzione delle parti ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. (Nella specie, il Tribunale ha rilevato altresì che il vizio lamentato era superato per effetto della contestuale notificazione di nuovo atto di citazione contenente le indicazioni originariamente omesse).

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