Decreto ingiuntivo: quando ha inizio il decorso della prescrizione?

Redazione scientifica
28 Giugno 2017

Il termine di prescrizione previsto all'art. 2953 c.c. non decorre dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza e neppure dalla sua pubblicazione ma dal momento del suo passaggio in giudicato.

Il caso. Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla società creditrice nei confronti del debitore, quest'ultimo proponeva opposizione all'esecuzione. Rigettata dal Giudice di prime cure, l'opposizione veniva accolta dalla Corte d'Appello di Roma che riteneva prescritto il diritto vantato dalla società e, dunque, inefficaci sia l'atto di precetto che quelli esecutivi. In tal senso, la Corte territoriale disponeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria operata in forza del decreto ingiuntivo.
La società ricorre in Cassazione.

Decorrenza della prescrizione.La questione riguarda principalmente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione. Tale termine era stato individuato dal Giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo mentre dalla Corte d'Appello nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta, nella quale era contenuta la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
I Giudici supremi rilevano quanto affermato in una precedente pronuncia (Cass. n. 15765/2014), anche in virtù del disposto dell'art. 2953 c.c., in base alla quale «la prescrizione decennale da actio iudicati decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato».
Nella fattispecie, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dal Collegio di legittimità.

Le nuove parole della Corte. Pertanto, La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata affermando che l'eccezione di prescrizione, in sede di legittimità, dovrà essere valutata in base al principio di diritto secondo cui «l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna». Inoltre, «l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione».

(Tratto da: www.dirittoegiustizia.it)

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