Il diniego di protezione internazionale è sospeso ex lege in caso di impugnazione

Redazione scientifica
28 Agosto 2017

In caso di diniego da parte della Commissione Territoriale della protezione internazionale, la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, ma è direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi con il passaggio in giudicato.

Il caso. Veniva emesso un provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. a), nei confronti di O.M., cittadino straniero, sbarcato in Italia clandestinamente.

Il Giudice di pace rigettava l'opposizione avverso il provvedimento a seguito della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di non riconoscere alcuna riserva di protezione, né il permesso umanitario; di conseguenza noon veniva rinnovato nemmeno il permesso di soggiorno. Il Giudice inoltre rilevava che era stato proposto appello avverso la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale e che il provvedimento impugnato non era stato sospeso dalla Corte d'appello.

La mancata sospensione dell'ordinanza di diniego della Commissione Territoriale da parte del Giudice del gravame equivale a riconoscere l'efficacia di giudicato? O.M. ricorreva allora in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 324 c.p.c., dal momento che la mancata sospensione dell'ordinanza impugnata non può attribuire efficacia di giudicato al provvedimento della Commissione territoriale essendo pendente l'appello.

Diversamente dalla proposta del relatore, «il ricorso deve ritenersi fondato».

Nel caso in esame «la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi con il passaggio in giudicato.

Da annullare l'espulsione. La sospensione si protrae quindi anche in grado d'appello e di cassazione, perché altrimenti non avrebbe senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso.

Accogliendo il ricorso, la pronuncia impugnata viene cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la cassazione decide nel merito la causa con l'annullamento del decreto di espulsione.

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