Omessa liquidazione delle spese di lite: alle Sezioni Unite il contrasto sul rimedio azionabile dalla parte interessata
28 Settembre 2017
Il caso. La questione trae origine da una controversia in materia di possesso per la quale gli attori chiedevano tutela al Tribunale di Verona. A seguito del rigetto della domanda, si rivolgevano alla Corte d'appello di Venezia, che accoglieva il gravame.
Omessa pronuncia in merito alla liquidazione delle spese di lite. Contro la decisione di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dalla parte soccombente nonché ricorso incidentale dai vincitori i quali denunciavano, in particolare, l'omessa pronuncia del giudice di appello in merito alla liquidazione delle spese di lite. Mediante tale doglianza i ricorrenti deducono, in particolare, che pur essendosi affermato nella motivazione della sentenza che le spese dovevano seguire la soccombenza, il dispositivo era stato lasciato in bianco nella parte in cui doveva indicare la concreta quantificazione degli importi dovuti.
Correzione di errore materiale o mezzi ordinari di impugnazione? La questione processuale sottesa al ricorso incidentale è quella relativa al rimedio azionabile dalla parte interessata, nel caso in cui nel dispositivo manchi la liquidazione delle spese di lite, nonostante nella motivazione si affermasse che le spese dovevano seguire la soccombenza delle parti.
Il contrasto sincronico. Sul punto il Collegio ravvisa l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Le pronunce in merito al rimedio azionabile nel caso di omissione della liquidazione delle spese di lite si alternano, infatti, tra quelle che ritengono possibile ricorrere alla correzione di errore materiale (Cass. n. 542/67, Cass. n. 3007/73 e, più recente, Cass. n. 16959/2014 e n. 15650/2016) e quelle che ritengono, al contrario, necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 7274/1999, Cass. n. 12104/2003, Cass. n. 13513/2005 e, più di recente, Cass. n. 17221/2014 e n. 21109/2014).
La questione al primo Presidente. Data l'importanza della questione processuale emersa dal ricorso, trasversale a tutte le sezioni, i Giudici rimettono gli atti al Primo Presidente affinché valuti, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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