Il Tribunale di Bari sulla "stabilizzazione" della sospensione

Redazione scientifica
29 Marzo 2017

La “stabilizzazione” della sospensione di cui all'art. 624, co. 3, c.p.c., che determina l'estinzione del procedimento esecutivo, è applicabile anche...

La “stabilizzazione” della sospensione di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., che determina l'estinzione del procedimento esecutivo, è applicabile anche alla sospensione concessa in sede di reclamo: ove l'ordinanza del reclamo non preveda espressamente un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata ha facoltà di richiederne l'integrazione ex art. 289 c.p.c., nel termine ivi previsto, fermo restando il diritto all'avvio del procedimento di opposizione, nella fase di merito, di autonoma iniziativa, nel medesimo termine. (Nella specie, ritenuto non decorso il termine per introdurre il giudizio di merito e non completato, dunque, l'iter di stabilizzazione della sospensione, il Trib. ha respinto la richiesta di estinzione del procedimento esecutivo).

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