Come si individua il procuratore competente a ricevere l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita?

Barbara Tabasco
04 Luglio 2017

L'art. 6, comma 2, della l. n. 162/2014 si limita a prevedere che l'accordo raggiunto, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Come si individua il procuratore competente a ricevere l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita?

L'art. 6, comma 2, della l. n. 162/2014 si limita a prevedere che l'accordo raggiunto, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Tuttavia, è agevole pensare chele parti non possano recarsi presso un qualunque ufficio del procuratore della Repubblica,ma solo presso quello che è costituito ove si trova il Tribunale al quale le parti si sarebbero dovute rivolgere nel caso non avessero raggiunto l'accordo.

A tale scopo, il Tribunale di Milano, introducendo delle linee guida, ha previsto che:

  • nel caso di separazione personale dei coniugi, applicandosi i criteri di cui all'art. 706 c.p.c., è competente il P.M. presso il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio;
  • nel caso di divorzio, applicandosi il criterio previsto dall'art. 4, 1° comma, l. n. 898/1970, è competente il P.M. presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi;
  • nel caso di accordi modificatividella separazione odel divorzio, è competente il procuratore del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

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