Gratuito patrocinio: al via la compensazione dei crediti degli avvocati difensori
29 Luglio 2016
Il d.m. Economia e Finanze 15 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, disciplina le modalità con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 778, l. 28 dicembre 2015 n. 208, gli avvocati che vantino crediti, sorti ex artt. 82 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (TU spese di giustizia) e non ancora saldati, per i quali non sia stata proposta opposizione ex art. 170 TU, possono compensare con quanto da loro dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, e il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione dei crediti stessi. Il decreto mira a porre rimedio al ritardo dello Stato nella liquidazione del compenso agli avvocati difensori ammessi al gratuito patrocinio, mantenendo intatto il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. di difesa dei meno abbienti. Mediante la “piattaforma elettronica di certificazione” predisposta dal Ministero dell'economia (art. 2), gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari – che, si precisa, non devono essere stati pagati nemmeno in forma parziale - per i quali non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 TU, ed in relazione ai quali deve essere stata emessa fattura elettronica ex art. 1 l. 244/2007 ovvero fattura cartacea registrata su piattaforma elettronica, potranno utilizzare il credito in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso il modello F24 telematico (art.5). I crediti sono compensabili anche in più soluzioni ma esclusivamente per l'intero importo della fattura. Per l'anno in corso l'opzione di compensazione, per la quale è stata autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui, è esercitabile dal 17 ottobre al 30 novembre; dal 2017 e per gli anni successivi, dal 1 marzo al 30 aprile. L'autorità preposta ai controlli e alla liquidazione dei crediti è il Ministero della Giustizia.
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