Separazione dei coniugi: a chi spetta la titolarità del diritto a richiedere l'adempimento ?

Redazione scientifica
29 Agosto 2016

Qualificazione dell'accordo dei coniugi con cui si prevede l'impegno di uno dei genitori a versare somme di denaro in favore di figli come contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.: conseguenze.

Il contenuto degli accordi di separazione è composto da un aspetto essenziale (cd. convenzioni di diritto di famiglia, relative prevalentemente alla cessazione del dovere di convivenza, alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall'art. 143 c.c. nonché all'esercizio della responsabilità genitoriale) e da un aspetto eventuale ed occasionale (attinente alle intese che esulano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e che si collocano nell'alveo dei contratti atipici): le clausole dell'accordo di separazione - che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedono la creazione di trame obbligatorie - presentano una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate, e le modificazioni pattuite dai coniugi "successivamente" all'accordo di separazione o contestualmente, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono quindi ritenersi valide ed efficaci. (Nella specie, il Trib. ha precisato che, dovendosi qualificare la stipula - ossia l'accordo dei coniugi con cui si prevedeva l'impegno di uno dei genitori a versare somme di denaro in favore di figli - come contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c., per effetto della pattuizione a favore del terzo, questi diventa titolare del diritto a richiedere l'adempimento contro l'obbligato inadempiente).

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