Preclusioni istruttorie tra procedimento cautelare in corso di causa ed operazioni peritali

29 Agosto 2017

La questione principale affrontata dalla decisione in commento è se nel procedimento cautelare proposto in corso di causa valgono le preclusioni istruttorie già maturate nel giudizio di merito.
Massima

I documenti prodotti nel corso di un procedimento cautelare (nella specie, per sequestro conservativo), introdotto in pendenza del giudizio di merito, sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie.

Il caso

Mediante ricorso per cassazione Tizio denunciava la violazione dell'art. 669-octies c.p.c. poiché in un procedimento per la concessione di una misura cautelare di sequestro conservativo, incardinato nel corso del giudizio di merito e successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie nell'ambito dello stesso, erano stati prodotti documenti ritenuti inutilizzabili.

Si contestava, altresì, la circostanza che nei precedenti gradi di giudizio la produzione di detta documentazione non era stata consentita neppure nel corso delle successive operazioni peritali.

La questione

La questione principale affrontata dalla decisione in esame è la seguente: nel procedimento cautelare proposto in corso di causa valgono le preclusioni istruttorie già maturate nel giudizio di merito?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata ritenendo infondato il motivo di ricorso con il quale Tizio aveva dedotto la violazione dell'art. 669-octies c.p.c.

In particolare, la Corte ha richiamato la tesi già suffragata all'interno della propria giurisprudenza, per la quale se la domanda volta alla concessione di un provvedimento cautelare è proposta lite pendente nel relativo procedimento incidentale possono essere effettuate richieste istruttorie e prodotti documenti solo se nel correlato giudizio di merito non sono spirate le relative preclusioni (cfr. Cass., sez. III, 19 giugno 2009, n. 14338).

Sotto altro profilo, la Cassazione evidenzia, in relazione alla fattispecie processuale sottoposta al proprio esame, che la documentazione non tempestivamente prodotta nel giudizio di merito non può neppure essere trasmessa direttamente al consulente tecnico d'ufficio dopo l'inizio delle operazioni peritali.

Ciò corrisponde ad un principio ormai parimenti incontroverso nella giurisprudenza di legittimità in omaggio al quale sebbene il consulente tecnico di ufficio abbia il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti (v., tra le altre, Cass., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12921).

Sottolinea a riguardo la Corte di Cassazione nella pronuncia in commento che, rispetto ai fatti che rientrano nell'onere probatorio delle parti, tale canone opera anche in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio c.d. percipiente (cfr. Cass., sez. III, 26 giugno 2016, n. 18770).

Osservazioni

La soluzione della Corte deve condividersi sotto entrambi gli aspetti processuali di interesse.

Invero, occorre evidenziare che il principio di eventualità o preclusione sarebbe fortemente compromesso nella sua operatività ove potesse essere “aggirato” dalla parte che non ha colpevolmente prodotto documenti o formulato istanze istruttorie entro la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. attraverso la proposizione – come avvenuto nella fattispecie processuale all'attenzione della Suprema Corte – di una domanda cautelare in corso di causa.

E' evidente che, in detta ipotesi, la parte che propone il ricorso non può che avvalersi dei mezzi di prova già tempestivamente prodotti o richiesti nell'ambito del giudizio di merito.

La pronuncia in epigrafe è di interesse, inoltre, anche nella parte in cui, ai fini del rigetto del medesimo motivo di ricorso, riafferma con sicurezza la regola per la quale, se la documentazione posta da una parte a sostegno di una domanda o di un'eccezione che la medesima è tenuta a dimostrare, in omaggio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non è stata prodotta tempestivamente nel giudizio di merito, la stessa documentazione non potrà essere trasmessa al consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali.

In sostanza, i poteri di autonoma indagine e ricerca del consulente si limitano ad atti e documenti che rientrano nell'ambito dei fatti c.d. secondari ai fini della decisione.

In detta prospettiva, è da approvare, onde evitare anche sotto tale profilo un vulnus al principio di eventualità, la precisazione contenuta nella decisione in esame per la quale siffatte regole trovano applicazione sia nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio c.d. deducente che c.d. percipiente.

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