Nullità della notifica per errore indotto dalla sentenza di primo grado

Redazione scientifica
29 Settembre 2016

La notifica è nulla se effettuata ad un soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilasciato proprio per quel processo, e inoltre giustificata da errore indotto dall'ufficio.

Il caso Il Giudice di Pace di Borgomanero rigetta l'opposizione proposta da Tizio contro ordinanza di ingiunzione relativa a verbale di contestazione emesso dalla Polizia urbana, relativo a violazione del Codice della Strada.

Tizio propone appello con atto notificato al Comune, che si costituisce eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, legittimato essendo il Prefetto.

Il Tribunale di Novara dichiara l'appello inammissibile perché notificato al Comune e non al Prefetto, organo emanante il provvedimento sanzionatorio.

L'opponente ricorre in Cassazione, basando le proprie difese su tre motivi di ricorso:

  • scusabilità dell'errore, in riferimento all'art. 5 c.p. ;
  • violazione artt. 156 e 160 c.p.c., ricordando chela notifica dell'appello era stata effettuata al difensore che in primo grado aveva assistito in giudizio, in quanto delegato, il Prefetto di Novara, difensore che aveva formulato eccezione di difetto di legittimazione del Comune, ma aveva concluso anche nel merito;
  • violazione degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando il diniego di accesso al doppio grado di giurisdizione.

Errore del giudice di primo grado La Corte chiarisce anzitutto come già la sentenza impugnata, compensando le spese, aveva rilevato che «l'errata individuazione della parte destinataria del gravame è stata determinata dall'errore in cui è caduto il giudice di primo grado che, in luogo di indicare quale parte opposta la prefettura, ha indicato il Comune, mero delegato per la trattazione del procedimento». Anche la difesa del Comune, nel sollevare il proprio difetto di legittimazione passiva, aveva rilevato che l'ente aveva partecipato al giudizio come delegato del prefetto. Pertanto, prosegue la Suprema Corte, l'errore commesso da Tizio nel notificare l'appello al Comune e non al Prefetto è stato indotto da un errore addebitabile alla sentenza di primo grado, che indicava quale parte resistente il Comune «in persona del Sindaco pro tempore», astenendosi dallo specificare che questi fosse un mero delegato del Prefetto.

Notifica nulla La Corte prosegue ammettendo che, prudenzialmente, sarebbe stata opportuna una notifica dell'appello anche al Prefetto in quanto ente che aveva emanato il provvedimento sanzionatorio; il ricorrente era però maggiormente chiamato a citare il Comune, dal momento che il Giudice di Pace lo aveva indicato come contraddittore.

Pertanto, concludono i giudici di legittimità, non si tratta di notifica inesistente ma di notifica nulla, «in quanto effettuata ad un soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa da un rapporto di delega, rilasciato proprio da quel processo, e inoltre giustificata da errore indotto dall'ufficio (Cass. civ., n. 6470/2011 e Cass. civ., n. 13919/2015)».

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Novara, in diversa composizione.

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