Separazione personale dei coniugi e la modificabilità dei provvedimenti ex 709 c.p.c.

Redazione scientifica
29 Novembre 2016

In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili in quanto...

In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili in quanto è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena. (Nella specie, il Trib. ha altresì ribadito che il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento ha natura cautelare).

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