Il Giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio la nullità del pignoramento disposto nei confronti del trust

Redazione scientifica
30 Gennaio 2017

Il giudice dell'esecuzione legittimamente verifica d'ufficio l'esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva. E nel caso in cui il pignoramento venga eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, può dichiarare improseguibile l'esecuzione.

La vicenda. Il sig. A.G. concedeva ipoteca su alcuni suoi beni immobili, a garanzia dei debiti contratti dalla società E.T., in favore della Banca Alfa in forza di mutuo fondiario. Successivamente A.G. conferiva in un trust i predetti beni immobili.

A seguito della risoluzione per inadempimento del mutuo, il creditore ipotecario notificava il precetto ex art. 603 c.p.c. alla società debitrice e ad A.G..

Il Giudice dell'esecuzione rilevava d'ufficio l'inesistenza del soggetto nei cui confronti era stata instaurato il procedimento, identificato nel trust e non potendo questo essere considerato soggetto.

A seguito del rigetto dell'opposizione proposta dal creditore procedente, il ricorso giungeva avanti la Suprema Corte. I motivi di ricorso riguardavano la legittimità del rilievo ufficioso dell'inesistenza del soggetto della procedura esecutiva e la soggettività del trust.

Il necessario ruolo di controllo del giudice dell'esecuzione. La Cassazione innanzitutto ricorda che con certezza rientra nei poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione «il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione» (Cass. n. 9501/2016).

Il processo esecutivo si caratterizza invero per la sua istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico, non essendoci alcuna controversia in punto di diritto. Sicchè risulta necessaria una più intensa potestà di verifica formale della sussistenza di condizioni e presupposti processuali. In estrema sintesi, il Giudice dell'esecuzione, quando risulti ictu oculi, deve rilevare la carenza delle condizioni dell'azione o dei presupposti processuali, tra i quali rientra la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento.

Alla luce dei predetti principi, correttamente il Giudice dell'esecuzione aveva, nel caso in esame, rilevato d'ufficio l'inesistenza giuridica del soggetto esecutato, e - altrettanto correttamente – aveva tratto la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo.

Il pignoramento nei confronti del trust… La Cassazione affronta inoltre il problema circa la modalità del pignoramento di beni nei confronti di beni conferiti in un trust: questo «non è un ente dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee».

… o del trustee? Per giurisprudenza consolidata, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi, non come legale rappresentante ma come soggetto che dispone del diritto (Cass. n. 25478/2015); anche perché l'effetto del trust non è quello di dare vita ad un soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio ad un fine prestabilito (Cass. n. 10105/2014). Di conseguenza – spiegano i Supremi Giudici – deve escludersi che il trust possa essere il destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi beni, quindi: «i beni conferiti nel trust devono essere pignorati nei confronti del trustee». D'altronde un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella titolarità del trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile nell'ordinamento italiano.

La Cassazione pertanto rigetta il ricorso.

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