Relata di notifica priva di firma digitale: è valida la notifica del ricorso?
30 Marzo 2017
Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione assumendo l'esistenza di un errore compiuto dal Giudice di appello con riferimento al mancato esame della domanda di merito dell'opposto. La Società controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente in quanto la relata era priva di firma digitale (a differenza del ricorso e della procura dove la firma era stata apposta).
La mancanza della firma digitale non è causa di inesistenza dell'atto. Secondo la Suprema Corte, nonostante la mancanza di firma digitale, il documento è inequivocabilmente diretto dalla casella PEC del difensore del ricorrente a quella del difensore avversario, senza limitazione dei diritti difensivi di quest'ultimo. Già in precedenza, i Giudici di legittimità avevano stabilito che la mancanza di firma non è causa di inesistenza dell'atto poiché l'identificazione dell'Avvocato notificante può avvenire anche grazie ad altri elementi a tal fine idonei (Cass. n. 10272/2015). Inoltre, le Sezioni Unite avevano affermato che l'irritualità della notifica a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, raggiungendo così lo scopo legale (Cass., Sez.Un., n. 7665/2016). Di conseguenza, il ricorso è ammissibile.
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