Caducazione del titolo esecutivo e cessazione della materia del contendere: le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale?

30 Marzo 2017

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Massima

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale elidente l'interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione sull'assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati: ne deriva che le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale.

Il caso

Nell'ambito di una procedura presso terzi, veniva pignorato il conto corrente del debitore esecutato.

Era quindi proposta opposizione di terzo all'esecuzione da parte di Tizia, contitolare del conto stesso.

In seguito, riformato in appello il titolo giudiziale che aveva consentito al procedente di intraprendere la procedura, il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione, dichiarava l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi, disponeva la liberazione delle res dal vincolo del pignoramento e condannava la creditrice opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore della terza opponente.

La Corte d'appello confermava la decisione.

Avverso tale decisione, l'originario creditore procedente ricorreva per cassazione lamentando che la condanna alle spese non doveva seguire automaticamente alla caducazione del titolo esecutivo per effetto della riforma della sentenza azionata in sede esecutiva nell'ambito del giudizio di appello ma che, almeno ai fini della liquidazione delle spese, il giudice avrebbe dovuto vagliare la fondatezza dei motivi di opposizione ex art. 619 c.p.c..

La questione

La questione affrontata dalla pronuncia in esame attiene, nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione, al dovere del giudice di pronunciare, cessata la materia del contendere per caducazione del titolo esecutivo, sulle spese in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale.

Le soluzioni giuridiche

Mediante la decisione in commento, la S.C. ricorda, in primo luogo, che “il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cod. proc.civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva; e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura”.

Desume da tale argomentare la Corte che, pertanto, a seguito della caducazione del titolo esecutivo che – è opportuno ricordare – costituisce nel nostro sistema processuale ex art. 474 c.p.c. condizione c.d. necessaria e sufficiente per procedere ad esecuzione forzata, atteso l'oggetto dell'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c., cessa la materia del contendere tra le parti della stessa.

Sul punto, invero, è analoga l'impostazione della stessa giurisprudenza di legittimità con riguardo all'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale è stato enunciato il principio secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977). In detta prospettiva, quanto alla statuizione sulle spese di lite, si è osservato che, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione (v., ancora, Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3977).

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ritiene che, invece, si debba pervenire ad una soluzione differente in tema di statuizione sulle spese processuali ove la caducazione del titolo esecutivo si verifichi durante il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione. In particolare, in accordo con l'impostazione affermata dalla Corte di legittimità, in detto giudizio il rilievo della illegittimità dell'esecuzione conseguente alla caducazione del titolo non implicherebbe ipso iure la fondatezza dell'opposizione promossa dal terzo, producendo solo l'effetto “qualitativamente minore” di rendere superflua l'affermazione giudiziale sulla sottoponibilità dei beni ad espropriazione, in quanto nella opposizione di terzo la verifica del diritto del creditore a procedere in executivis non rappresenta il thema decidendum della causa, sebbene un presupposto logicamente condizionante la decisione sul merito della stessa.

Seguendo tale prospettiva, la Suprema Corte conclude, pertanto, nel senso che le spese devono essere liquidate, intervenuta la cessazione della materia del contendere per la caducazione del titolo nell'opposizione ex art. 619 c.p.c., in base al generale criterio della soccombenza c.d. virtuale, i.e. vagliando, al solo fine della statuizione sulle spese, il torto e la ragione delle parti rispetto ai motivi di opposizione.

Osservazioni

La soluzione della Corte non convince pienamente.

Invero, è principio generale del nostro sistema processuale quello in forza del quale il creditore che inizi una procedura esecutiva in base ad un titolo soltanto provvisoriamente esecutivo lo fa “a proprio rischio e pericolo”, rischio che può comportare, come noto, anche una responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c..

Peraltro, è questione che appare piuttosto dogmatica quella che fa leva, per la decisione, sull'oggetto dell'opposizione di terzo rispetto a quello dell'opposizione all'esecuzione né, del resto, appare il ragionamento pienamente persuasivo.

Invero, la differenza non sembra operare sul piano oggettivo bensì su quello meramente soggettivo, nel senso che sia il terzo nell'opposizione ex art. 619 c.p.c. che il debitore nell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. contestano la sussistenza del diritto del creditore di aggredire in executivis i propri beni.

E, sebbene il terzo opponente possa non dedurre l'illegittimità del titolo esecutivo ma far valere le questioni da ciò indipendenti correlate al proprio diritto di proprietà (o altro diritto reale) sui beni pignorati, tuttavia è evidente che la premessa generale è la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti del debitore in base ad un valido ed efficace titolo esecutivo.

Pertanto, la caducazione del titolo esecutivo, travolgendo ex tunc la legittimità degli atti della procedura esecutiva, necessariamente implica che, al di là del vaglio dei motivi di opposizione ex art. 619 c.p.c., sia soccombente il creditore procedente il quale ha aggredito i beni potenzialmente appartenenti ad altri soggetti rispetto al debitore non vantando un valido titolo esecutivo.

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