Onere della parte parzialmente vittoriosa di proporre appello incidentale ove voglia che sia accolta la domanda in ordine a cui sia rimasta soccombente

Sergio Matteini Chiari
31 Maggio 2017

La questione giuridica sottoposta alla Cassazione è stata quella di stabilire se, qualora l'attore abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili e sia stata accolta la domanda subordinata, il medesimo, qualora intenda ottenere l'accoglimento della domanda principale, debba proporre impugnazione sia a tal fine, sia, e in quali termini, avverso l'accoglimento della domanda subordinata.
Massima

Soltanto la parte totalmente vittoriosa non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. La parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha, quindi, l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della domanda.

Il caso

I Sigg. AAA e BBB, quali locatori di un immobile ad uso commerciale, convenivano in giudizio la Ditta CCC per sentir dichiarare risolto il contratto di locazione in ragione dell'inadempimento (morosità) del conduttore.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda.

La Ditta CCC proponeva appello.

La Corte di merito, riformando la sentenza gravata, rigettava, perché infondata, la domanda proposta dai locatori, ritenendo che costoro non avessero fornito la prova della simulazione del canone indicato in contratto e dell'esistenza e dell'ammontare di un canone dissimulato, di maggiore importo (l'assunto di inadempimento del conduttore, stando a ciò che è dato comprendere dalla sintetica esposizione eseguita in fatto dalla sentenza in commento, era stato fondato sul mancato pagamento del canone dissimulato – n.d.r.).

La Corte rigettava, inoltre, l'appello incidentale proposto dagli appellati, escludendo che con tale gravame fosse stata riproposta da parte dei medesimi «la domanda di risoluzione per finita locazione o la domanda fondata sul terzo comma dell'art. 2923 c.c.», sul rilievo che i locatori, vincitori in primo grado per aver ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento, avevano censurato la sentenza del Tribunale solo quanto alla compensazione delle spese, censura reputata infondata.

I locatori proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento.

La questione

La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire se, qualora l'attore abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili e sia stata accolta la domanda subordinata, il medesimo, qualora intenda ottenere l'accoglimento della domanda principale, debba proporre impugnazione sia a tal fine, sia, e in quali termini, avverso l'accoglimento della domanda subordinata.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando - sul presupposto della parziale soccombenza degli appellati in relazione ad una delle domande proposte nella sede di prima istanza - che il principio di diritto applicabile nel caso di specie non fosse quello invocato dai ricorrenti, secondo cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (così, da ultimo, Cass., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14085 e, nello stesso senso, Cass., sez. III, 9 dicembre 2013, n. 18721 e Cass., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966), bensì il seguente: «Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall'attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne consegue che l'attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale, in quanto solo in tal modo può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta, incompatibile con quella principale»

Osservazioni

1) Nella fattispecie, i ricorrenti, vittoriosi in primo grado con riguardo alla domanda proposta in via subordinata, ritennero di non dover proporre, nel giudizio di gravame promosso dalla controparte, appello incidentale mirato ad ottenere l'accoglimento della domanda proposta in prima istanza in via principale, opinando che fosse sufficiente, a tal fine, riproporre tale domanda in una delle difese del giudizio di secondo grado.

2) La Suprema Corte è andata di avviso nettamente contrario, sul rilievo che, onde stabilire se l'appellato parzialmente vittorioso in prima istanza abbia o meno l'onere di proporre appello incidentale, occorre verificare quale tipo di rapporto esista tra le domande cumulativamente proposte da tale parte nella prima fase del giudizio.

3) Qualora si tratti di domande alternative, ma compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della domanda principale o di quella alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistervi, a proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v., in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7700 e Cass., sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 832, in casi in cui, essendo il convenuto in relazione ad una domanda di risarcimento danni risultato totalmente vittorioso, era stata omessa pronuncia sulla chiamata in garanzia condizionata all'accoglimento di tale domanda).

Laddove, invece, si tratti di domande incompatibili ovvero sia accolta la domanda subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta ovvero nella domanda principale ha l'onere di riproporla con appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale.

Trattasi di principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass, sez. II, 30 maggio 2013, n. 13602 e Cass., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9631 e, nello stesso senso, Cass., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26159 e Cass., sez. L, 21 aprile 2009, n. 9479).

4) Riassuntivamente, soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (v., in termini, Cass., sez. I, 13 maggio 2016, n. 9889 e Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6550).

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