Cause inscindibili

Sergio Matteini Chiari
11 Aprile 2016

Qualora le parti del processo siano in numero maggiore di quello minimo necessario per lo stesso venire in essere del processo, si configura «litisconsorzio», che può essere «sostanziale» oppure «facoltativo».
Inquadramento

Laddove le parti del processo siano in numero maggiore di quello minimo (due: attore e convenuto) necessario per lo stesso venire in essere del processo, si configura «litisconsorzio», che si denomina «sostanziale» qualora la partecipazione delle ulteriori parti al giudizio sia «necessaria» oppure «facoltativo» qualora per tale partecipazione soccorrano unicamente ragioni di opportunità.

Quando ricorre la prima ipotesi (che può verificarsi anche in corso di causa) ed i litisconsorti non siano stati evocati in giudizio ad opera della parte tenuta all'incombente, a cura del giudice deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.

Fra i casi di giudizio con pluralità di parti si colloca anche quello in cui alle due parti originarie se ne aggiungano altre a seguito di chiamata ad istanza di parte o iussu iudicis.

Nelle fasi di gravame, a

llorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile e si tratti di

cause inscindibili

o fra loro dipendenti, il giudizio di impugnazione deve svolgersi (ad iniziativa della parte impugnante o, in difetto, in forza di provvedimento del giudice statuente l'integrazione del contraddittorio) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase.

Di seguito, verranno prese in esame in dettaglio tutte le situazioni di cui si è fatto cenno e le regole che le disciplinano.

Litisconsorzio necessario

Si ha «litisconsorzio» quando le parti del processo siano in numero maggiore di quello (due: attore e convenuto) necessario per lo stesso suo esistere.

Il litisconsorzio può essere «necessario» o «facoltativo».

L'ipotesi del litisconsorzio «necessario» c.d. sostanziale ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge

(

art. 784 c.c.

: scioglimento della comunione;

art. 247 c.c.

: disconoscimento della paternità), quando si deduca in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, così che la decisione non possa essere pronunciata che in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi «coinvolti» («in confronto di più parti» -

art. 102,

comma 1

, c.p.c.

), essendo altrimenti inidonea (inutiliter data) a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile anche nei riguardi delle sole parti presenti (ex multis,

Cass.

civ.

, sez. I,

12 luglio 2013, n. 17260

;

Cass.

civ.

,

s

ez. un., 17 luglio 2008, n. 19600

).

Qualora tutti i soggetti necessari non siano presenti sin dall'inizio nel processo, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando a tal fine un termine perentorio.

Ove tale termine non sia rispettato, l'effetto sarà quello della fine anticipata del processo, in forza di estinzione (

art. 307,

comma 3

, c.p.c.

) (

Cass.

civ.

, sez. II,

14 aprile 2015, n. 7460

).

L'adempimento dell'ordine di integrazione trova i propri equipollenti, per l'identità degli effetti da essi prodotti, nell'intervento volontario o nell'evocazione in giudizio del litisconsorte pretermesso.

L'integrazione va disposta anche se la situazione di litisconsorzio necessario sia sopravvenuta all'instaurazione del giudizio. Il giudice deve ordinarla non solo all'udienza di prima comparizione ('

art. 183,

comma 1

, c.p.c.

), ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa (

Cass.

civ.

, sez. III,

2 luglio 2010, n. 15690

).

In evidenza

Per stabilire se ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre considerare il petitum della domanda giudiziale proposta (effetti che si intendono conseguire) (

Cass.

civ.

, sez. un., 13 novembre 2013, n. 25454

).

Litisconsorzio facoltativo

Il litisconsorzio può essere «facoltativo» laddove esistano ragioni di opportunità per la partecipazione congiunta di più soggetti al medesimo processo

. In tali casi, il codice di rito (

art. 103 c.p.c.

) consente (sia per ragioni di economia processuale, sia in funzione dell'armonizzazione delle decisioni) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo.

È necessario che tra le cause che si propongono esista connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (c.d. litisconsorzio facoltativo proprio) oppure che la decisione dipenda, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni (c.d. litisconsorzio facoltativo improprio).

Intervento volontario o per chiamata

Ulteriore ed ultimo caso di giudizio con pluralità di parti si ha nelle ipotesi in cui alle due parti originarie se ne aggiungano altre a seguito di intervento volontario o di chiamata ad opera di una o di entrambe le parti stesse o di un chiamato oppure per ordine del giudice.

Le figure di intervento volontario descritte nell'

art. 105 c.p.c.

sono:

  • Intervento principale ad excludendum, quando l'interveniente fa valere nei confronti di tutte le parti un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo

    .

  • Intervento adesivo autonomo o litisconsortile, quando l'interveniente fa valere un diritto con i caratteri descritti sub i) nei confronti di alcune soltanto delle parti originarie.
  • Intervento adesivo dipendente, quando l'interveniente non propone una propria domanda, ma partecipa al processo al fine di ottenere una pronuncia favorevole ad una delle parti.

La chiamata per ordine del giudice (

art. 107 c.p.c.

) avviene quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un soggetto cui la causa è comune. Tale previsione differisce da quella recata dal precedente

art. 102

c.p.c.

sia perché, mentre in questo secondo caso il giudice, una volta accertata la sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario, non ha poteri valutativi, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel primo, invece, anche quando abbia accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata (id est: la comunanza di causa), deve valutare se sia opportuno che il terzo partecipi al processo. Differenti sono infatti le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine del giudice: ove sia omessa l'integrazione ex art. 102, la sorte del processo è quella dell'immediata estinzione; ove, invece, nessuna delle parti provveda alla chiamata del terzo ex

art. 107

c.p.c.

, la causa deve essere cancellata dal ruolo, entrando in stato di quiescenza, e la sua estinzione si avrà soltanto in caso di mancata riassunzione entro un anno dalla cancellazione.

La chiamata ad opera delle parti (

art. 106 c.p.c.

) ha quali presupposti la comunanza di causa o un rapporto di garanzia.

Fase di gravame: cause inscindibili

Allorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile, si pone il problema di stabilire quali siano i soggetti che debbano partecipare al giudizio di impugnazione.

Il criterio prescelto dal legislatore per disciplinare la materia è quello della natura del vincolo che ha determinato il litisconsorzio.

Quando si tratti di cause inscindibili

o di cause fra loro dipendenti, l'

art. 331 c.p.c.

esige che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase

.

La ratio della disposizione deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire l'unitarietà della decisione, onde evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

Tra le cause da ritenere inscindibili agli effetti dell'

art. 331 c.p.c.

sono comprese, in primo luogo, quelle realizzanti l'ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale.

Il concetto di causa inscindibile viene esteso alle ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. processuale, fenomeno che si verifica allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

In tutte le ipotesi considerate, l'impugnazione deve essere proposta contro tutte le parti della precedente fase del giudizio

. Nel giudizio di rinvio devono essere chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata.

Integrazione del contraddittorio: presupposti e termini

In caso di omessa notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti di una sentenza pronunciata in causa inscindibile, il giudice, in applicazione dell'

art. 331 c.p.c.

, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, salva la costituzione volontaria in giudizio delle stesse.

Laddove, nel caso di cause inscindibili, la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne sia dimostrato il perfezionamento), si deve, secondo l'orientamento dominante, ordinare l'integrazione del contraddittorio,

in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, da ritenersi prevalente rispetto al principio della ragionevole durata del processo

(

Cass.

civ.

, sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20501

;

Cass.

civ.

, sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124

).

L'

art. 331 c.p.c.

non prescrive che tra la data di notificazione della citazione per l'integrazione e la data della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine

non inferiore a quello stabilito dall'

art. 163-

bis

c.p.c.

, ma lascia libero il giudice di stabilire un termine anche minore

, salva l'assegnazione di un nuovo termine congruo nei casi in cui ciò venga constatato essere necessario.

Non vi è uniformità di indirizzi su quali debbano essere le conseguenze sul piano processuale della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione nei casi in cui il giudice di appello si sia limitato

ad impartire l'ordine ed a fissare l'udienza

di comparizione senza, tuttavia, indicare il termine perentorio entro cui la notificazione della citazione debba essere eseguita.

MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI INTEGRAZIONE DEL TERMINE. MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO . CONSEGUENZE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Qualora

il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando l'udienza di comparizione senza indicare il termine perentorio entro cui la notificazione della citazione debba avvenire,

tale termine (specie laddove si sia fatto espresso riferimento ai «termini di legge») può legittimamente individuarsi in quello indicato dall'

art. 163-

bis

c.p.c.

, da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio rispetto alla data del provvedimento di integrazione. All'inosservanza del termine consegue l''inammissibilità dell'impugnazione (

Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2009, n. 26401

).

All'inosservanza del termine consegue l''inammissibilità dell'impugnazione.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest'ultimo non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'

art. 331,

comma 2

c.p.c.

, senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all'udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all'

art. 163-

bis

c.p.c.

, attesa la tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all'osservanza dell'ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto (

Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18842

;

Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7532

)

.

La mancata evocazione in giudizio non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione

Il termine decorre

dalla data di comunicazione della relativa ordinanza, oppure dalla data dell'udienza, ove l'integrazione sia stata disposta in tale sede.

In caso di

mancata emissione dell'ordine di integrazione

, il gravame viene ritenuto ammissibile, ma

l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso

sono nulli

(

vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità). Le parti devono essere rimesse dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (

da ultimo,

Cass.

civ.

, sez. III,

19 ottobre 2015, n. 21070

).

Formalità

Secondo l'orientamento dominante,

nel giudizio di cassazione, all'adempimento dell'ordine di integrazione deve provvedersi mediante notifica di copia integrale dell'atto di impugnazione, in osservanza del disposto dell''

art. 371-

bis

c.p.c.

, pena inammissibilità del gravame (

Cass.

civ.

, sez. III,

1 ottobre 2009, n. 21073

).

Per la fase di appello viene, invece,

ritenuta rituale l'integrazione anche mediante notifica di atto riassuntivo delle vicende del processo (da ultimo,

Cass.

civ.

, sez. I,

16 giugno 2011, n. 13233

).

In mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo, viene ritenuto sufficiente, per ciò che attiene al giudizio di appello, che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio (

Cass.

civ.

, sez. I,

9 luglio 2003, n. 10779

).

Viceversa, per ciò che attiene al giudizio di legittimità, viene costantemente (almeno a far tempo da

Cass.

civ.

, sez. un., 24 febbraio 2005, n. 3820

) affermato

che il deposito dell'atto di integrazione deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso ai sensi dell'

art. 371-

bis

c.p.c.

, pena l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso (da ultimo,

Cass.

civ.

, sez. lav.,

21 novembre 2013, n. 26141

).

Luogo della notificazione

Per ciò che riguarda il luogo della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, debbono essere osservate le regole poste dall'

art. 330 c.p.c

.

Segnaliamo tuttavia alcune fattispecie particolari:

i)

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione, qualora sia decorso un anno (un semestre, per i giudizi promossi a far tempo dal 4 luglio 2009) dalla data di pubblicazione della sentenza, la notifica dell'atto di integrazione deve essere effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice a quo, pena nullità, peraltro sanabile, risultando operativi i rimedi della rinnovazione

(artt. 162,

291 c.p.c.

) o della sanatoria

(artt. 156,

comma 3,

157,

164 c.p.c.

) (

Cass.

civ.

, sez. un.

, 1 febbraio 2006, n. 2197

).

ii)

È valida la

notifica dell'atto di integrazione eseguita nei confronti di più parti costituite con un unico procuratore mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore a quello delle parti (

Cass.

civ.

, sez. un.

, 15 dicembre 2008, n. 29290

).

iii)

La notificazione dell'atto di integrazione a

litisconsorte pretermesso, rimasto contumace nel giudizio a quo deve essere effettuata personalmente, salvo che il medesimo, all'atto della notificazione della sentenza, abbia provveduto a dichiarare residenza o ad eleggere domicilio ai sensi dell'

art. 330,

comma 1

, c.p.c.

(

Cass.

civ.

, sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19431

).

Inosservanza dell'ordine ed eventuali rimedi

La mancata ottemperanza

(anche se parziale, nel giudizio di legittimità – v. Cass. civ., sez. U., 16 giugno 1983, n. 4113 e, da ultimo,

Cass.

civ.

, sez. II, ord., 5 maggio 2010, n. 10863

) all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (

Cass.

civ.

, sez. I, 16 giugno 2011, n. 13233

).

Tuttavia, in presenza di determinati presupposti, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio fissato dal giudice, non si sia perfezionata, anche in ragione della violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, viene ritenuto ammissibile fissare, ai sensi dell'

art. 291 c.p.c.

, un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto integrativo (da ultimo,

Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25307

).

Rinvio

Per ciò che attiene ai presupposti richiesti per la «concessione» di nuovo termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, sia fa rinvio alla «bussola» denominata «Rinnovazione della notificazione».

Casistica

Litisconsorzio necessario sostanziale: fattispecie

N

el giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore per la R.C.A. deve essere chiamato, quale contraddittore necessario, il responsabile del danno (

art. 144, d.lgs. n. 209 del 2005

)

(

Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238

)

Azione diretta contro l'assicuratore per la R.C.A.

Il terzo

pignorato assume la veste di parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi allorché abbia un interesse

alle vicende processuali relative alla legittimità ed alla validità del pignoramento, dalle quali dipenda la liberazione dal relativo vincolo (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13191).

Terzo pignorato

In tema di condominio degli edifici, l

a qualità di litisconsorti necessari compete ai condomini in occasione dei giudizi sorti a seguito della proposizione di domanda di scioglimento della comunione (art. 784 c.p.c.)

(

Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2013, n. 14654

)

.

Condominio di edifici

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, i genitori dell'adottando sono litisconsorti necessari

(

Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2013, n. 24482

).

Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore

Il pubblico ministero è parte necessaria soltanto quando sia titolare del potere di impugnazione, qualora cioè si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere

(artt. 69

e

70 c.p.c.

).

Soltanto in tali casi emerge, pertanto, l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti del p.m. presso il giudice a quo.

Nei casi restanti, le funzioni del p.m., in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice ad quem (« …

proposta l'impugnazione, chi deve compiere i relativi atti della fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice del gravame» - v.

Cass. civ., sez. VI, ord., 25 maggio 2011, n. 11502

). Per gli aspetti di principio si vedano, ex multis,

Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2015, n. 7408

e

Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9743

.

Pubblico Ministero

Litisconsorzio necessario processuale : fattispecie

L'intervento volontario di un terzo o

l

a sua chiamata in causa

ex

art. 106

o ex art.

107 c.p.c.

determinano una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che rende necessario evocare nelle successive fasi del giudizio tutti i soggetti già presenti in quella pregressa ove non esplicitamente estromessi (

Cass.

civ.

, sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4486

;

Cass.

civ.

, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 3717

;

Cass.

civ.

, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8350

).

I

ntervento volontario di un terzo o

chiamata in causa

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (

Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2008, n. 23765

)

Morte di una delle parti

In caso di ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo

(

Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21670

)

.

Genitori

Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore è facoltativo nella fase di introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'

art. 1944, comma 1, c.c.

, nei confronti dei due debitori solidali; peraltro, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diviene necessario nei gradi d'impugnazione, qualora siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore

(Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2012, n. 16669)

.

Creditore, debitore principale e fideiussore

La domanda di risarcimento del danno proposta da un paziente nei confronti di un medico e dell'Azienda Sanitaria pubblica, sua datrice di lavoro, dà vita ad un rapporto processuale inscindibile

(

Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 676

)

.

Risarcimento del danno proposta da un paziente

Eccezioni alla regola dell'integrazione

In giurisprudenza sono state evidenziate alcune ipotesi di eccezione alla regola di integrazione.

i)

È stato affermato che il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio.

Pertanto:

  • n

    el giudizio avente ad oggetto l'azione diretta proposta dal danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, qualora sia stata chiesta la condanna del solo assicuratore, va esclusa, in sede di legittimità, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto contumace in primo e secondo grado, giacché essa si risolverebbe esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione

    dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa (

    Cass.

    civ.

    , sez. III,

    23 febbraio 2010, n. 4342

    )

    ;

  • in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussisterne i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio, giacché la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (

    Cass.

    civ.

    , sez. un

    ., ord. 18 novembre 2015, n. 23542

    ).

ii) L'

integrazione del contraddittorio non è necessaria quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione (

Cass.

civ.

, sez. III,

17 maggio 2001, n. 6758

)

.

iii)

Non necessita provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte cui l'impugnazione non sia stata notificata, qualora lo stesso abbia proposto separata impugnazione e sia seguita riunione di tutti i gravami (

Cass.

civ.

, sez. I,

20 gennaio 2006, n. 1180

)

.

Riferimenti

BONSIGNORI A., Impugnazioni civili in generale, in Dig. Civ., IX, Torino, 1993;

FABBRINI G., Litisconsorzio, in ED, XXIV, Milano, 1974;

GRASSO E., Impugnazioni (dir. proc. civ.), in ED (agg. VI), Milano, 2002;

LUISO F. Diritto processuale civile, 2, 3, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 2, 3, Torino 2011;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014

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