Cause inscindibiliFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 102
11 Aprile 2016
Inquadramento
Laddove le parti del processo siano in numero maggiore di quello minimo (due: attore e convenuto) necessario per lo stesso venire in essere del processo, si configura «litisconsorzio», che si denomina «sostanziale» qualora la partecipazione delle ulteriori parti al giudizio sia «necessaria» oppure «facoltativo» qualora per tale partecipazione soccorrano unicamente ragioni di opportunità.
Quando ricorre la prima ipotesi (che può verificarsi anche in corso di causa) ed i litisconsorti non siano stati evocati in giudizio ad opera della parte tenuta all'incombente, a cura del giudice deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
Fra i casi di giudizio con pluralità di parti si colloca anche quello in cui alle due parti originarie se ne aggiungano altre a seguito di chiamata ad istanza di parte o iussu iudicis. Nelle fasi di gravame, a llorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile e si tratti di cause inscindibili o fra loro dipendenti, il giudizio di impugnazione deve svolgersi (ad iniziativa della parte impugnante o, in difetto, in forza di provvedimento del giudice statuente l'integrazione del contraddittorio) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase.
Di seguito, verranno prese in esame in dettaglio tutte le situazioni di cui si è fatto cenno e le regole che le disciplinano. Litisconsorzio necessario
Si ha «litisconsorzio» quando le parti del processo siano in numero maggiore di quello (due: attore e convenuto) necessario per lo stesso suo esistere.
Il litisconsorzio può essere «necessario» o «facoltativo». L'ipotesi del litisconsorzio «necessario» c.d. sostanziale ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ( art. 784 c.c. : scioglimento della comunione; art. 247 c.c. : disconoscimento della paternità), quando si deduca in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, così che la decisione non possa essere pronunciata che in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi «coinvolti» («in confronto di più parti» - art. 102, comma 1 , c.p.c. ), essendo altrimenti inidonea (inutiliter data) a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile anche nei riguardi delle sole parti presenti (ex multis, Cass. civ. , sez. I, 12 luglio 2013, n. 17260 ; Cass. civ. , s ez. un., 17 luglio 2008, n. 19600 ).
Qualora tutti i soggetti necessari non siano presenti sin dall'inizio nel processo, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando a tal fine un termine perentorio.
Ove tale termine non sia rispettato, l'effetto sarà quello della fine anticipata del processo, in forza di estinzione ( art. 307, comma 3 , c.p.c. ) ( Cass. civ. , sez. II, 14 aprile 2015, n. 7460 ).
L'adempimento dell'ordine di integrazione trova i propri equipollenti, per l'identità degli effetti da essi prodotti, nell'intervento volontario o nell'evocazione in giudizio del litisconsorte pretermesso. L'integrazione va disposta anche se la situazione di litisconsorzio necessario sia sopravvenuta all'instaurazione del giudizio. Il giudice deve ordinarla non solo all'udienza di prima comparizione (' comma 1 , c.p.c. ), ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa (Cass. civ. , sez. III, 2 luglio 2010, n. 15690 ).
Litisconsorzio facoltativo
Il litisconsorzio può essere «facoltativo» laddove esistano ragioni di opportunità per la partecipazione congiunta di più soggetti al medesimo processo . In tali casi, il codice di rito ( art. 103 c.p.c. ) consente (sia per ragioni di economia processuale, sia in funzione dell'armonizzazione delle decisioni) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo.
È necessario che tra le cause che si propongono esista connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono (c.d. litisconsorzio facoltativo proprio) oppure che la decisione dipenda, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni (c.d. litisconsorzio facoltativo improprio). Intervento volontario o per chiamata
Ulteriore ed ultimo caso di giudizio con pluralità di parti si ha nelle ipotesi in cui alle due parti originarie se ne aggiungano altre a seguito di intervento volontario o di chiamata ad opera di una o di entrambe le parti stesse o di un chiamato oppure per ordine del giudice.
Le figure di intervento volontario descritte nell' art. 105 c.p.c. sono:
La chiamata per ordine del giudice ( art. 107 c.p.c. ) avviene quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un soggetto cui la causa è comune. Tale previsione differisce da quella recata dal precedenteart. 102 c.p.c. sia perché, mentre in questo secondo caso il giudice, una volta accertata la sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario, non ha poteri valutativi, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel primo, invece, anche quando abbia accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata (id est: la comunanza di causa), deve valutare se sia opportuno che il terzo partecipi al processo. Differenti sono infatti le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine del giudice: ove sia omessa l'integrazione ex art. 102, la sorte del processo è quella dell'immediata estinzione; ove, invece, nessuna delle parti provveda alla chiamata del terzo exart. 107 c.p.c. , la causa deve essere cancellata dal ruolo, entrando in stato di quiescenza, e la sua estinzione si avrà soltanto in caso di mancata riassunzione entro un anno dalla cancellazione.
La chiamata ad opera delle parti ( art. 106 c.p.c. ) ha quali presupposti la comunanza di causa o un rapporto di garanzia.Fase di gravame: cause inscindibili
Allorché la sentenza sia stata pronunciata in una causa litisconsortile, si pone il problema di stabilire quali siano i soggetti che debbano partecipare al giudizio di impugnazione.
Il criterio prescelto dal legislatore per disciplinare la materia è quello della natura del vincolo che ha determinato il litisconsorzio. Quando si tratti di cause inscindibili o di cause fra loro dipendenti, l' art. 331 c.p.c. esige che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase . La ratio della disposizione deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire l'unitarietà della decisione, onde evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.
Tra le cause da ritenere inscindibili agli effetti dell' art. 331 c.p.c. sono comprese, in primo luogo, quelle realizzanti l'ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale.
Il concetto di causa inscindibile viene esteso alle ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. processuale, fenomeno che si verifica allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. In tutte le ipotesi considerate, l'impugnazione deve essere proposta contro tutte le parti della precedente fase del giudizio . Nel giudizio di rinvio devono essere chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti sono state emesse la pronuncia rescindente e quella cassata. Integrazione del contraddittorio: presupposti e termini
In caso di omessa notifica dell'impugnazione nei confronti di tutte le parti di una sentenza pronunciata in causa inscindibile, il giudice, in applicazione dell' art. 331 c.p.c. , deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, salva la costituzione volontaria in giudizio delle stesse. Laddove, nel caso di cause inscindibili, la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne sia dimostrato il perfezionamento), si deve, secondo l'orientamento dominante, ordinare l'integrazione del contraddittorio, in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, da ritenersi prevalente rispetto al principio della ragionevole durata del processo ( Cass. civ. , sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20501 ; Cass. civ. , sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124 ).
L' art. 331 c.p.c. non prescrive che tra la data di notificazione della citazione per l'integrazione e la data della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello stabilito dall' art. 163- bis c.p.c. , ma lascia libero il giudice di stabilire un termine anche minore , salva l'assegnazione di un nuovo termine congruo nei casi in cui ciò venga constatato essere necessario. Non vi è uniformità di indirizzi su quali debbano essere le conseguenze sul piano processuale della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione nei casi in cui il giudice di appello si sia limitato ad impartire l'ordine ed a fissare l'udienza di comparizione senza, tuttavia, indicare il termine perentorio entro cui la notificazione della citazione debba essere eseguita.
Il termine decorre dalla data di comunicazione della relativa ordinanza, oppure dalla data dell'udienza, ove l'integrazione sia stata disposta in tale sede. In caso di mancata emissione dell'ordine di integrazione , il gravame viene ritenuto ammissibile, ma l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso sono nulli (vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità). Le parti devono essere rimesse dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa ( da ultimo,Cass. civ. , sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21070 ).Secondo l'orientamento dominante, nel giudizio di cassazione, all'adempimento dell'ordine di integrazione deve provvedersi mediante notifica di copia integrale dell'atto di impugnazione, in osservanza del disposto dell'' art. 371- bis c.p.c. , pena inammissibilità del gravame ( Cass. civ. , sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21073 ). Per la fase di appello viene, invece, ritenuta rituale l'integrazione anche mediante notifica di atto riassuntivo delle vicende del processo (da ultimo, Cass. civ. , sez. I, 16 giugno 2011, n. 13233 ).
In mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo, viene ritenuto sufficiente, per ciò che attiene al giudizio di appello, che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio ( Cass. civ. , sez. I, 9 luglio 2003, n. 10779 ). Viceversa, per ciò che attiene al giudizio di legittimità, viene costantemente (almeno a far tempo da Cass. civ. , sez. un., 24 febbraio 2005, n. 3820 ) affermato che il deposito dell'atto di integrazione deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso ai sensi dell' art. 371- bis c.p.c. , pena l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso (da ultimo, Cass. civ. , sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26141 ).
Luogo della notificazione
Per ciò che riguarda il luogo della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, debbono essere osservate le regole poste dall' art. 330 c.p.c .
Segnaliamo tuttavia alcune fattispecie particolari: i) Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione, qualora sia decorso un anno (un semestre, per i giudizi promossi a far tempo dal 4 luglio 2009) dalla data di pubblicazione della sentenza, la notifica dell'atto di integrazione deve essere effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice a quo, pena nullità, peraltro sanabile, risultando operativi i rimedi della rinnovazione(artt. 162, 291 c.p.c. ) o della sanatoria(artt. 156, comma 3,157, 164 c.p.c. ) (Cass. civ. , sez. un. , 1 febbraio 2006, n. 2197 ).ii) È valida la notifica dell'atto di integrazione eseguita nei confronti di più parti costituite con un unico procuratore mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore a quello delle parti ( Cass. civ. , sez. un. , 15 dicembre 2008, n. 29290 ). iii) La notificazione dell'atto di integrazione a litisconsorte pretermesso, rimasto contumace nel giudizio a quo deve essere effettuata personalmente, salvo che il medesimo, all'atto della notificazione della sentenza, abbia provveduto a dichiarare residenza o ad eleggere domicilio ai sensi dell' art. 330, comma 1 , c.p.c. ( Cass. civ. , sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19431 ). La mancata ottemperanza (anche se parziale, nel giudizio di legittimità – v. Cass. civ., sez. U., 16 giugno 1983, n. 4113 e, da ultimo, Cass. civ. , sez. II, ord., 5 maggio 2010, n. 10863 ) all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ( Cass. civ. , sez. I, 16 giugno 2011, n. 13233 ).
Tuttavia, in presenza di determinati presupposti, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio fissato dal giudice, non si sia perfezionata, anche in ragione della violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, viene ritenuto ammissibile fissare, ai sensi dell' art. 291 c.p.c. , un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto integrativo (da ultimo, Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25307 ).
Casistica
In giurisprudenza sono state evidenziate alcune ipotesi di eccezione alla regola di integrazione. i) È stato affermato che il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto:
ii) L' integrazione del contraddittorio non è necessaria quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione ( Cass. civ. , sez. III, 17 maggio 2001, n. 6758 ) . iii) Non necessita provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte cui l'impugnazione non sia stata notificata, qualora lo stesso abbia proposto separata impugnazione e sia seguita riunione di tutti i gravami ( Cass. civ. , sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1180 ) .Riferimenti
BONSIGNORI A., Impugnazioni civili in generale, in Dig. Civ., IX, Torino, 1993;
FABBRINI G., Litisconsorzio, in ED, XXIV, Milano, 1974;
GRASSO E., Impugnazioni (dir. proc. civ.), in ED (agg. VI), Milano, 2002; LUISO F. Diritto processuale civile, 2, 3, Milano 2015;
MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 2, 3, Torino 2011; MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014 |