Competenza per materia

Cristina Asprella
21 Aprile 2017

La competenza per materia (riparto in senso verticale) fa riferimento alla natura della controversia: questo criterio fa riferimento al tipo di rapporto giuridico che è oggetto della controversia.
Inquadramento

La competenza per materia (riparto in senso verticale) fa riferimento alla natura della controversia: questo criterio fa riferimento al tipo di rapporto giuridico che è oggetto della controversia.

La competenza per valore (riparto in senso verticale) fa, invece, riferimento al valore economico della controversia. Per i giudici specializzati è escluso ogni rilievo al criterio del valore.

I criteri della materia e del valore operano in combinazione tra loro secondo la seguente regola: il criterio del valore è generale nel senso che opera quando non esistono regole che stabiliscano diversamente con riguardo alla materia; quando ciò avvenga, il criterio della materia prevale su quello per valore.

In evidenza

Le ipotesi di competenza del Giudice di pace sono fissate dall'art. 7 c.p.c. i cui primi due commi dettano ipotesi di competenza mista, cioè limitata contemporaneamente per materia e per valore.

Queste ipotesi riguardano:

  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Ai fini di questa attribuzione bisogna dare rilevanza alla distinzione tra causa mobiliare e causa immobiliare. Vanno considerate relative a beni mobilitutte le cause che non hanno ad oggetto un diritto reale su bene immobile.
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.

Oltre tale valore la competenza spetta al tribunale.

L'art. 7 al terzo comma elenca quattro categorie di controversie individuate solo rispetto alla materia, senza limite di valore. Si tratta delle cause relative:

  • ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
  • agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Le prime tre ipotesi, come risulta con evidenza dalla lettura della norma, sono relative ai rapporti di vicinato.

La competenza del tribunale è, invece, di tipo residuale, nel senso che spettano alla cognizione del tribunale tutte le controversie che non rientrano nella competenza di altro organo giudiziario.

L'art. 9 c.p.c., infatti, individua la competenza del tribunale anzitutto in via negativa, con riferimento a tutte le cause per le quali non è prevista la competenza di altro giudice.

Il secondo comma elenca le ipotesi espressamente individuate per le quali il tribunale è esclusivamente competente, ossia le cause in materia di imposte e tasse, quelle relative allo stato e alla capacità delle persone, quelle attinenti ai diritti onorifici, alla querela di falso, all'esecuzione forzata.

È importante sottolineare, infine, il richiamo a tutte le cause di valore indeterminabile.

Competenza per materia del giudice di pace

Per la competenza per materia e valore del giudice di pace vale la norma generale di cui all'art. 7 c.p.c.. Con riferimento alla riserva contenuta nell'articolo in questione la Suprema Corte ha precisato che essa attribuisce alla competenza per valore la portata di canone attributivo dotato di valenza solo residuale e quindi destinato ad operare soltanto se la competenza non è attribuita per materia o in via funzionale ad altro giudice.

In particolare l'art. 7 c.p.c. stabilisce che il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5mila euro, allorché non siano attribuite dalla legge ad altro giudice; egli è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi i 20 mila euro.

E' infine competente indipendentemente dal valore:

  1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Competenza per la cause relative ai beni mobili

L'art. 7 stabilisce che le cause in parola sono attribuite al giudice di pace purché non siano dalla legge assegnate alla competenza di altro giudice. La riserva contenuta nell'art. 7 c.p.c. attribuisce - anche secondo la giurisprudenza - alla competenza per valore, portata di canone attributivo dotato di valenza solo residuale, destinato, perciò, ad operare solo se la competenza non sia attribuita per materia o in via funzionale ad altro giudice. Da ciò consegue che, nel caso in cui si controverta in materia di beni immobili, il valore della causa non può assumere rilevanza, trattandosi di controversia demandata al tribunale ratione materiae (Cass. 28 novembre 2001, n. 15100).

La norma prevede un limite di valore non superiore a 5mila euro. Tuttavia l'art. 7 c.p.c. attribuisce alla competenza per valore portata residuale, destinata ad operare solo se la competenza non sia attribuita per materia o in via funzionale ad altro giudice. La prima conseguenza della considerazione è che, in caso di controversia in tema di beni immobili, il valore della causa non ha rilievo, spettando le medesime cause alla competenza per materia del tribunale (Cass. 28 novembre 2001, n. 15100; Cass. 28 maggio 2004, n. 10300; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2143). In ogni caso il giudice di pace è attualmente competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, mentre, come ricordato supra, prima delle ultime riforme del processo civile il valore non doveva essere superiore a euro 2.582,28.

In ogni caso quando la domanda venga proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del quantum, il valore della causa si presume rientrante nella competenza del giudice adito (Cass. 22 aprile 2009, n. 9541). Esso si determina in base alla domanda, secondo le previsioni degli artt. 10 e ss. c.p.c. e trova applicazione la regola posta dall'art. 14 c.p.c.

Per approfondimenti si rinvia alla Bussola Competenza del giudice di pace.

Competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli natanti

La norma dell'art. 7 c.p.c. attribuisce alla competenza del giudice di pace le controversie in questione, con il limite di valore di euro 20.000,00. Si tratta di una tipologia di competenza speciale per valore e per materia, in relazione alla quale diviene rilevante il titolo e non il soggetto nei cui confronti tale credito viene fatto valere né la natura del danno (alle persone o alle cose) di cui si chiede il risarcimento; per radicarla, infatti, è sufficiente, ed esclusivo, il rinvio alla circolazione dei veicoli e dei natanti e, quindi, alla causa petendi della richiesta risarcitoria. Se la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale è proposta al giudice di pace senza indicazione del quantum, secondo la regola già citata si presume rientrante nella competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c., laddove non sia tempestivamente contestata (Cass. 15 giugno 2004, n. 11258; Cass. 12 luglio 2005, n. 14586; Cass. 30 gennaio 2006, n. 1861; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3662; Cass. 31 luglio 2006, n. 17456).

La norma dell'art. 7 c.p.c. non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, perché impone l'esistenza di uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione; esulano, pertanto, dall'ambito applicativo della disposizione le ipotesi in cui i danni arrecati siano dipesi da un'insidia senza che nella vicenda sia coinvolto alcun veicolo o natante (Cass. 11 ottobre 2002, n. 14564; Giudice di Pace di Foggia, 16 febbraio 2002, in Arch. Civ., 2002, 1223; Giudice di Pace di Bergamo, 23 novembre 1998, in Giur. Merito, 2000, 342); i danni devono, quindi, essere stati cagionati dalla circolazione di veicoli o di natanti. La giurisprudenza ritiene che il concetto di circolazione vada inteso in senso ampio e che, pertanto, comprenda anche la sosta dei veicoli (Cass. 24 luglio 1987, n. 6445) o la circolazione con il motore spento, o la sua circolazione a motore spento, purché il veicolo si trovi in luogo pubblico o di uso pubblico o comunque in luogo adibito al traffico di pedoni o veicoli (CC 3 feb. 1987/965) e persino la circolazione dei veicoli con guida di rotaie (Cass. 12 marzo 2005, n. 5455; Cass. 28 marzo 2006, n. 7072). La circolazione stradale va intesa, pertanto, come l'attività materiale con cui si attua l'uso della strada in ogni sua esplicazione.

Per approfondimenti si rinvia alla Bussola su Competenza del Giudice di Pace.

Competenza per materia indipendente dal valore: singole ipotesi

Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce che il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative ad apposizione dei termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. La regola deve ritenersi limitata: ossia non può valere l'attribuzione di competenza qualora si controverta sulla proprietà o sui confini; in questo caso, infatti, la competenza deve essere determinata in base alla regola dell'art. 15 c.p.c. e, quindi, sulla base del valore della parte dell'immobile che è in contestazione.

Un'altra ipotesi è quella delle “… cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione può ritenersi che le cause relative alla misura dei servizi condominiali siano quelle relative alle riduzioni o alle limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e che riguardino i procedimenti degli organi del condominio che incidano sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; sarebbero, invece, relative alle modalità d'uso le controversie relative ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nella comunione, cioè quelle afferenti al modo più opportuno di esercizio di esse nel rispetto delle facoltà altrui e in proporzione delle rispettive quote (Cass. 18 febbraio 2008, n. 3937; Cass. 2 settembre 2004, n. 17660; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4030; Cass. 7 giugno 2005, n. 11861; Cass. 21 aprile 2005, n. 8376; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4256). Con l'espressione “uso dei servizi di condominio” il legislatore intende riferirsi non soltanto ai servizi di condominio tecnicamente intesi ma, in generale, all'uso delle cose comuni, elencate dall'art. 1117 c.c.. Non sarebbero in ogni caso afferenti alle modalità d'uso dei servizi condominiali le cause in cui si discuta dell'esistenza, anche parziale, del diritto di comproprietà del singolo condomino, o si neghi del tutto un diritto affermato da esso sulla cosa comune (Cass. 7 giugno 2005, n. 11861; Cass. 15 aprile 2002, n. 5449; Cass. 22 maggio 2000, n. 6642; Giudice di Pace di Trento, 25 luglio 1997).

Ulteriore ipotesi disciplinata dall'art. 7 c.p.c. è quella delle “… cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”.

La norma deve intendersi comprensiva di tutte le controversie che attengono ai rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni e propagazioni di esalazioni, rumori, ed ogni altro genere di elementi inquinanti o di disturbo nel senso più ampio del termine, ossia atte a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato. Sicché nella competenza de qua rientrano le domande dirette ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto intollerabile e le domande dirette ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla lesione del diritto vantato.

Per approfondimenti si rinvia alla Bussola su Competenza del giudice di pace.

Competenza per le cause relative ad interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Con numero aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, le previsioni dell'articolo in commento sono state integrate, ratione materiae, dal n. 3-bis, relativo alle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. La norma va letta insieme con la disposizione dell'art. 442 c.p.c., ultimo comma, a norma del quale “per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis, non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo”. Non si applicano, pertanto, le disposizioni relative alla competenza e al rito per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie né quelle relative alle controversie di lavoro. Si è correttamente precisato che l'interpretazione più logica del numero in commento limiti la competenza del giudice di pace all'ipotesi in cui l'ente abbia riconosciuto e liquidato la somma capitale ma non gli interessi e gli accessori. Conseguenza di questa limitazione è anche la considerazione che il giudice di pace è competente solo se la domanda riguardi, per l'appunto, gli accessori e non se la domanda sia relativa anche all'accertamento e al pagamento della prestazione previdenziale e assistenziale, perché, in questo caso entrambe le domande dovranno essere attribuite al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competenza in tema di opposizione ad ingiunzione

Il giudice di pace ha una competenza generale rispetto alle opposizioni ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 689/1981, sicché sono, ad esempio, di competenza del giudice di pace le opposizioni alle ingiunzioni per sanzioni amministrative in materia di disciplina della navigazione, della circolazione stradale, di assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, di reati depenalizzati previsti dal codice penale, nonché nelle altre materie previste da speciali disposizioni di legge (Cass. 27 luglio 2005, n. 15694; Cass. 3 settembre 2004, n. 17877). In base alla previsione dell'art. 22-bis, cit., l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale quando la sanzione è stata irrogata rispetto a violazioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatorie; di urbanistica ed edilizia; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; di società ed intermediari finanziari; in materia tributaria e valutaria. L'opposizione è proposta davanti al tribunale quando per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo ad € 15.493; quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, vada applicata una sanzione superiore ad € 15.493; quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sull'assegno), dalla l. 15 dicembre 1990, n. 386 (disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) e dal d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), rispetto alle quali, come visto, vi è la competenza del giudice di pace.

Competenza per materia del Tribunale

La competenza del Tribunale quale giudice di primo grado è ripartita per valore o per materia. Ha carattere residuale perché a prescindere dalle materie che sono specificamente elencate nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c., essa si estende a tutte le cause che non siano affidate dalla legge, per materia o valore, alla competenza di altro giudice. Il tribunale presenta anche una competenza funzionale o per grado, in quanto giudice di appello contro la sentenza del giudice di pace. Per la composizione del Tribunale è necessario rinviare alle disposizioni normative in argomento, ossia agli artt. 50-bis e ss. c.p.c..

Competenza per le cause che non sono di competenza di altro giudice

La formulazione dell'art. 9 c.p.c. è del tutto peculiare atteso che essa definisce in negativo la competenza del tribunale. Nell'incipit, infatti, la norma gli attribuisce non già una specifica competenza rispetto a materie determinate, come nel prosieguo della disposizione, ma, piuttosto, una competenza generale pur se residuale, ossia su tutte le cause che non siano attribuite alla competenza di altro giudice. Peraltro l'espressione utilizzata dal legislatore lascia chiaramente intendere che questa previsione per esclusione, esclude tutte le controversie che sono comunque attribuite alla competenza per materia del tribunale dal successivo comma dell'art. 9 c.p.c., nonché quelle escluse dalla sua competenza perché riservate per materia ad altri giudici ordinari: Giudice di pace, Tribunale regionale acque pubbliche, Tribunale per i minorenni, Sezione specializzata agraria presso il tribunale, Corte d'appello come giudice di primo e unico grado.

Competenza esclusiva: singole ipotesi

A norma dell'incipit del secondo comma dell'art. 9 c.p.c., il tribunale ha una competenza per materia esclusiva rispetto a: imposte e tasse; stato e capacità delle persone; diritti onorifici; querele di falso e, a seguito dell'abrogazione dell'ufficio del pretore, per l'esecuzione forzata. Peraltro la giurisprudenza unanime afferma che il tribunale è competente nelle controversie in materia di diritti immobiliari, comprese le locazioni, non essendo riscontrabile una competenza al riguardo del giudice inferiore (Cass. 30 gennaio 2006 n. 2143). L'ultima parte della previsione assegna alla competenza del tribunale tutte le cause di valore indeterminabile. Se la dottrina ha sottolineato come sia causa di valore indeterminabile quella il cui oggetto non è economicamente valutabile, ossia valutabile in moneta, la giurisprudenza rileva come l'indeterminabilità del valore della causa vada intesa in senso oggettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Con la conseguenza che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l'oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti (Cass. 18 luglio 2000, n. 9451, in Dir. e giust., 2000, f. 47, con nota di Rossetti).

Cause relative ad imposte e tasse: anche se la previsione dell'art. 9 c.p.c. pare attribuire al tribunale ordinario la competenza generale in materia di imposte e tasse, va sottolineato subito che questa competenza è ormai del tutto residuale, a seguito dei successivi interventi normativi che la hanno progressivamente ridotta a tutto vantaggio della giurisdizione tributaria. Sicché adesso il principio posto dalla norma in commento va del tutto ribaltato nel senso della competenza generale delle commissioni tributarie in materia di imposte e tasse e della competenza residuale del tribunale ordinario solo per le controversie che non siano attribuite alla giurisdizione speciale.

Cause relative allo stato: la previsione assegna alla competenza esclusiva del tribunale le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, nonché ai diritti onorifici. Secondo la dottrina queste controversie sarebbero state assegnate al tribunale in virtù dell'efficacia ultra partes delle relative pronunce, correlata alla indeterminabilità del valore. In particolare sarebbero cause relative allo stato quelle afferenti agli elementi che dello status sono parte determinante e, precisamente, la personalità, la famiglia e la cittadinanza.

Cause relative alla capacità delle persone: sono relative alla capacità delle persone, le controversie in cui si discute se un soggetto abbia l'idoneità ad essere titolare di posizioni giuridiche e non già quelle in cui si discute se una determinata posizione giuridica gli sia attribuita in concreto. Non vi rientra, pertanto, né la controversia relativa al riconoscimento della qualità di combattente per l'ottenimento dei benefici ad essa relativi (Cass. 25 giugno 1977, n. 2708, in Foro it., 1979, I, 211), né la controversia relativa alla capacità naturale di un soggetto che ha stipulato un contratto per ottenerne l'annullamento ex artt. 428 e 1425, secondo comma, c.c. (Cass. 12 agosto 1976, n. 3026). Certamente vi rientrano le controversie sulla interdizione ed inabilitazione.

Cause relative ai diritti onorifici: rientrano tra i diritti onorifici attribuiti alla competenza esclusiva del tribunale tutte quelle prerogative che riguardano un soggetto per il suo stato o a prescindere da esso e che gli attribuiscono, ovviamente con riferimento ad epoca antecedente all'ordinamento costituzionale, quella che la dottrina dell'epoca definiva come posizione di preminenza. Il discorso se tra di essi rientrino o meno i titoli nobiliari in considerazione del fatto che ormai nel nostro ordinamento repubblicano, in virtù della XIV disp. trans. Cost., rilevano solo come parte del nome, è sostanzialmente sterile.

Cause relative alla querela di falso: a norma dell'art. 9 c.p.c. sussiste la competenza per materia del tribunale anche rispetto alla querela di falso. Quest'ultima, a norma degli artt. 221 e ss. c.p.c. consiste nella impugnazione dell'efficacia probatoria di un documento che abbia valore di prova legale, ossia di un atto pubblico, di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. Su questa impugnazione, come è noto, la decisione è riservata al tribunale essendo esclusa la delibazione incidenter tantum.

Cause relative all'esecuzione forzata: a causa della soppressione dell'ufficio del pretore le controversie relative all'esecuzione forzata sono rientrate nella competenza esclusiva del tribunale Parallelamente è statoabrogato l'art. 16 c.p.c. La previsione fa riferimento alla competenza per l'esecuzione forzata intesa come competenza rispetto al processo esecutivo e non già alle cause relative all'esecuzione forzata cui è dedicato l'art. 17 c.p.c. e rispetto alle quali sussiste una competenza anche del giudice di pace. Invece, rispetto al processo esecutivo la competenza è esclusivamente del tribunale.

Per approfondimenti si v. la Bussola Competenza del Tribunale.

Riferimenti

Quanto alla competenza per materia del giudice di pace si veda:

  • Gionfrida, Competenza in materia civile, in Enc. del dir., vol. VIII, Milano, 1961, 57 e ss.;
  • Tedoldi, Giudice di pace, in Dig. Civ., Agg., vol. II, Torino, 2003, 737 e ss.;
  • Verde, Profili del processo civile, I, Napoli, 2002, 70 e ss.; Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 34 e ss.;
  • Chiarloni, Competenza del giudice di pace, in Le riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 1992, 993 e ss.;
  • Luiso, Competenza del giudice di pace, in Consolo, Luiso, Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 18 e ss.;
  • Trisorio Liuzzi, Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in Foro it., 2009, 255 e ss.;
  • Ronco, I mutamenti nel sistema della competenza, in Giur. it., 2009, 1574;
  • C. Asprella, sub art. 7 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2012;
  • Ea., Il giudice di pace, origine storica, norme processuali, fattispecie civilistiche, in La giurisprudenza del giudice di pace, a cura di Riviezzo, Milano, 2008;

Quanto alla competenza per materia del Tribunale si veda:

  • C. Asprella, sub art. 9, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. I, Torino, 2012;
  • Andrioli, Commento al codice di procedura civile, I, 1957, 55 e ss.;
  • Gionfrida, Competenza in materia civile, in Enc. Dir., vol. VIII, Milano, 1961, 59 e ss.;
  • Levoni, Competenza nel diritto processuale civile, in Digesto civ., III, Torino, 1988, 110 e ss.;
  • Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 86 e ss.;
  • Segré, Della competenza per territorio, in Comm. c.p.c. Allorio, I, 1, Torino, 2000, 132 e ss.;
  • Acone, Santulli, Competenza, II, Diritto processuale civile, in Enc. Giur., vol. VII, Roma, 1988, 20 e ss.;
  • D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, I, Torino, 1953, 22 e ss.