Accertamenti incidentali

Francesco Bartolini
07 Marzo 2016

Con l'espressione «accertamenti incidentali» l'art. 34 c.p.c. si riferisce alla decisione di questioni che, per legge o per espressa richiesta di parte, si rende necessario risolvere con una pronuncia suscettibile di divenire cosa giudicata. Tali questioni si caratterizzano per essere: incidentali, in quanto sorgono nel contesto di un giudizio intrapreso su domanda diversa; e pregiudiziali, perché, rispetto alla decisione su questa domanda diversa, si pongono come un punto da superare necessariamente nell'iter logico-giuridico occorrente alla pronuncia. E consistono in accertamenti che devono far stato anche al di fuori del processo nel quale ne sorge l'occasione, circostanza che li differenzia dalla risoluzione di questioni delle quali il giudice conosce, ordinariamente, incidenter tantum.
Inquadramento

Con l'espressione «accertamenti incidentali» l'

art. 34

c.p.c.

si riferisce alla decisione di questioni che, per legge o per espressa richiesta di parte, si rende necessario risolvere con una pronuncia suscettibile di divenire cosa giudicata. Tali questioni si caratterizzano per essere: incidentali, in quanto sorgono nel contesto di un giudizio intrapreso su domanda diversa; e pregiudiziali, perché, rispetto alla decisione su questa domanda diversa, si pongono come un punto da superare necessariamente nell'iter logico-giuridico occorrente alla pronuncia. Si risolvono, dunque, in accertamenti da effettuare all'interno di un processo, circostanza che li differenzia dal caso in cui il processo deve essere sospeso nell'attesa che ne sia definito un altro, di natura pregiudicante. E consistono in accertamenti che devono far stato anche al di fuori del processo nel quale ne sorge l'occasione, circostanza che li differenzia dalla risoluzione di questioni delle quali il giudice conosce, ordinariamente, incidenter tantum.

Ragione giustificatrice dell'art. 34 c.p.c.

La questione che dà luogo all'accertamento incidentale è il risvolto di una domanda rivolta al giudice, di cui la legge, o la parte interessata, chiede una pronuncia decisoria. Se la domanda rientra nella competenza del giudice adito, non sussistono esigenze di regolare con una specifica norma la conseguente situazione: questi decide tutte le domande, principali, accessorie e incidentali sottoposte alla sua cognizione. Una specifica norma occorre, invece, se quella domanda appartiene alla competenza per materia o per valore di un giudice superiore. In tal caso è necessario disporre di un criterio che consenta di risolvere il problema della ripartizione delle competenze. Questa è la funzione dell'

art. 34

c.p.c.

. Esso stabilisce che il processo deve rimanere unico, stante il legame di pregiudizialità tra le domande che lo caratterizza; e che deve essere rimesso al giudice superiore. La soluzione adottata dal legislatore è coerente e logica: attua un cumulo oggettivo di domande e uno spostamento di competenza per connessione.

Questione incidentale

L'accertamento incidentale implica, in primo luogo, che debba essere risolta una questione controversa o incerta. Inoltre, l'accertamento cui si riferisce l'art. 34 c.p.c. ha natura ed occorrenza incidentale. Ciò significa che esso deve porsi in un processo come decisione su un aspetto della materia del decidere che riguarda le stesse parti e da pronunciarsi dallo stesso giudice. Tra due cause aventi soggetti diversi non è configurabile il rapporto di pregiudizialità, di cui all'art. 34 c.p.c., in quanto la definizione dell'una, non essendo suscettibile di far stato nell'altra per i limiti soggettivi del giudicato, non può costituire il necessario antecedente logico della relativa decisione (Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 1980, n. 295). In pratica, l'accertamento incidentale in argomento rappresenta una limitazione al potere del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali e strumentali da affrontare per la decisione di merito (Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1985, n. 4542). All'interno del processo la domanda che lo ha introdotto e la domanda in relazione alla quale si pone la necessità dell'accertamento incidentale restano autonome tra loro (

Cass.

civ.,

sez. III, 24 marzo 1999, n. 2791

).

In evidenza

La connessione di una domanda a un'altra non ne determina la perdita di autonomia, perché la questione pregiudiziale, se la parte lo richiede, deve essere decisa con efficacia di giudicato, com'è desumibile dall'

art. 34

c.p.c.

, benché dettato ai fini della competenza, e pertanto sussiste violazione dell'

art. 112

c.p.c.

se il giudice rigetta la domanda di accertamento incidentale in conseguenza del rigetto di quella principale (nella specie, il giudice del merito, ritenuta infondata la domanda di condanna nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per non essersi il sinistro verificato in area pubblica, aveva perciò rigettato la domanda di accertamento di responsabilità nei confronti del danneggiante)

Cass.

civ.,

sez. III, 24 marzo 1999, n. 2791

.

Questione pregiudiziale

La questione che richiede l'accertamento incidentale deve essere caratterizzata dalla sua pregiudizialità rispetto alla domanda principale. Ove non ricorresse questa pregiudizialità, la situazione darebbe luogo ad una pluralità di domande proposte nei confronti della stessa parte o a una domanda riconvenzionale. La giurisprudenza distingue il punto pregiudiziale, costituito da qualunque presupposto logico, di diritto o di fatto, che sia necessario acquisire per pronunciare sulla domanda, dalla questione pregiudiziale, che può essere isolata, in quanto avente le caratteristiche occorrenti a dar luogo ad una causa autonoma (

Cass.

civ., 7

marzo 1995, n. 2645

). Si accenna, per il primo caso, ad una pregiudizialità di tipo logico, che rende coperto dal giudicato (implicito) anche il punto assorbito nella decisione. Si definisce, per contro, l'altro caso come di pregiudizialità in senso tecnico, per indicare «…una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale effetto si fonda» (

Cass

.

civ.,

sez. III, 19 gennaio 1999, n. 462

; conf.

Cass

.

civ.,

9 giugno 1995, n. 6532

). Soltanto questa seconda situazione è idonea a dar luogo ad una questione pregiudiziale, avente oggetto distinto da quello che dà luogo alla domanda principale. Di essa il giudice può conoscere incidenter tantum; ma, se di tale questione è chiesta la decisione con efficacia di giudicato, nel processo si inserisce come incidente una causa pregiudiziale.

Decisione per volontà di legge

L'

art. 34

c.p.c.

rinvia a casi previsti dalla legge per individuare alcune delle situazioni nelle quali una questione incidentale pregiudiziale deve essere decisa con autorità di giudicato. Il rinvio è estremamente generico ed è affidato all'elaborazione dell'interprete. Le situazioni poste in evidenza dall'applicazione della norma riguardano soprattutto le questioni di stato delle persone, per la cui decisione è funzionalmente competente il Tribunale.

In evidenza

Se una questione di stato è proposta dinanzi a un giudice diverso da quello competente indicato nell'

art. 9, comma

2

,

c.p.c.

, dovrà applicarsi il principio di ordine generale dell'art. 34 dello stesso codice, per cui il giudice adito non potrà deciderla incidenter tantum, rientrando la questione di stato tra quelle questioni pregiudiziali che, per legge, non possono decidersi che con effetto di giudicato. Eccezioni al sistema possono essere stabilite soltanto dalla legge (Cass. civ., sez. U, 12 maggio 1969, n. 1615).

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato estensivamente la nozione di accertamento incidentale necessario per disposizione di legge, di cui all'

art. 34

c.p.c.

, sino a ricomprendervi una rilevante serie di situazioni. La Suprema corte ha accentrato l'attenzione sulla funzione dell'accertamento incidentale di raggiungere un giudicato autonomo da quello concernente la domanda principale, e da questa funzione ha tratto l'affermazione di esistenza di un ampio ambito di questioni da decidersi come accertamenti incidentali. Esse sono costituite dalle fattispecie la cui decisione è suscettibile di riguardare una pluralità di rapporti, che devono essere ricondotti ad una regolamentazione comune, per evitare contrasto di giudicati.

Cass

.

c

iv

.,

sez. II, 17 gennaio 2003, n.

629

, ha affermato che, in tema di competenza e in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l'accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce una questione pregiudiziale che richiede la decisione con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Nello stesso senso si è pronunciata

Cass.

civ.,

sez. II, 3 aprile 2013, n. 8093

, con una decisione che ha posto in evidenza la necessità, nella parte richiedente l'accertamento, di un interesse che travalichi quello relativo al giudizio in corso, circostanza che si verifica quando la questione sollevata è idonea ad influire su liti diverse e di prevedibile insorgenza tra le stesse parti o anche su altri rapporti e altri soggetti.

In evidenza

La domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'

art. 34

c.p.c.

, presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'

art. 111

Cost

.

. (

Cass.

civ.,

s

ez.

III

,

3 aprile 2013,

n. 8093

).

Decisione su richiesta di parte

L'

art. 34

c.p.c.

prevede come fatto che impone la decisione con efficacia di giudicato della questione incidentale pregiudiziale, oltre alla previsione di legge, anche la richiesta di parte. La richiesta si risolve in una domanda di pronuncia del giudice: è pertanto necessario che alla sua proposizione la parte abbia quell'interesse giuridico che deve sorreggere ogni istanza rivolta all'ufficio giudicante. Non è dunque sufficiente la sola domanda; occorre che alla sua decisione il proponente abbia un interesse concreto e attuale a far valere il giudicato con efficacia autonoma, anche al di fuori del giudizio in corso (

Cass.

civ.,

sez. III, 5 agosto 1998, n. 7691

;

Cass.

civ.,

sez. III, 7 marzo 1995, n. 2645

;

Cass.

civ.,

sez. lav., 16 gennaio 1993, n. 530

).

Giurisdizione

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ricordato, con sentenza 5 luglio 2011, n. 14650, che gli artt. 32 e 33 del Regolamento CE n. 44/2001 disciplinano il riconoscimento della decisione estera con implicito rinvio alle norme dello Stato in cui essa è stata resa, sicché il giudice dello Stato richiesto deve estrarre il giudicato in base a tali norme, non potendo applicare le regole di diritto interno. Da questo principio si è tratta l'affermazione per cui, ove la sentenza oggetto di riconoscimento abbia pronunciato su una questione pregiudiziale di merito per decidere una questione dipendente, al fine di stabilire su quali statuizioni si sia formato il giudicato il giudice italiano non deve applicare l'

art. 34

c.p.c.

o altra norma nazionale, ma le disposizioni dell'ordinamento estero in materia. Per quanto attiene al rapporto con la giurisdizione amministrativa, si è pronunciato: «Nella controversia inerente a prestazioni assicurative promossa contro l'INPS dal dipendente di un ente pubblico non economico, qualora detto ente, intervenuto in causa, svolga attività processuale diretta a conseguire una definitiva statuizione sulla esistenza o meno di un rapporto d'impiego con l'attore, la relativa questione pregiudiziale, altrimenti esaminabile in via meramente incidentale si trasforma in una causa pregiudiziale da definirsi con autorità di giudicato. In tale situazione, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al rapporto assicurativo non può estendersi al riscontro dell'indicato presupposto della domanda, il quale resta devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo in considerazione della natura pubblicistica del rapporto d'impiego» (Cass. civ., sez. un, 7 gennaio 1981, n. 79).

Competenza

Lo spostamento di competenza oggetto delle disposizioni dell'

art. 34

c.p.c.

riguarda attualmente i soli rapporti tra Giudice di pace e Tribunale e si riferisce ai soli giudizi di primo grado. La regola si applica soltanto ai procedimenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (comprese le sezioni specializzate) e non anche a quelli presso la Corte costituzionale e il Giudice amministrativo. Il processo è rimesso al giudice superiore, per esso da intendersi il Tribunale, in quanto sovraordinato e munito di più ampia competenza. Non avviene l'inverso: l'

art. 34

c.p.c.

non prevede uno spostamento della causa a favore del giudice sotto ordinato. Quando la competenza in ordine alla causa pregiudiziale è determinata per valore, non si attua lo spostamento di tutta la causa dal giudice superiore al giudice inferiore che sia competente per materia, né si impone la sospensione della causa principale, che si rende necessaria solo quando non è possibile il simultaneus processus. Al contrario, il giudice superiore trattiene e decide tutta la causa, attuandosi così il simultaneus processus che costituisce lo scopo dell'

art. 34

c.p.c.

(

Cass

.

civ.,

14 gennaio 1992, n. 343

).

Una particolare questione si pone in relazione alla ripartizione di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, regolata dagli artt. 50-bis e ss. In proposito, i rapporti che ne sorgono non riguardano la reciproca competenza ma soltanto la distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario (

Cass.

civ.,

sez. I, 9 giugno 2005, n. 12174

). Ne segue che, se sulla questione pregiudiziale ha giudicato il Tribunale monopersonale, in vece e luogo del collegio, si verifica una nullità della decisione (

Cass

.

civ., sez. un.

, 25 novembre 2008, n. 28040

;

Cass.

civ.,

sez. II, 25 maggio 2007, n. 12206

) che può essere fatta valere come motivo di impugnazione, ai sensi dell'

art. 161

c.p.c.

(

Cass

.

civ.,

sez. II, 16 maggio 2007, n. 11288

). Allorchè, prima della decisione, la questione incidentale sorge e ne è chiesta la decisione idonea al giudicato, il tribunale monopersonale agisce come giudice istruttore, istruisce tutta la causa e rimette per la decisione le parti al collegio (

art. 281

-

octies

c.p.c.

, che richiama gli

artt. 187,

188

e

189

c.p.c.

).

Istanza di parte

«In difetto di un'espressa previsione di legge o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34, ma incidenter tantum». Così la Corte di cassazione (

Cass

. civ.,

sez. III, sent., 19 luglio 1995, n. 7872

) indica, in sintesi, il presupposto sul quale riposa la fattispecie regolata dal citato

art. 34

c.p.c.

. Fuori dei casi in cui l'accertamento con efficacia di giudicato è richiesto dalla legge, esso deve essere domandato da almeno una delle parti in causa. La manifestazione di volontà della parte non richiede formule sacramentali ed è sufficiente che essa possa dedursi dal comportamento difensivo della stessa (

Cass.

civ.,

sez. I, 5 giugno 2007, n. 13173

;

Cass

.

civ.,

sez. III, 2 agosto 2000, n. 10130

;

Cass.

civ.,

sez. III, 20 dicembre 1991, n. 13772

).

In evidenza

La richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex

art. 34

c.p.c.

di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda è tardiva (e inammissibile) in quanto, per sciogliere il nesso di subordinazione, occorre attendere la prima udienza di comparizione, nella quale l'attore potrebbe manifestare la sua contestazione. (Nella specie, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda principale di retratto agrario, eccependo l'esistenza di un contratto di affitto in suo favore e formulando solo in via subordinata, nell'eventualità in cui l'attore avesse contestato l'esistenza del detto contratto, domanda per l'accertamento del rapporto pregiudicante (

Cass.

civ.,

sez. VI-3,

ord

., 24 febbraio 2015

,

n. 3725

).

Provvedimento del giudice

L'

art. 34

c.p.c.

non precisa quale debba essere la forma del provvedimento del giudice con il quale, datosi atto dell'incompetenza a conoscere della questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato, gli atti sono rimessi al giudice superiore. Questo provvedimento è una ordinanza, come si desume:

  • dall'

    art. 176

    c.p.c.

    , per il quale tutti i provvedimenti del giudice istruttore per i quali non è prevista una forma diversa sono pronunciati con ordinanza (principio che vale anche per il giudice di pace, in forza del richiamo di cui all'

    art. 311

    c.p.c.

    );
  • dall'

    art. 50

    c.p.c.

    , per il quale le pronunce sulla competenza assumono la forma dell'ordinanza.
Termine per la riassunzione

L'ordinanza che rimette le parti al giudice superiore assegna ad esse un termine perentorio per la riassunzione del processo. Si tratta di una regola di applicazione generale nel giudizio di cognizione, ogni volta in cui un processo debba chiudersi dinanzi ad un ufficio giudicante ed essere condotto alla cognizione di un altro. Il termine è espressamente dichiarato perentorio, e pertanto non può essere prorogato, neppure per accordo delle parti (

art. 153, comma

1,

c.p.c.

). È sospeso durante il periodo feriale; se decorso inutilmente, per una causa non imputabile all'onerato, può essere chiesta la rimessione in termini (

art. 153, comma

2,

c.p.c.

).

La durata del termine non è prefissata dalla legge. Essa è stabilita dal giudice, secondo il suo apprezzamento delle circostanze.

Riassunzione presso il giudice superiore

La riassunzione del processo presso il giudice superiore segue le ordinarie regole dettate dall'

art.

50

c.p.c.

. La rimessione ha, per motivo, una ragione fondata sull'incompetenza, che di questa impone lo spostamento. Pertanto, le disposizioni da osservare sono quelle del citato

art. 50

c.p.c.

, che trovano poi dettaglio nell'art. 125 delle disposizioni di attuazione.

Riti processuali differenti

La domanda principale e la domanda pregiudiziale che dà luogo alla richiesta di accertamento incidentale possono essere soggette a riti processuali diversi, per la loro trattazione dinanzi al giudice superiore. Questa circostanza non impedisce la rimessione al giudice superiore. Quando le forme processuali sono diverse, si applica l'

art. 40, commi

3 e 4,

c.p.c.

.

Casistica

La domanda di accertamento della nullità di una scrittura privata avente ad oggetto beni immobili da includere nella massa di una comunione ereditaria, ai fini dello scioglimento della stessa, non costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico, suscettibile di cognizione incidentale ai sensi dell'

art. 34

c.p.c.

, poiché il giudicato sulla divisione, attribuendo la proprietà del bene ad uno dei condividendi o ad un terzo aggiudicatario (nel caso di una eventuale vendita), esaurisce gli effetti della scrittura privata di cui si è chiesta la nullità (

Cass

. civ., sez. II, 26 marzo 2015 n. 6172

).

Nullità di scrittura privata

Qualora l'ente previdenziale deduca in giudizio l'omesso versamento dei contributi assicurativi da parte di un ente pubblico non economico, con riferimento a periodo anteriore alla contrattualizzazione del pubblico impiego, la qualificazione giuridica attribuita dall'ente datore di lavoro alla prestazione d'opera è suscettibile di verifica da parte del giudice ordinario, nei limiti dell'accertamento incidentale ex

art. 34

c.p.c.

, non sussistendo alcuna presunzione di conformità dell'attribuito "nomen iuris" (

Cass

. civ., sez. lav., 3 febbraio 2012, n. 1639

).

Omesso versamento di contributi assicurativi

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorchè proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli

artt. 34

e

36

c.p.c.

, in quanto deve essere necessariamente proposta davanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla; inoltre, ove vertasi nell'ipotesi di procedimento pendente dinanzi al giudice di pace e questi, per i limiti di valore della competenza, debba emettere una pronuncia secondo equità, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex

art. 96

c.p.c.

non può influire neppure sui criteri della decisione e non può quindi finire per imporre al giudice di seguire le norme di diritto (

Cass

. civ., sez. II, 19 maggio 1999, n. 4849

).

Responsabilità processuale aggravata

Qualora, nel giudizio per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, proposto dal locatore davanti al tribunale competente per valore, vi sia necessità di accertare l'entità del canone dovuto ma nessuna delle parti richieda su tale punto un accertamento da far valere con efficacia autonoma di giudicato, la relativa questione non costituisce oggetto di una causa pregiudiziale che, ai sensi dell'

art. 34

c.p.c.

, debba essere rimessa al giudice funzionalmente competente ex art. 45 l. 27 luglio 1978, n. 392, e di essa può conoscere il tribunale adito, incidenter tantum, al solo fine della decisione sulla domanda di risoluzione (

Cass

. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11320

).

Accertamento entità del canone

Riferimenti

DENTI, Questioni pregiudiziali, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, 158 ss.;

GARBAGNATI, Questioni pregiudiziali (dir. proc. civ.), in Encicl del dir., XXXVII, Milano, 1987, 69 ss.;

RECCHIONI, Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione civile, Padova, 1999;

SATTA, Accertamento incidentale, in Encicl. del dir., I, Milano, 1958.

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