Accertamento dell'obbligo del terzo

Rosaria Giordano
15 Marzo 2016

Mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore può conseguire soddisfazione della propria pretesa in sede esecutiva qualora contesti la dichiarazione, negativa o parzialmente tale, del terzo (o la stessa non sia stata resa).La riforma di cui alla legge 2 dicembre 2012, n. 228, ha completamente innovato il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo che, in precedenza, dava luogo ad un ordinario giudizio di cognizione piena ed esauriente, mentre ora è rimesso, sul modello delle controversie distributive, in primo luogo al giudice dell'esecuzione, che deciderà sullo stesso con ordinanza opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Inquadramento

Mediante l'accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore può conseguire soddisfazione della propria pretesa in sede esecutiva qualora contesti la dichiarazione, negativa o parzialmente tale, del terzo (o la stessa non sia stata resa).

La riforma di cui alla

l. 2 dicembre 2012, n. 228, ha completamente innovato il procedimento

di accertamento dell'obbligo del terzo che, in precedenza, dava luogo ad un ordinario giudizio di cognizione piena ed esauriente, mentre ora è rimesso, sul modello delle controversie distributive, in primo luogo al giudice dell'esecuzione, che deciderà sullo stesso con ordinanza opponibile ai sensi dell'

art. 617 c.p.c.

In giurisprudenza si è osservato che la riforma avvenuta nel 2012 ha radicato nella competenza del giudice dell'esecuzione la risoluzione delle contestazioni eventualmente sorte sulla dichiarazione effettuata dal terzo, assicurando in tal modo il soddisfacimento delle esigenze di economia e celerità processuale, e così da una parte, impedendo l' apertura di una parentesi cognitiva e, dall'altra, concentrando ogni questione attinente alla dichiarazione del debitor debitoris nell'ambito dell'espropriazione presso terzi (

App. Aquila, sez. lav., 4 giugno 2015, n. 693

).

Nel silenzio del legislatore, molte sono le questioni controverse, la maggior parte delle quali non risolte dall'intervento correttivo di cui al

d.l. 83/2015

: tra queste, quelle relative alle modalità introduttive del giudizio, all'istruttoria, all'efficacia dell'accertamento endoesecutivo nell'ipotesi di omessa opposizione.

Accertamento dell'obbligo del terzo c.d. endoesecutivo

La riforma di cui alla

l. n. 228/2012

ha introdotto una nuova disciplina in tema di accertamento dell'obbligo del terzo prevedendo, sul modello già introdotto nel 2005 per le controversie distributive, che quando sorgono questioni sulla dichiarazione del terzo, è lo stesso giudice dell'esecuzione che provvede sulle stesse con ordinanza che sarà opponibile

ex art. 617 c.p.c.


L'ordinanza ha, peraltro, solo efficacia endoprocessuale, nel senso che è inidonea a fare stato tra le parti in altri procedimenti, sicché il c.d. accertamento ha il limitato obiettivo di consentire al creditore di soddisfare celermente la propria pretesa in sede esecutiva (cfr., già prima della riforma,

Trib. Monza, sez. fall., 1

ottobre 2012, n. 2411

).

In tale assetto è indubitabile che il creditore agisca esclusivamente jure proprio (SALETTI 2013, 11).

Diversamente, nel sistema precedente, qualora il terzo non avesse reso la prescritta dichiarazione o al fine di contestare la dichiarazione, su richiesta del creditore, il giudice dell'esecuzione concedeva un termine per l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo soltanto all'esito del quale (che poteva durare i tre canonici gradi di giudizio) il pignoramento poteva ritenersi perfezionato (nell'ipotesi di accertamento di tale obbligo).

Invero, come evidenziato nella prassi applicativa, la funzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è quella di definire l'appartenenza al debitore dei beni o delle somme in possesso del terzo, sicché tale giudizio, pur mantenendo la proprio autonomia strutturale, si presenta come la necessaria proiezione, nel campo del processo di cognizione, dello stesso pignoramento (

Trib. Monza, sez. fall., 27 maggio 2013, n. 1482

).

In evidenza

Nell'espropriazione forzata presso terzi il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo

(

Cass.

civ.

, sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21081

).

Presupposti per l'introduzione del procedimento

Quanto ai presupposti perché sorga la necessità dell'accertamento dell'obbligo del terzo, nel sistema antecedente alla novella del 2012, ciò era correlato alla mancata dichiarazione, alla dichiarazione negativa o contestata (anche se, ad esempio, parzialmente positiva).

L'

art. 549 c.p.c.

, invece, nella formulazione originaria risultante a seguito delle innovazioni introdotte dalla

l. n. 228/2012

, in conformità alla rubrica della disposizione normativa, prevedeva che il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo poteva essere attivato soltanto nell'ipotesi di contestazione sulla dichiarazione. Ciò era giustificato, evidentemente, dalla circostanza che, in forza della stessa riforma realizzata dalla

l. n. 228/2012

, la mancata dichiarazione del terzo pignorato determina ex art. 548, comma 2, la non contestazione del credito fatto valere.

Peraltro, era sorto l'interrogativo, anche nella vigenza dell'art. 549 nella formulazione originaria, concernente la possibilità di utilizzare l'espediente del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo per risolvere il problema pratico che veniva a determinarsi a fronte di una condotta processualmente inerte del terzo pignorato e di un pignoramento c.d. generico.

In particolare, era stato osservato, in dottrina, che se in questo caso non è consentito ritenere che il terzo non abbia contestato l'esistenza di un credito non specificamente individuato, con conseguente preclusione per il Giudice dell'esecuzione rispetto all'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, nondimeno il creditore sarebbe legittimato a richiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo, in linea con l'assetto tradizionale, in modo da consentire, in tal modo, il perfezionamento del pignoramento (SALETTI 2013, 13).

Questa tesi è stata avallata dal legislatore che ha modificato, in sede di conversione del

d.l. 27 giugno 2015, n. 83

, il testo dell'

art. 549

c.p.c.

nel senso di individuare quale presupposto per il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non soltanto l'ipotesi di contestazioni sulla dichiarazione (espressa) quanto, altresì, la situazione nella quale a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo.

In altre e più chiare parole, qualora il terzo non renda la dichiarazione ma il giudice dell'esecuzione non possa, tuttavia, emanare l'ordinanza di assegnazione sull'assunto che il credito non è esattamente identificato, allora il creditore potrà chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo.

Prima della riforma del 2012

, non si dubitava in ordine alla sussistenza dell'onere per il creditore di richiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo, al punto che, in assenza di tale tempestiva richiesta, l'esecuzione forzata si estingueva (cfr.

Cass.

civ.

,

sez. III, 17 maggio 2013, n. 12113

, in Foro it., 2014, n. 4, 1209, con nota di DESIATO).

L'

art. 549 c.p.c.

, nella versione originaria dopo la riforma di cui alla

l. n. 228/2012

, stabiliva, peraltro, che il Giudice dell'esecuzione procede agli accertamenti in ordine alla sussistenza dell'obbligo del terzo se «sorgono questioni sulla dichiarazione».

L'uso di una locuzione così generica aveva fatto sorgere l'interrogativo se il procedimento potesse essere aperto dal Giudice dell'esecuzione d'ufficio ovvero se fosse sempre necessaria un'istanza di parte.

L'espressione utilizzata rimandava anche sotto il tale profilo alle controversie distributive per il sorgere delle quali, come noto, è sufficiente che vi siano contestazioni al progetto di riparto senza un'istanza formale da parte di uno dei creditori concorrenti o del debitore. Si era osservato, in tale prospettiva, che l'attivazione dei poteri di dirimere la controversia sulle contestazioni mosse avverso la dichiarazione resa dal terzo non esige che venga spiegata una formale istanza di risoluzione ma è conseguenza del semplice fatto che siano state sollevate contestazioni (cfr. TRAPUZZANO 1 ss.).

Il legislatore, modificando,

in linea con il principio di economia processuale e con la circostanza che l'unico soggetto interessato all'accertamento dell'obbligo del terzo è il creditore, ha precisato, in sede di conversione del d.l. n. 83/2015,

che il giudice dell'esecuzione svolge gli accertamenti necessari all'accertamento dell'obbligo del terzo su istanza di parte.

Peraltro, deve ritenersi che la relativa legittimazione competa al creditore procedente come ai creditori intervenuti titolati in quanto aventi il potere per agire in sede esecutiva.

ESERCIZIO DELL'AZIONE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo al fine dell'espropriazione presso terzi, l'azione svolta dal creditore ex art. 543 c.p.c. è esercitata iure proprio. Essa, infatti, non mira ad accertare il rapporto tra il debitore ed il terzo, ma a conseguire il risultato necessario alla prosecuzione della procedura espropriativa. L'accertamento è, quindi, strumentale a definire l'appartenenza al debitore delle cose o delle somme - anche sotto il profilo quantitativo - per come esse sono indicate in pignoramento e non può estendersi oltre il contenuto della enunciazione compiuta dal creditore nell'atto di cui all'

art. 543 c.p.c.

Ne deriva che la delibazione richiesta dall'

art. 548 c.p.c.

ha stretta attinenza alla procedura esecutiva in corso e non ha una sua autonomia, per cui l'oggetto del giudizio di accertamento non può essere ampliato oltre questi limiti, che ne connotano il carattere e la funzione.

Trib

. Torre Annunziata,

01

ottobre 2014, n. 2540

Qualora

in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse: ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Cass.

civ.

, sez. VI, 21 marzo 2014, n. 6760

.

Instaurazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti

Il terzo non è, per definizione, parte della procedura esecutiva, in quanto non è soggetto passivo dell'esecuzione, anche se interessato e toccato di riflesso da quest'ultima per la sua qualità di debitor debitoris, in forza della quale gli viene richiesto di non adempiere nei confronti del proprio creditore diretto sicché la partecipazione del terzo è strumentale all'attuazione del credito ed il terzo assume la veste di una sorta di ausiliario del giudice dell'esecuzione (COLESANTI 1967, II, 232 ss.).

Diversamente, il terzo è parte del procedimento volto all'accertamento del proprio obbligo.

Nel novellato regime, la prassi appare orientata nel senso della necessità della notifica dell'istanza, anche informale, al terzo (ed al debitore in quanto litisconsorte necessario) del provvedimento di fissazione dell'udienza e di un atto di significazione con indicazione del diritto del debitore nei confronti del terzo, entità e mezzi di prova ed indicazione della data

dell'udienza con termine alle altre parti per deposito memorie.

Per alcuni, invece, la circostanza che il giudizio in questione viene incardinato nei confronti di un soggetto, quale il debitor debitoris, che non è parte della procedura esecutiva comporta che non sia sufficiente un'istanza informale del creditore ma necessaria un'istanza formale

e vera e propria chiamata in causa, nei termini indicati dal giudice dell'esecuzione, con chiara indicazione del credito per cui si procede. In altri termini, in accordo con tale tesi, al terzo dovrebbe essere notificato un vero e proprio atto di citazione (SALETTI 2013, 13 ss.).

Istruttoria

O

ccorre chiedersi se nel giudizio in esame operi un principio analogo a quello dispositivo in tema di prove o se invece vi sia, anche a prescindere dalle richieste delle parti ed in particolare del creditore, un potere istruttorio officioso.

Secondo un primo orientamento, affermato anche in giurisprudenza, dovrebbe ritenersi che nell'attività istruttoria il Giudice sia «svincolato» dalle richieste delle parti. Sul punto si è invero osservato che: a) l'

art. 115 c.p.c.

nella parte in cui stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove richieste dalle parti fa salva una diversa previsione di legge, previsione che dovrebbe individuarsi nell'

art. 549 c.p.c.

nella parte in cui demanda al giudice il potere di compiere

necessari accertamenti per la decisione incidentale sull'esistenza e l'ammontare del credito; b) il potere inquisitorio del giudice dell'esecuzione potrebbe trarsi dall'

art. 185 disp. att. c.p.c.

e dalla natura camerale

del procedimento, avendo riguardo al tradizionale orientamento per il quale nell'assunzione di informazioni ex

art. 738, ultimo comma, c.p.c.

nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio il giudice sarebbe svincolato dall'osservanza del principio dell'onere della prova e del principio dispositivo (

Trib. Milano, ord. 3 marzo 2014

, inedita).

Altra tesi opina nel senso opposto, ossia ritenendo sussistente l'onere della prova in capo alle parti e così richieste (TRAPUZZANO 3 ss.; cfr.

Trib. Roma, sez. lav., 15 settembre 2014, n. 8206

). In tal senso è stato affermato ai fini dell'accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo possono essere utilizzati,

ex

art. 549 c.p.c.

, tutti i mezzi istruttori utili al raggiungimento dello scopo, purché compatibili con il contesto esecutivo in cui si svolge la controversia (

Trib. Milano, 3 marzo 2015

).

Poiché il procedimento si svolge in un contesto esecutivo, tuttavia, non sarà ammesso l'interrogatorio formale del terzo pignorato, mentre l'istruttoria potrà svolgersi in modo informale (diffusamente GIORDANO -TRAPUZZANO

).

ISTRUZIONE PROBATORIA: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, spetta a quest'ultimo l'onere della prova circa l'estinzione della propria obbligazione prima del pignoramento, con conseguente venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignoramento, mentre al creditore spetterà il mero onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo.

Trib. Milano, sez. III, 16 settembre 2014, n. 10973

Qualora il debitor debitoris renda dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza del debito verso il debitor creditoris, su istanza del creditore pignorante, il giudice dell'esecuzione compie i necessari accertamenti in via deformalizzata per verificarne la ricorrenza, facendo applicazione degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova.

Trib. Latina, 26 aprile 2014

, in Giustiziacivile.com, 2014, con nota di TRAPUZZANO

Va rigettata l'istanza proposta nel giudizio di accertamento intrapreso ex art. 548 c.p.c. dal creditore procedente nel giudizio di pignoramento presso terzi introdotto nei confronti del proprio debitore e della Regione Puglia nella qualità di debitor debitoris a seguito della omessa dichiarazione ex

art. 547 c.p.c.

laddove non risulti provata la debenza di somme da parte del medesimo debitor debitoris, che non può fondarsi unicamente sulla richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, di per sé inammissibile atteso l'evidente valore esplorativo in assenza di idonei elementi probatori a sostegno della domanda.

Trib. Bari, sez. II, 20 giugno 2012, n. 2270

, in www.giurisprudenzabarese.it

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora quest'ultimo si sottragga all'interrogatorio formale ammesso e ritualmente notificatogli con l'indicazione dell'udienza ove lo stesso doveva essere reso, il giudice, da tale comportamento, può ricavarne gli effetti di cui agli

art. 548

comma 2 e

232 c.p.c.

, ritenendo accertati i fatti in guisa di ficta confessio e la sussistenza tra il debitore esecutato ed il terzo di un rapporto di credito.

Trib. Nocera Inferiore, 4 novembre 2010 n. 1692

; Trib. Torre Annunziata 28 maggio 2006, in Guida al dir., 2006, n. 36, 63.

Decisione: effetti e regime

Compiuti gli accertamenti necessari, il Giudice definisce nel sub-procedimento in esame con ordinanza il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

La decisione, resa nella forma dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, sarà impugnabile

- in un ulteriore parallelismo con la disciplina delle controversie distributive – con l'opposizione agli atti esecutivi.

Secondo una parte della dottrina, il provvedimento di assegnazione emesso all'esito del procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, non avendo il giudice dell'esecuzione il potere di accertare situazioni sostanziali, conserva il valore e la portata di un atto esecutivo (FARINA 240).

L'efficacia dell'ordinanza è immediata

nel senso che se accerta la sussistenza dell'obbligo del terzo il procedimento esecutivo prosegue subito (salva la possibilità di disporre la

sospensione ove venga proposta opposizione avverso la stessa).

Non sono univoche, peraltro, le soluzioni proposte anche con riguardo ai rimedi

ex

art. 617 c.p.c.

In accordo con una prima tesi, poiché nel processo esecutivo non è possibile alcun accertamento incontrovertibile e l'opposizione agli atti esecutivi esperibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è orientata solo a censurare i vizi processuali dell'atto e non anche l'erroneità dello stesso in merito, quelli posti in essere dal Giudice sarebbero accertamenti rilevanti soltanto a fini esecutivi. Ne consegue, in quest'ottica, la possibilità del debitor debitoris di contrastare l'ordinanza di assegnazione mediante opposizione all'esecuzione, invocando l'inesistenza del diritto di credito nei suoi confronti ovvero proponendo un'autonoma azione di accertamento negativo (COLESANTI 2012, 1260 ss.).

Per altra tesi, il debitor debitoris per ottenere un accertamento a cognizione piena ed esauriente in ordine all'esistenza o meno del proprio debito nei confronti dell'esecutato avrebbe l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi che, peraltro, avrebbe un oggetto anche di merito, ossia esteso alla sussistenza del diritto sostanziale di cui alla dichiarazione del terzo (con conseguente impossibilità di attivare una successiva opposizione

ex

art. 615 c.p.c.

sull'esecuzione fondata sull'ordinanza di assegnazione).

Riferimenti

COLESANTI, Novità non liete per il terzo debitore (cinquant'anni dopo), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, n. 4, 1255;

P. FARINA, L'espropriazione presso terzi dopo la

legge n. 228 del 24 dicembre 2012

, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, n. 1, 235 ss.;

GIORDANO – TRAPUZZANO, La riforma del processo civile, Milano 2015;

SALETTI, Le novità dell'espropriazione presso terzi, in Riv. dir. proc., 2013, I, 8;

TRAPUZZANO, L'espropriazione presso terzi: dichiarazione e mancata comparizione, in Giustiziacivile.com, 2004, n. 3;

VINCRE, Brevi osservazioni sulle novità introdotte dalla

l. 228/2012 nell'espropriazione presso terzi: la mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) e la contestazione della dichiarazione (art. 549 c.p.c.)

, in Riv. esec. forz., 2013, I, 53.

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