Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Giusi Ianni
09 Giugno 2016

Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio (ovvero entro il diverso termine assegnato dal giudice in presenza dei presupposti di cui al secondo comma della disposizione menzionata). Trattasi di termine da considerarsi perentorio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15763), sicché, ove esso decorra inutilmente, il decreto è dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e il suo contenuto non può più essere messo in discussione, se non con i rimedi «straordinari» di cui all'art. 656 c.p.c..
Inquadramento

Ai sensi dell'

art. 641 c.p.c.

, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio (ovvero entro il diverso termine assegnato dal giudice in presenza dei presupposti di cui al secondo comma della disposizione menzionata). Trattasi di termine da considerarsi perentorio (

Cass.

civ.

,

s

ez

. III

,

12 luglio 2006,

n. 15763

), sicché, ove esso decorra inutilmente, il decreto è dichiarato esecutivo

ex

art. 647 c.p.c.

e il suo contenuto non può più essere messo in discussione, se non con i rimedi «straordinari» di cui all'

art. 656 c.p.c.

.

L'ordinamento, tuttavia, ammette, eccezionalmente, la possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, oltre, cioè, il termine di cui all'

art. 641 c.p.c.

, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'

art. 650 c.p.c.

, come integrato dalla

Corte Cost. sent. 20 maggio 1976 n. 120

:

  • qualora l'opponente dimostri di non avere avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore;
  • qualora l'ingiunto, pur avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto, non abbia potuto proporre opposizione nel termine di cui all'

    art. 641 c.p.c.

    per caso fortuito o forza maggiore.

La ratio dell'istituto, secondo la dottrina dominante, va rinvenuta negli effetti che si legano alla mancata opposizione, che fa acquistare efficacia di giudicato ad un provvedimento emesso inaudita altera parte, sicché si mira ad evitare che l'ingiunto possa subire conseguenze irreparabili tutte le volte in cui l'omessa opposizione sia dipesa da una causa ad esso non imputabile. Anche l'opposizione tardiva, tuttavia, non può essere proposta illimitatamente e il decreto ingiuntivo diventa, in ogni caso, inoppugnabile decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione; ciò in quanto con tale atto l'ingiunto necessariamente viene a conoscenza del decreto e può, quindi, decidere se proporre o meno opposizione.

I casi in cui è consentita l'opposizione tardiva

Ai sensi dell'

art. 650 c.p.c.

l'opposizione tardiva può essere proposta qualora l'ingiunto dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notifica ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Inoltre, la

Corte Cost., sent. 20 maggio 1976 n. 120

, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'

art. 650 c.p.c.

nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto medesimo.

In evidenza

Il soggetto a cui sia stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo può far decorrere inutilmente il termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente ovvero per causa a lui non imputabile. Ora, nel secondo di questi due casi, a differenza che nel primo, il soggetto interessato, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, si viene a trovare nella materiale impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e di difendersi. Ne consegue che la norma denunciata è illegittima costituzionalmente in parte qua (

C

.

Cost.

,

20 maggio 1976

, n. 1

20

).

  • Il primo caso che, ai sensi dell'

    art. 650 c.p.c.

    , legittima la proposizione dell'opposizione tardiva è l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, che abbia precluso all'ingiunto la conoscenza del provvedimento monitorio. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i vizi della notifica del ricorso monitorio che legittimano l'opposizione tardiva, suscettibili di essere ricondotti nella previsione dell'

    art. 650 c.p.c.

    , sono la mera irregolarità (che, ad esempio, ricorre qualora l'atto da notificare rechi un indirizzo errato del destinatario della notifica ma l'atto venga ugualmente consegnato all'effettivo destinatario:

    Cass.

    civ., s

    ez. III, 15 luglio 2003, n. 11066

    ) e la nullità di essa che, ai sensi dell'

    art. 160 c.p.c.

    , si ha quando non sono osservate le disposizioni normative circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta circa la persona a cui la notifica è fatta o sulla data (

    Cass.

    civ., s

    ez. III, 09 luglio 2008, n. 18847

    ).

Non costituisce, invece, vizio della notifica, legittimante l'opposizione tardiva, l'omesso avviso dell'opposizione al cancelliere dell'ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, quale onere posto a carico dell'ufficiale giudiziario che procede alla notifica dell'atto di opposizione dall'

art. 645 c.p.c.

, trattandosi di irregolarità che alcuna attinenza ha con la ratio dell'

art. 650 c.p.c.

, che è quella di consentire l'impugnazione del decreto ingiuntivo nei soli casi in cui l'irregolarità del procedimento notificatorio abbia impedito la cognizione del decreto all'ingiunto (

Cass.

civ.

, s

ez. II, 06 maggio 1993, n. 5228

). Diversa, invece, è la fattispecie dell'inesistenza, che ricorre quando non sussiste un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile tale, perché la notifica è stata effettuata in luogo o a mani di persona che non ha alcun collegamento con l'ingiunto (

Cass. civ., s

ez. III, 01 giugno 2004, n. 10495

); ne consegue che, ove venga intrapresa azione esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, qualora l'ingiunto-esecutato lamenti la nullità o irregolarità della notificazione, dovrà far valere le sue ragioni, entro il termine di dieci giorni, con il rimedio dell'opposizione tardiva

ex

art. 650 c.p.c.

mentre, ove deduca la giuridica inesistenza della notifica, il rimedio sarà quello della declaratoria di inefficacia ex artt. 644 o

188 disp. att. c.p.c.

ovvero, dell'opposizione all'esecuzione,

ex

art. 615 c.p.c.

, proponibile finché la stessa procedura esecutiva non sia giunta a conclusione. In alcuni arresti, tuttavia, la Suprema Corte (

Cass. civ., s

ez. II, 07 giugno 2013, n. 14444

) ha ammesso la possibilità di opposizione tardiva anche in caso di notifica inesistente, aggiungendo che in tal caso la mancata conoscenza del decreto da parte del destinatario si presume iuris tantum, per cui l'opponente non avrà alcun onere di dimostrare che il vizio della notifica è stato causa della mancata cognizione del decreto, mentre sarà onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del provvedimento medesimo. Al contrario, se la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza del decreto, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. Ai fini, in ogni caso, della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'

art. 650 c.p.c.

, in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (

Cass.

civ.

, sez. U

., 22 giugno 2007, n. 14572

).

  • Il secondo caso che legittima la proposizione dell'opposizione tardiva è il non aver avuto conoscenza del decreto opposto per caso fortuito o forza maggiore. Secondo la Suprema Corte, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'

    art. 650 c.p.c.

    , la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (

    Cass.

    civ.

    , s

    ez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737

    ). Si è esclusa, quindi, ad esempio, la sussistenza di tali presupposti nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza dell'ingiunto, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (

    Cass.

    civ.,

    n. 25737/2008

    cit.). Si è esclusa, altresì, la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore nel caso di tempestiva opposizione orale in udienza dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'

    art. 316 c.p.c.

    , non seguita dal rispetto, da parte dell'ingiunto - opponente, del termine perentorio di cui all'

    art. 641 c.p.c.

    per la notifica all'ingiungente del verbale di udienza, dovuto ad ignoranza del relativo onere, trattandosi di condotta non inquadrabile nel paradigma dell'ignoranza inescusabile, anche ai sensi dell'

    art. 5 c.p.

    (

    Cass.

    civ.

    , s

    ez. II, 19 dicembre 2000, n. 15959

    ). Quanto, infine, all'ultima fattispecie legittimante l'opposizione tardiva, essa, come detto, è stata introdotta dalla

    Corte Cost. n. 120/1976

    , che ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'

    art. 650 c.p.c.

    nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto medesimo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine prescritto. A seguito, quindi, di tale intervento del giudice delle leggi, la forza maggiore e il caso fortuito rilevano anche se successive rispetto al momento in cui la notifica realizzi la finalità di rendere noto il contenuto dell'atto, ove abbiano avuto l'effetto di impedire la proposizione di una tempestiva opposizione.
L'opposizione tardiva nell'interpretazione giurisprudenziale

Altra fattispecie in cui, in via interpretativa, la giurisprudenza di legittimità, consacrata anche da un intervento delle Sezioni Unite (

Cass.

civ., sez. U

., 4 maggio 2006, n. 10216

, in Diritto e Giustizia, fasc.23, 2006, pag. 21, con nota di Garufi) è giunta ad ammettere la possibilità di opposizione tardiva, è il caso in cui la notifica dell'opposizione tempestiva non sia giunta a conoscenza del destinatario per causa non imputabile all'opponente. In linea di principio, infatti, a seguito delle decisioni della

Corte Cost. n. 477/

2002

,

nn. 28/2004

e

97/

2004

e

n. 154/

2005

ed, in particolare, dell'affermazione, dalle stesse scaturente, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, poi fatto proprio anche dal legislatore con la modifica dell'

art. 149 c.p.c.

operata dalla

l. 28 dicembre 2005 n. 263

, deve ritenersi che la notificazione si perfezioni nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio di cui all'

art. 641 c.p.c.

, anche ove la ricezione avvenga in un momento successivo. Se, però, la procedura notificatoria, nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, non va a buon fine e l'atto, quindi, per causa non imputabile al notificante, non giunge nella sfera si conoscenza del destinatario che, nelle more, ad esempio, provveda a far dichiarare esecutivo il decreto

ex

art. 647 c.p.c.

, l'ingiunto ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'

art. 650 c.p.c.

.

In evidenza

Va conclusivamente affermato il principio per cui, nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l'opponente, evitando al medesimo anche l'effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell'ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d'impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all'

art. 650 c.p.c.

. (

Cass.

civ.

,

sez. U

., 4 maggio 2006, n. 10216

).

La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto

L'opposizione tardiva, anche qualora sia ammissibile per la sussistenza dei presupposti di cui all'

art. 650 c.p.c.

, non fa venire meno l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ma all'opponente è riconosciuta la facoltà di chiedere la sospensione di detta esecutorietà qualora ricorrano «gravi motivi» (per come evincibile dal richiamo dell'

art. 650 c.p.c.

al precedente

art. 649 c.p.c.

).. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (

Cass.

civ.

, s

ez. I, 6 ottobre 2005, n. 19429

;

Cass.

civ.

, sez. U

., 16 novembre 1998, n. 11549

), la mera proposizione dell'opposizione tardiva non fa venire meno neppure l'efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo opposto, conseguente alla mancata opposizione «tempestiva» e alla dichiarazione di esecutorietà

ex

art. 647 c.p.c.

. Su tale presupposto, ad esempio, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio di opposizione tardiva, proprio osservando che l'efficacia di giudicato non viene meno a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, ferma restando la possibilità di impugnare nelle vie ordinarie, anche per motivi attinenti alla giurisdizione, la sentenza che all'esito del giudizio riconosca fondata l'opposizione.

Il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva

Ai sensi dell'ultimo comma dell'

art. 650 c.p.c.

, l'opposizione tardiva, anche in presenza dei presupposti che ne legittimano l'esperimento, non può essere più proposta decorsi dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione fondato sul decreto da opporre. Ulteriore onere dell'opponente è, pertanto, quello di dimostrare il mancato decorso di tale termine per la “reazione” avverso il decreto ingiuntivo opposto. La ratio di tale previsione, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, va ravvisata nel fatto che la notifica dell'atto di esecuzione è, normalmente, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per un difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare senza colpa l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Poiché, poi, la norma parla di «atto di esecuzione» basato sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, la giurisprudenza, in maniera pressoché costante, esclude che il termine in questione possa farsi decorrere dalla notifica dell'atto di precetto, poiché quest'ultimo non è propriamente un atto di esecuzione, bensì un atto prodromico all'esecuzione stessa (

Cass.

civ.

,

s

ez. II, 9 febbraio 2006, n. 2864

). Di regola, quindi, il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva è di dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

Non rileva, invece, tendenzialmente, la validità della notifica del primo atto esecutivo, ciò sulla base della ratio della norma, che è quella di ancorare il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva ad un momento in cui l'ingiunto abbia conoscenza dell'ingiunzione; solo, quindi, ove la nullità del primo atto esecutivo dipenda, a sua volta, da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione, sarà possibile derogare al termine di cui all'

art. 650, ultimo comma, c.p.c.

, ancorandolo al primo atto di esecuzione valido, altrimenti la nullità per cause diverse dal vizio di notifica nessuna incidenza può avere su quella disciplina, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (

Cass. civ.,

s

ez. II, 9 febbraio 2006, n. 2864

).

Esiste, tuttavia, anche un orientamento giurisprudenziale più risalente secondo cui, affinché decorra il termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione per poter proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'

art. 650 c.p.c.

, è necessario che tale atto di esecuzione sia valido ed originariamente efficace, per cui sarebbe, ad esempio, inidoneo a fare decorrere tale termine un pignoramento, originariamente inefficace per essere stato eseguito dopo i novanta giorni dalla notificazione del precetto (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206).

Quanto, invece, al rapporto tra i termini menzionati dall'

art. 650 c.p.c.

, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma. Ne consegue che l'opposizione tardiva dovrà essere proposta entro il termine ordinario di quaranta giorni per la proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, ma non oltre il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (

Cass.

civ.

, s

ez. Lav., 29 agosto 2011, n. 17759

).

La possibilità di conversione in azione ordinaria dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.

L'opposizione tardiva che non rispetti i requisiti di cui all'

art. 650 c.p.c.

deve essere dichiarata inammissibile; tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che la declaratoria di inammissibilità non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli

artt. 163

e

163-bis c.p.c.

, in tutti i casi in cui essa contenga domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto

(

Cass.

civ.

, s

ez. III, 21 aprile 2010, n. 9442

;

Cass.

civ.

,

s

ez. II, 15 marzo 2001, n. 3769

; Cass. civ., sez. Un., 19 aprile 1982, n. 2387). E' possibile, altresì, la conversione in opposizione tardiva dell'opposizione all'esecuzione fondata sull'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo che abbia impedito la cognizione del titolo, ma solo ove l'atto introduttivo contenga tutti i presupposti e i requisiti di ammissibilità di cui all'

art. 650 c.p.c.

e, quindi, in particolare, ove si facciano valere anche censure sul merito della pretesa creditoria sottesa al provvedimento monitorio non tempestivamente opposto , non siano decorsi dieci giorni dal primo atto esecutivo e l'azione sia stata proposta dinanzi al giudice che ha emesso il medesimo provvedimento monitorio (

Cass.

civ.

, s

ez. I, 5 novembre 1992, n. 11977

).

Riferimenti

IANNI

, Opposizione a decreto ingiuntivo, Milano, 2013, 171 e ss.;

MANDRIOLI-CARRATTA,

Diritto processuale civile. Vol 3, Torino, 2015, 38 e ss.;

TRAPUZZANO,

Codice dei procedimenti monitori, Roma, 2013, 302 e ss.

Sommario