Forme di notificazione ordinate dal giudice

10 Aprile 2016

Il procedimento di notificazione non può di regola attuarsi attraverso il contatto diretto tra notificante e notificando. L'esigenza di certezza e garanzia che sovrintende alla disciplina delle notificazioni, ai fini dell'effettiva realizzazione della conoscenza legale, impone infatti, in ragione delle conseguenze processuali che di volta in volta ne derivano, che il procedimento sia governato da un soggetto terzo, istituzionalmente chiamato a svolgere l'incarico.
Inquadramento

Il procedimento di notificazione non può di regola attuarsi attraverso il contatto diretto tra notificante e notificando.

L'

esigenza di certezza e garanzia che sovrintende alla disciplina delle notificazioni, ai fini dell'effettiva realizzazione della conoscenza legale, impone infatti, in ragione delle conseguenze processuali che di volta in volta ne derivano, che il procedimento sia governato da un soggetto terzo, istituzionalmente chiamato a svolgere l'incarico.

Un temperamento a tale principio è

, tuttavia, previsto dall'

art. 151 c.p.c

.

, il quale consente al giudice di ordinare forme di notificazione diverse da quelle stabilite dalla legge.

Rinvio

Ulteriore temperamento al principio

di non attuabilità del procedimento di notificazione attraverso il diretto contatto tra notificante e notificando si rinviene, nella

legge 21 gennaio 1994, n. 53

e succ. modif. che ha attribuito agli avvocati la facoltà di notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. Di tale disciplina si è trattato nella «bussola» denominata «Notificazione a cura dell'avvocato», cui si fa rinvio.

Ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con particolari modalità, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, allorché ciò sia consigliato da circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

La ratio della disposizione deve essere individuata nella volontà di dare congrua risposta all'esigenza di fruire di forme di notificazione diverse da quelle ordinarie, allorché concorrano esigenze di «maggiore celerità» (ad es., la notifica consenta di impedire il compiersi di un termine di decadenza) e/o di «riservatezza o di tutela della dignità» di tutti i protagonisti della vicenda processuale e/o (ed è certamente questa l'ipotesi che ricorre con maggiore frequenza) nella volontà di far fronte ai problemi che potrebbero porsi nei casi in cui sia, di fatto, impossibile fare ricorso alle forme di notificazione ordinaria (ad es., nei casi in cui gli ufficiali giudiziari si astengano dal lavoro oppure siano occorse calamità naturali che rendano inagibili gli uffici giudiziari o, più in genere, qualora si tratti di fare fronte a disfunzioni che incidano negativamente sulla «sfera di disponibilità» dell'agente).

Formalità

I procedimenti notificatori diversi da quelli ordinari, qualora si ritenga di poterne e doverne fruire, sono rimessi completamente al giudice, che deve provvedere con apposito decreto steso in calce all'atto da notificare. Di tali modi diversi nella norma si rinviene una sola previsione specifica, quella della notifica a mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento (

art. 2706 c.c.

).

Pur essendo riservata al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine all'individuazione dei presupposti per l'applicazione della disposizione in esame ed alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da garantire l'osservanza dei fondamentali principi del diritto di difesa e del diritto contraddittorio, nonché l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto (

Cass.

civ.

, sez. V, 25 marzo 2003, n. 4319

;

Cass.

civ.

, sez. I, 24 settembre 2002, n. 13868

).

tali fini debbono ritenersi costituire requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento

(

Cass.

civ.

, sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570

;

Trib. Roma, 20 marzo 2013, n. 6044

, in Red. Giuffrè 2013).

Appare, inoltre, opportuno porre in rilievo che la disposizione in esame, pur consentendo al giudice di autorizzare forme più semplici e rapide di notificazione, non facoltà di derogare alla disciplina che individua il soggetto destinatario della notificazione.

Sindacabilità

Trattandosi di una facoltà discrezionale del giudice di merito, è da ritenere che il provvedimento con cui si dispone la notifica ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, non sia sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Nessun limite alla sindacabilità del provvedimento appare, tuttavia, ipotizzabile per i profili di rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio.

Ambiti di applicazione

Stante il difetto di specificazioni, deve ritenersi (su ciò concorda la giurisprudenza di legittimità - si veda

Cass.

civ.

,

sez. I,

24 settembre 2002, n. 13868

)

che la notifica «in modo diverso da quello stabilito dalla legge» possa riguardare sia i provvedimenti del giudice

sia

gli atti di parte, incluso l'atto introduttivo del giudizio.

È stato escluso che la notificazione ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

sia utilizzabile nei procedimenti in cui siano parti Stati stranieri, ben potendo la citazione o la sentenza essere notificate direttamente all'organo (l'ambasciata) che li rappresenta ad ogni effetto nel luogo in cui ha sede il giudice adito e dovendo, pertanto, ritenersi insussistenti «circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità» atte a giustificare la notificazione ai sensi della norma in commento (

Cass.

civ.

, sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570

).

Tuttavia, in un caso specifico,

in cui l'Ambasciata, convenuta in giudizio per differenze retributive, aveva rifiutato la notifica nelle forme del codice di rito italiano, la S.C. ha ritenuto valida, ritenendola autorizzata dal giudice

ex

art. 151 c.p.c.

e regolarmente effettuata nelle forme volute dalla parte convenuta, la notifica dell'atto introduttivo avvenuta con le forme della consuetudine diplomatica (

Cass.

civ.

, sez. L, 3 novembre 2006, n. 23543

).

Una particolare applicazione è stata fatta nell'ambito di una procedura d'urgenza ex

art. 700 c.p.c.

, promossa da un imprenditore per ottenere la cessazione di attività di picchettaggio posta in essere da lavoratori in sciopero in modo da impedire il movimento delle merci.

In ragione della difficoltà di identificazione dei lavoratori partecipanti al picchettaggio e dell'urgenza di provvedere, venne autorizzata notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza ai sensi degli

artt. 150

e

151 c.p.c.

, mediante affissione dell'atto ai cancelli dello stabilimento, ritenendosi

così soddisfatta l'esigenza che anche i soggetti non identificabili fossero portati a conoscenza valida ex lege dell'instaurato procedimento (Pret. Treviglio, 28 gennaio 1983, in Orient. giur. lav. 1983, 534).

Convenzioni internazionali

Come posto in evidenza nell'ambito della «bussola» denominata «Notificazione all'estero», l'

art. 142 c.p.c.

attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, soltanto in difetto delle quali o per il caso in cui sia impossibile applicarle è consentito dare ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (

Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570

).

Ne consegue che, in presenza di

Convenzioni internazionali

che prevedano specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari, non residuano spazi per l'operatività del disposto dell'

art. 151 c.p.c.

, pena, in caso contrario, sanzione dell'inesistenza giuridica della notifica, per la sua estraneità al sistema

(

Cass.

civ.

,

sez. I,

8 agosto 2003, n. 11966

;

Trib. Arezzo, 15 maggio 2012

, in Red. Giuffrè 2012;

Cons. St., sez. VI, 26 novembre 2013, n. 5631

).

Come già annotato nel precedente paragrafo, è

stata, tuttavia, ritenuta valida la notificazione effettuata all'estero nelle forme della consuetudine diplomatica, autorizzata dal giudice ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, in un caso in cui un'Ambasciata convenuta in giudizio aveva rifiutato la notifica nelle forme del codice di rito italiano

(

Cass.

civ.

,

sez. L,

3 novembre 2006, n. 23543

).

Mezzi della notificazione

Per ciò che consta, l'applicazione della disposizione in esame è stata sino ad oggi infrequente. I modi diversi che constano essere stati finora utilizzati sono rappresentati essenzialmente dal fax.

L'idoneità di tale strumento a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'annoverarlo, unitamente a quelli della posta elettronica e dello scambio diretto tra i difensori, tra i modi ordinari di notifica nell'ambito dei procedimenti in materia di diritto societario (art. 17 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5) e, altresì, nell'introdurre la relativa previsione, sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di notificazione e di comunicazione, nell'ultimo comma dell'art. 366 c.p.c. («Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma», come novellato, da ultimo, dall'

art. 25,

comma 1

. lett. i, della legge 12 novembre 2011, n. 183

).

In evidenza

L'art. 17 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 è stato abrogato dalla legge n. 69 del 2009, restando, tuttavia, operativo per i processi pendenti alla data (4 luglio 2009) di entrata in vigore di tale legge. Nel primo comma della disposizione era previsto che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite potessero essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di rito, «a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica; c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore».

Nella pratica, è stata ritenuta giustificata la notifica, mediante utilizzo del fax e previa autorizzazione del giudice, del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, stanti le esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale (

Cass.

civ.

,

sez. L,

21 luglio 2008, n. 20078

). La norma, invero, prevede che il giudice decida nei due giorni successivi, convocate le parti (e, quindi, nel rispetto dell'imprescindibile garanzia del contraddittorio).

La notifica mediante utilizzo del fax è stata ritenuta ammissibile anche per ciò che concerne il ricorso per cassazione e l'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, previa autorizzazione in tal senso da parte del primo presidente della Corte Suprema, stante la sussistenza, nel caso, di esigenze di particolare celerità, dovendosi dare soluzione a questione di giurisdizione proposta nell'ambito di controversia concernente l'ammissione o l'esclusione di liste elettorali

(

Cass.

civ.

, sez. un., 8 aprile 2008, n. 9151

;

Cass., sez. un. 8 aprile 2008, n. 9152

).

Deve essere evidenziato che in ordine alla fruibilità del fax negli ambiti in esame è stata espressa, almeno in un'occasione, autorevole voce contraria.

Ad avviso di

Cass

. civ.

, sez. un., 22 giugno 2007, n. 14571

, in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

è da ritenere giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo fax in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli

artt. 137 e ss

. c.p.c.

Da ultimo, appare opportuno rammentare che l'

art. 52 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

(

codice del processo amministrativo

) reca, al comma 2, la previsione che «

Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'

articolo 151 del codice di procedura civile

».

CASISTICA

È valida, ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, la notifica della citazione di convalida effettuata, su autorizzazione del giudice, mediante telex inviato a cura dell'attore.

Trib. Bari, 14 giugno 1978, in Dir. maritt. 1979, 70

Allorquando non sono noti all'attore (in convalida di sequestro) né il luogo di ultima residenza né quello di nascita del convenuto nell'ambito del territorio nazionale e vi siano soltanto notizie incomplete di dimora all'estero, il giudice, richiesto ai sensi dell'

art. 151 c.p.c.

, può disporre che la notificazione avvenga mediante quanto disposto dall'

art. 143 c.p.c.

ed inoltre con spedizione di copie agli enti e persone cui è o dovrebbe essere nota la dimora del notificando a qualsiasi titolo.

Trib. Milano, 20 maggio 1978, in Foro pad. 1978, I, 331

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA - RINVIO

Il tema della notificazione a mezzo posta elettronica è trattato nella «bussola» con tale intitolazione e, onde evitare inutili duplicazioni, ad essa si fa rinvio.

Procedure fallimentari

Ai sensi del testo vigente dell'

art. 15, comma

3

, del r.d.

16

marzo

1942

,

n. 267

, il ricorso e il decreto di convocazione del debitore devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti e l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di PEC del ricorrente.

Laddove, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto deve essere eseguita esclusivamente di persona a norma dell'

art

.

107,

comma 1

, del d

.P.R.

15 dicembre 1959, n. 1229

, presso la sede risultante dal registro delle imprese e, qualora la notificazione non possa essere compiuta neppure con queste modalità, va eseguita con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Va, infine, rammentato che, nel caso in cui i termini di cui ai commi 3 e 4 della disposizione in esame (data di udienza, intervallo tra data comunicazione o notifica e udienza, deposito memorie e documenti) vengano abbreviati per particolari ragioni di urgenza, il presidente del Tribunale «può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi».

E' stata ritenuta rituale la comunicazione del decreto di convocazione al debitore avvenuta, in applicazione della suddetta previsione,

per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, come ordinato con specifico provvedimento dal Presidente del Tribunale (

Cass.

civ.

, sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22151

).

Vizi della notifica

Le sanzioni per l'inosservanza delle formalità di notifica sono differenti a seconda della gravità dell'infrazione.

Come già chiarito, negli ambiti in esame, le modalità di notificazione prescelte debbono essere pur sempre tali da garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto.

È stata ritenuta giuridicamente inesistente (come tale non sanabile né attraverso la costituzione del destinatario né mediante il rinnovo della notifica) la notificazione del ricorso per cassazione al Ministero delle finanze a mezzo fax, ancorché autorizzata dal presidente della Corte d'appello, difettando la prova della consegna dell'atto e della conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, esorbitando quindi tale notifica dallo schema legale previsto dagli

artt. 137 e ss. c.p.c.

(

Cass.

civ.

, sez. V, 25 marzo 2003, n. 4319

).

È stata ritenuta invalida (nullità, peraltro sanabile per raggiungimento dello scopo dell'atto) la notificazione, pur autorizzata, eseguita direttamente dal difensore a mezzo fax senza il tramite dell'ufficiale giudiziario (Trib. Roma, 13 dicembre 2004, in Giust. civ., 2005, 10, I, 2507; Trib. Milano, 23 marzo 2002, in Società 2003, 452;).

Come già ricordato nel paragrafo intitolato «Ambiti di applicazione», è<para>

stata ritenuta

valida

la notifica di un ricorso per provvedimento d'urgenza nei confronti di lavoratori partecipanti ad un picchettaggio effettuata ai sensi degli

artt. 150

e

151 c.p.c.

, mediante affissione dell'atto ai cancelli dello stabilimento, essendosi ritenuta così soddisfatta l'esigenza che anche i soggetti non identificabili fossero portati a conoscenza valida ex lege dell'instaurato procedimento

(Pret. Treviglio 28 gennaio 1983, in Orient. giur. lav., 1983, 534)

.

Riferimenti

GIORDANO R., Invalidità della notifica del ricorso cautelare eseguita a mezzo fax dallo studio del difensore senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e poteri del giudice del reclamo, in Giust. civ., 2005, 10, I, 2507;

LUISO F. Diritto processuale civile, 2, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 2, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

NARDELLI M., La notificazione a mezzo fax tra “Parco della Vittoria” e “probabilità”, in Giur. merito 2007, 5, 1394;

SACCHETTINI E., Esclusa un'ipotesi di inesistenza della notificazione, in Guida dir. 2015, 10, 44

Sommario