Perizia contrattuale

16 Febbraio 2017

La perizia contrattuale è l'accertamento tecnico che le parti di un contratto deferiscono ad un terzo per determinare un elemento della prestazione dedotta in contratto.
Inquadramento

La perizia contrattuale è l'accertamento tecnico che le parti di un contratto deferiscono ad un terzo per determinare un elemento della prestazione dedotta in contratto.

La perizia contrattuale, dunque, si caratterizza indefettibilmente per il fatto che vi è un terzo, il perito - di regola un professionista di un settore peculiare -, che sostanzialmente completa il regolamento contrattuale facendo ricorso a conoscenze e regole di carattere tecnico o scientifico.

L'istituto in esame non trova alcuna disciplina positiva all'interno del codice civile, dal momento che nasce nella prassi economico-sociale, con la giurisprudenza che è successivamente intervenuta ad individuarne la regolamentazione; ad ogni modo la perizia contrattuale è spesso utilizzata dalle parti contrattuali per la necessità di completare il regolamento negoziale in tutti quei casi in cui esse siano prive delle conoscenza tecniche e specialistiche necessarie per tale operazione.

Il ricorso alla perizia contrattuale, poi, è anche frequente rispetto ad alcuni tipi contrattuali particolarmente diffusi, come ad esempio nell'ambito delle assicurazioni.

La perizia contrattuale rappresenta una figura di indubbio interesse, che pone molteplici problemi: la sua esatta individuazione, i rapporti che intercorrono tra essa ed alcune figure limitrofe (arbitraggio ed arbitrato), i rimedi attivabili dalle parti nel caso in cui intendano contestare l'attività del perito, nonché profili di possibile vessatorietà per quelle clausole negoziali che prevedono il necessario ricorso all'intervento peritale di un perito o di un collegio di periti, come accade ad esempio nel contratto assicurativo.

Natura giuridica

La perizia contrattuale può essere definita come la relazione a carattere tecnico redatta da professionisti di un determinato settore (ad esempio architetti, geometri, ingegneri, medici) a seguito dell'incarico conferito dalle parti del contratto per risolvere complesse questioni tecniche, che altrimenti non potrebbero risolvere.

La giurisprudenza civile è unanime (ex multis Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6554, Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2004, n. 9554) nell'inquadrare la perizia contrattuale nell'ambito di un mandato collettivo, con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi, designati per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.

La decisione è pertanto riconducibile alla volontà dei mandanti mediante creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo.

In questa ottica, la scelta del terzo, seppur affidata al Presidente del Tribunale, deve essere coerente con le determinazioni volitive delle parti circa le qualità e le competenze tecniche del terzo, vertendosi in tema di un negozio riconducibile esclusivamente alla loro volontà.

La perizia contrattuale ha dunque natura giuridica di mandato collettivo, come tale soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1703 e ss. c.c., in quanto compatibile.

Tant'è che Cass. civ., sez. III, 13 Aprile 1999, n. 3609, ha stabilito che la perizia contrattuale, in quanto mandato collettivo, è revocabile solo con il comune accordo di tutti i mandanti, a meno che non sussista una giusta causa.

Figure affini

La caratteristica propria della perizia contrattuale, ovvero quella di comportare la rimessione ad un terzo, il perito, il compito di determinare uno o più aspetti del regolamento contrattuale delle parti, comporta la necessità di tracciare l'esatta linea di confine con due figure che si palesano simili: l'arbitraggio e l'arbitrato irrituale.

Circa le dinamiche relazionali che intercorrono tra perizia contrattuale ed arbitrato, la giurisprudenza di legittimità (ex pluribus Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13954, Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2004, n. 24183) è unanime nel ritenere che la differenza vada ravvisata nei diversi parametri che il perito e l'arbitratore devono osservare nella loro attività di determinazione e completamento dell'assetto negoziale.

Sia nell'arbitraggio che nella perizia contrattuale, infatti, si è al cospetto di un negozio incompleto, che le parti domandano ad un terzo (arbitratore o perito) di completare, riempire, manifestando quest'ultimo una volontà che le parti si obbiigano ad accettare.

Tuttavia il terzo arbitratore - a meno che le parti si siano affidate al suo "mero arbitrio" - deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco.

Pertanto l'equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive.

Anche la perizia contrattuale, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa di distingue dall'arbitraggio perché l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere.

Seppur i punti di contatto tra perizia contrattuale ed arbitraggio siano molteplici, i due istituti si differenziano relativamente al tipo di criterio che il terzo deve utilizzare per svolgere la sua attività: economico e tendente a realizzare l'equilibrio mercantile tra le parti in caso di arbitraggio, tecnico e scevro da prospettive di equità nella perizia contrattuale.

Quanto ai rapporti tra perizia contrattuale ed arbitrato irrituale o liberi, particolarmente chiara ed esemplificativa è la pronuncia di Cass. civ., sez. III, 12 Maggio 2005, n. 10023, perfetta espressione dell'orientamento granitico della Suprema Corte sulla tematica de qua.

La perizia contrattuale, con la quale le parti deferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che essi si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale, si inserisce in una fattispecie negoziale diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti, mediante mandato conferito ad un terzo, così come avviene nell'arbitrato libero, dal quale si differenzia per il diverso oggetto del contrasto, che attiene ad una questione tecnica e non giuridica (come nell'arbitrato libero), ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare.

La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale, dunque, pur essendo accomunati dalla loro natura giuridica di mandato collettivo, dagli effetti, poichè entrambi vincolano le parti alla statuizione del terzo, trovano la loro linea di discrimen nella diversità dell'oggetto del contrasto che le due figure negoziali mirano a comporre: nel caso di arbitrato una questione di tipo giuridico, nella perizia contrattuale una di carattere tecnico.

Ad ogni modo l'attività di qualificazione della fattispecie contrattuale spetta all'autorità giudiziaria in tutti i casi dubbi in cui sia dubbio se ci si trovi di fronte ad un arbitraggio, ad un arbitrato irrituale oppure ad una perizia contrattuale.

Tale operazione ermeneutica qualificatoria secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ., sez. I, 22 Giugno 2005, n. 13436) va effettuata guardando al contenuto oggettivo dell'assetto contrattuale ed alla volontà delle parti.

Quest'indagine rientra esclusivamente nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è pertanto insindacabile in Cassazione, se adeguatamente motivato e immune da errori di diritto.U

Criteri di qualificazione di una fattispecie contrattuale come arbitraggio, arbitrato irrituale o perizia contrattuale; elementi comuni e differenziali

Arbitraggio

Si caratterizza per il fatto che il terzo determina la prestazione oggetto del contratto (oppure altri profili contrattuali) normalmente mediante il ricorso all'equo apprezzamento, ovvero con una valutazione sì oggettiva, ma ancorata a parametri oggettivi ed ispirata ad una logica di equità mercantile dei contrapposti interessi delle parti

Arbitrato irrituale

Si caratterizza per il fatto che le parti deferiscono le controversie derivanti da un contratto tra loro stipulate ad uno o più soggetti terzi (arbitro o collegio arbitrale), che risolveranno così questioni giuridiche in maniera vincolante per i mandanti

Perizia contrattuale

Si caratterizza per il fatto che le parti rimettono all'intervento di uno o più terzi (perito o collegio peritale) la determinazione di uno o più aspetti del regolamento contrattuale che abbisognano della necessaria conoscenza (propria del perito) di regole tecnico-specialistiche settoriali. L'arbitrato libero ha ad oggetto sempre questioni giuridiche

Elementi in comune

Arbitraggio, arbitrato irrituale e perizia contrattuale sono accomunati dal fatto che in tutti e tre i casi le parti contrattuali rimettono all'intervento di un terzo (arbitratore, arbitro o perito) la determinazione di aspetti relativi alle loro vicende negoziali.

Arbitraggio, arbitrato irrituale e perizia contrattuale presuppongono un incarico conferito dalle parti a un terzo, che si atteggia dunque quale loro mandatario.

Arbitraggio, arbitrato irrituale e perizia contrattuale vincolano le parti che hanno fatto ricorso a tali istituti alla volontà manifestata dall'arbitratore, dall'arbitro o dal perito (salvi i mezzi di impugnazione ed i rimedi esperibili)

Differenze

Arbitraggio e perizia contrattuale.

  • Nell'arbitraggio l'arbitratore deve normalmente fare ricorso all'equo apprezzamento nella sua attività determinativa. Vale a dire che egli deve completare il regolamento contrattuale in una prospettiva di contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, secondo una logica economica di equità mercantile.
  • Nella perizia contrattuale il perito deve fare ricorso a regole tecniche e specialistiche nella sua attività determinativa, senza guardare in alcun modo agli interessi delle parti oppure a logiche di tipo economico o mercantilistico.

Diverso è dunque il criterio che arbitratore e perito devono seguire nello svolgimento del compito loro affidato dalle parti.

Arbitrato irrituale e perizia contrattuale.

  • Nell'arbitrato irrituale l'attività dell'arbitro o degli arbitri ha ad oggetto sempre questioni giuridiche.
  • Nella perizia contrattuale l'attività del perito o dei periti ha sempre ad oggetto questioni tecniche.

Diverso è dunque l'oggetto dell'attività svolta dall'arbitro e dal perito.

Rimedi azionabili dalle parti

La perizia contrattuale, come già visto, si differenzia sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato irrituale.

Tale distinzione è foriera di grandi implicazioni pratiche circa i rimedi azionabili dalle parti ove intendano contestare la correttezza della perizia contrattuale svolta dai soggetti dotati di peculiari conoscenze tecniche e specialistiche.

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. civ., sez. III, 30 Giugno 2005, n. 13954) ha chiarito che dal momento che la perizia contrattuale implica il ricorso a norme tecniche ed a criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito è competente il perito, essa non è suscettibile di essere attaccata mediante la tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per l'arbitraggio.

Ciò perché l'arbitraggio, diversamente dalla perizia contrattuale, presuppone il ricorso a criteri oggettivi che tendono al contemperamento degli interessi delle parti in un'ottica di equità mercantile, aspetto che difetta nell'ipotesi di attività peritale.

La Cassazione (ex pluribus Cass. civ., sez. I, 10 Maggio 2007, n. 10705) è altresì unanime nel ritenere inapplicabile alla perizia contrattuale (così come all'arbitrato irrituale) il rimedio dell'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 c.p.c..

Una tale soluzione si impone perché la perizia contrattuale – al pari dell'arbitrato libero – si caratterizza semplicemente per deferire alla volontà di altri soggetti la regolamentazione negoziale, privatistica, di una questione controversa tra le parti, non avendo alcun carattere di tipo giurisdizionale tale da giustificare il ricorso all'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 c.p.c.

Le parti che, dunque, intendano contestare la perizia contrattuale effettuata dal perito, potranno impugnarla attraverso le ordinarie impugnazioni dirette a far valere i vizi della volontà (dolo, errore, violenza; in tal senso Cass. civ., sez. I, 10 Maggio 2007, n. 10705).

Ciò proprio perchè la perizia contrattuale è un atto di natura squisitamente privatistica e negoziale, che svolge una funzione di regolamentazione privata degli interessi contrapposti ed è destinata ad avere effetti esclusivamente negoziali tra le parti medesime.

Rimedi azionabili dalle parti in caso di arbitraggio, arbitrato irrituale e perizia contrattuale

Arbitraggio

Le parti possono impugnare la determinazione ad opera del terzo soltanto mediante l'azione tipica di cui all'art. 1349 c.c., contestando la manifesta iniquità o erroneità in caso di equo apprezzamento, oppure dimostrando la mala fede dell'arbitratore.

Non sono ammessi ulteriori rimedi, come stabilito da Cass. civ., sez. I, 16 Giugno 2014, n. 13379 ha escluso l'azionabilità della risoluzione per inadempimento in caso di arbitraggio.

Arbitrato irrituale

Le parti possono impugnare l'arbitrato con cui il terzo definisce la controversia tra loro insorta soltanto mediante gli ordinari strumenti di impugnativa negoziale volti a far valere i vizi della volontà (Cass. civ., sez. I, 10 Maggio 2007, n. 10705).

Le parti non possono azionare l'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 c.p.c.per i lodi rituali, atteso che l'arbitrato libero ha natura esclusivamente negoziale e non giurisdizionale.

Le parti non possono neppure agire ex art. 1349 c.c., poiché tale norma è di stretta interpretazione e riguarda il solo arbitraggio, che è diverso dall'arbitrato irrituale.

Perizia contrattuale

Le parti possono impugnare la perizia contrattuale soltanto mediante gli ordinari strumenti di impugnativa negoziale volti a far valere i vizi della volontà (Cass. Civ., sez. I, 10 Maggio 2007, n. 10705).

Le parti non possono azionare l'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 c.p.c.per i lodi rituali, atteso che la perizia contrattuale ha natura esclusivamente negoziale e non giurisdizionale.

Le parti non possono neppure agire ex art. 1349 c.c., poiché tale norma è di stretta interpretazione e riguarda il solo arbitraggio, che è diverso dalla perizia contrattuale.

Perizia contrattuale e contratto assicurativo

Accade molto spesso nella prassi dei tempi moderni che le compagnie assicurative inseriscano nelle condizioni generali di contratto – nelle assicurazioni contro i danni – clausole che subordinano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dell'assicurato al previo intervento di collegi peritali che procedono in via preliminare all'accertamento del quantum dei danni.

In questi casi la perizia contrattuale svolge un ruolo ibrido, che la avvicina all'arbitrato irrituale, in un'ottica di deflazione del contenzioso giurisdizionale.

Tuttavia queste clausole, che coloro che intendono stipulare un contratto di assicurazione o polizze assicurative sono obbligati ad accettare in quanto predisposte unilateralmente, possono porre problemi in punto di compatibilità con la disciplina delle clausole vessatorie e del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost..

La Corte di Cassazione ha di recente (Cass. civ., sez. III, 1 Aprile 2014, n. 7531) che la clausola contenuta in un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale attraverso l'intervento di un collegio di esperti che fanno ricorso a regole tecniche, comporta una temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto, dal momento che le parti non possono, prima e durante lo svolgimento della procedura contrattualmente prevista, proporre azioni innanzi all'autorità giudiziaria a pena di improponibilità delle stesse.

Questo limite per le parti è destinato però a cessare laddove la perizia non sia più oggettivamente possibile perché è definitivamente venuto meno l'oggetto dell'accertamento. (come nel caso di mancato funzionamento radicale del collegio peritale).

Maggiori problemi desta invece la questione relativa alla possibilità di ritenere che le suddette clausole, che introducono una sorta di pregiudiziale per l'esperimento di azioni giudiziali nei rapporti relativi a contratti di assicurazione, possano essere considerate vessatorie.

In passato la giurisprudenza riteneva che le suddette clausole non potessero essere considerate in alcun modo vessatorie per l'assicurato (così Cass. civ., sez. III, 22 Maggio 2007, n. 11876; Cass. civ., sez. III, 2 Febbraio 2006, n. 2277).

Tale impostazione giurisprudenziale si fonda sull'argomentazione secondo cui tale clausola non ha carattere compromissorio o comunque derogatorio della competenza del giudice ordinario e, come tale, non rientra tra quelle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Né tantomeno all'epoca della controversia poteva applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1469 e ss. c.c. (poi confluiti nel Codice del consumod.lgs. 206/05) in quanto normativa innovativa, dunque irretroattiva, inapplicabile “ratione temporis” alle pregresse controversie.

L'entrata in vigore del Codice del consumo ha però comportato un mutamento di prospettiva della giurisprudenza, di cui si è fatta recentemente portatrice Cass. Civ., sez. III, 10 Aprile 2015, n. 7176. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che l'intervento normativo operato col d.lgs. 206/05 ha comportato l'ampliamento del novero delle clausole vessatorie per il consumatore, tra cui l'art. 33 lett. t) del Codice del consumo fa rientrare le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria fra le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all'adduzione di prove, inducendo a pensare non a questioni di competenza, quanto piuttosto ai casi in cui sia sottratto al giudice il potere di decidere in determinate materie.

Le clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di assicurazione che subordinano l'attivazione della tutela giurisdizionale al previo svolgimento dell'attività di un collegio di periti circa la quantificazione e la determinazione del danno possono dunque essere abusive e vessatorie ex art. 33 lett. T) Cod. Cons. laddove comportino un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi nascenti dal contratto a carico del consumatore-assicurato.

Di conseguenza tali clausole potranno esseredichiarate nulle dall'autorità giudiziaria.

Occorre però sempre una valutazione concreta della fattispecie da parte del giudice.

Sarà ad esempio valida la clausola arbitrale peritale la quale preveda che gli arbitri debbano decidere all'unanimità; che il procedimento arbitrale sia completamente gratuito per l'assicurato e che debba essere concluso in tempi rapidi e certi, ben potrebbe sottrarsi al giudizio di abusività.

Ove per contro sia disposto che la decisione arbitrale è presa a maggioranza ed è definitivamente vincolante per tutti; che grava in ogni caso sull'assicurato l'onere di pagare per intero le spese del proprio arbitro e per il 50% quelle del presidente del collegio, pur se il lodo confermi in toto la congruità della sua richiesta (sì che l'indennizzo assicurativo verrà comunque decurtato degli oneri e delle spese della procedura); che il Collegio medico ha la facoltà di rinviare la sua decisione ad epoca da definirsi ove ne riscontri l'opportunità, con il potere - ma non l'obbligo - di concedere all'assicurato un anticipo sull'indennizzo, senza che sia disposto alcun limite ai tempi e alle ragioni del rinvio e senza che sia previsto alcun minimo all'importo dell'anticipo, la clausola arbitrale peritale - interpretata alla luce del principio per cui debbono essere evitati trattamenti che realizzino un significativo squilibrio in danno degli interessi del consumatore - giustifica l'addebito di abusività, con la conseguente sanzione di nullità-inefficacia.

Una soluzione di questo tipo si impone anche per non ridurre oltremodo le forme di tutela dell'assicurato, anche considerato che per la giurisprudenza civile pacifica le parti non possono impugnare la perizia contrattuale con l'azione tipica di cui all'art. 1349 c.c..