Adozione in casi particolari. Omessa nomina di curatore speciale al minore adottando

Sergio Matteini Chiari
20 Giugno 2016

Il focus definisce la situazione di conflitto di interessi tra rappresentante adulto e rappresentato minorenne, rilevante nelle sedi processuali, con attenzione ai principi regolatori della materia e ad alcune fattispecie, corredate da brevi osservazioni.
Inquadramento

Ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., laddove si configuri situazione di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, deve essere nominato un curatore speciale a quest'ultimo, al fine di assicurarne effettiva rappresentanza processuale.

Questo accade ogniqualvolta sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato (Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2001, n. 10822).

Per il configurarsi della fattispecie viene, di regola, ritenuto sufficiente che gli interessi di rappresentante e rappresentato siano anche soltanto potenzialmente antitetici; conseguendone che la relativa verifica deve essere compiuta in astratto ed ex ante, «secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio», anziché in concreto ed ex post «alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa» (v., in tal senso, oltre alla sentenza sopra citata, Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11420; Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2010, n. 16553; Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2002, n. 13507).

Le questioni giuridiche

È consolidata l'opinione secondo cui, nella procedura per la dichiarazione di adottabilità di un minore (artt. 8e ss., l.n. 184 del 1983 – in seguito: l. ad.), la partecipazione del minore («parte necessaria sia sostanziale, sia processuale») è necessaria fin dalla sua fase iniziale e deve essere assicurata, concorrendone le condizioni, per il tramite di un curatore speciale, affinché l'interessato sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti (Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

È parimenti consolidata l'opinione secondo cui nel giudizio in questione il conflitto di interessi tra figlio minore e genitorilegalirappresentanti è ravvisabile, con valutazione da compiere in astratto ed ex ante, in re ipsa «per l'incompatibilità anche solo potenziale … delle rispettive posizioni, ciascuna delle quali portatrice d'interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per l'altra»(ex multis, Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19006; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

Qualora, invece, il minore sia rappresentato da un tutore, il conflitto deve essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete (Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19006).

Nei casi di omessa nomina del curatore, «l'intero giudizio … è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso …, trattandosi di nullità conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale … e alla violazione del principio del contraddittorio ….» (ex multis, Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7281).

Le soluzioni di cui ai punti precedenti risultano essere state date in termini sostanzialmente unitari, id est con argomentazioni provviste di valenza non limitata alle procedure della specie esaminata (si veda, per l'affermazione dei medesimi principi in un caso di impugnazione, per difetto di veridicità, di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2016, n. 1957).

Sia il giudice di legittimità, sia i giudici di merito hanno ritenuto, in alcune circostanze, che la nomina di un curatore speciale al minore adottando non sia necessaria in casi particolari di procedure di adozione:

a) A parere della S.C., nel procedimento de quo la nomina di un curatore speciale del minore non è necessaria qualora tra quest'ultimo ed i suoi legali rappresentanti non emerga un conflitto di interessi concreto, diretto ed attuale (Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651).

L'opinione (espressa in un caso peculiare), per ciò che attiene al rapporto genitori/figlio, si pone in contrasto con l'orientamento (consolidato) riferito.

b) Il Tribunale per i minorenni (in seguito: T.M.) di Roma, in procedure di adozione in casi particolari, ha respinto più volte la richiesta del P.M.M. di nomina di un curatore speciale al minore adottando.

Il T.M. laziale ha, allo stato in quattro occasioni, ammesso l'adozione di un minore da parte del partner, in una unione omoaffettiva, del genitore del medesimo:

  • in due occasioni, l'adozione di una minore è stata sancita in favore della partner della madre della minore medesima (frutto di una fecondazione eterologa, nell'ambito di un progetto di genitorialità) (T.M. Roma 30 luglio 2014, Foro it. 2014, I, 2743, confermata da C. App. – sez. min. Roma con sentenza 20 ottobre-23 dicembre 2015, inedita; T.M. Roma 22 ottobre 2015, Foro it. 2016, 1, 339).
  • In una terza occasione, è stata ammessa adozione «incrociata» delle figlie minori delle due partner di una medesima unione omoaffettiva (T.M. Roma 30 dicembre 2015, inedita).
  • Infine, è stata ammessa adozione di un minore in favore del partner, in una unione omoaffettiva, del padre del medesimo (frutto di maternità surrogata, anche in tal caso nell'ambito di asserita progettazione genitoriale) (T.M. Roma 22 marzo 2016, Questione Giustizia 22/3/2016).

Negli ambiti della seconda e della quarta delle procedure suddette, nonché nella fase di gravame relativa alla prima delle procedure citate, è stata respinta la richiesta del P.M.M. di nomina di curatore speciale per il minore adottando.

Le motivazioni date in proposito dal T.M. laziale, sostanzialmente sovrapponibili, sono riassumibili nei seguenti termini:

La nomina del curatore presuppone un'ipotesi di conflitto di interessi tra genitore e figlio minore;

il conflitto deve riguardare l'oggetto della controversia, cioè l'interesse del genitore rappresentante non deve coincidere con l'interesse del minore rappresentato;

nella specie il genitore esercita in pieno ed in modo esclusivo le sue capacità genitoriali nei confronti del figlio, essendo l'unico genitore ad aver effettuato il riconoscimento, pertanto ne ha la rappresentanza legale anche ai fini degli interessi e dei diritti del minore nel procedimento in questione.

«Nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun conflitto d'interessi tra la figlia … e la …, al contrario la madre risulta l'unica rappresentante legale della minore in grado di esprimere per conto di … il suo consenso, così come previsto dall'art. 46 l. ad.»; (quarta procedura) «… In detto procedimento non è assolutamente ravvisabile … alcun conflitto di interessi tra … ed il fìglio … dovendosi intendere il conflitto come l'esistenza di un grave contrasto, di una incompatibilità di interessi, di fronte ai quali le rispettive posizioni risultano opposte e tali da giustificare la nomina del curatore …».

La motivazione data dalla Corte di appello – sez. minorenni laziale (ord. 3 febbraio – 9 aprile 2015), in sede di gravame avverso la sentenza del T.M. del 30 luglio 2014, è stata la seguente:

« … non ricorre, nella fattispecie, la necessità di nomina di un curatore speciale alla minore …, sussistendo il genitore che, titolare del pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia in via esclusiva per essere l'unico genitore che l'ha riconosciuta, ne ha la rappresentanza legale anche ai fini della tutela degli interessi e dei diritti della minore in relazione al procedimento de quo e non ravvisandosi, sulla base della oggettiva consistenza della materia del contendere, un conflitto di interessi tra la madre della minore e la minore stessa, esso inteso quale sussistenza tra genitore e minore di una situazione di incompatibilità degli interessi e delle rispettive posizioni volte all'esito della causa, che possa giustificare la nomina del curatore; dalle previsioni normative e dalle applicazioni giurisprudenziali circa la nomina del curatore speciale al minore è ricostruibile, invero, l'individuazione della sua necessità in ipotesi di conflitto di interessi allorché, sulla base dell'oggetto della controversia, l'interesse del genitore rappresentante non si concili con quello del minore rappresentato (è il caso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità dove la situazione di abbandono in cui si trova il minore deriva proprio da una condotta inadempiente dei genitori ai doveri parentali; è il caso delle azioni di stato in materia di filiazione dove il genitore, rappresentante legale del minore, è portatore di un interesse diverso da quello a vantaggio del minore; è il caso delle azioni di filiazione o in materia di responsabilità genitoriale dove i genitori, entrambi rappresentanti legali del minore, assumano posizioni tra loro contrastanti); non è, pertanto, condivisibile quanto sostenuto dal P.M. appellante circa l'individuazione del conflitto di interessi tra la madre e la minore per avere la madre espresso il proprio assenso all'adozione speciale richiesta dalla …, in adempimento dell'esercizio di un esplicito diritto ed obbligo previsto dalla normativa dell'adozione in casi particolari (vengono, a tal punto, citati i disposti dell'art. 45 n. 3 e dell'art. 46 l. ad.)».

Conclusioni

Come già annotato, alle argomentazioni svolte nelle sentenze della Suprema Corte citate nel § 1. deve essere riconosciuta piena valenza in tutte le procedure riguardanti un minore.

Non vi è ragione, per gli aspetti di principio, di escludere dal novero di tali procedure quella di adozione in casi particolari, volta, così come ogni altra in cui il minore sia protagonista, alla realizzazione del suo prioritario interesse.

Le motivazioni addotte dal T.M. laziale per respingere la richiesta del P.M.M. di nomina di un curatore speciale appaiono risolversi in mere enunciazioni. Il T.M. (e così anche la sez. minorenni della Corte di merito, sia pure con argomentazione più estesa) si è limitato ad affermare che la legale rappresentanza del minore adottando spetta in esclusiva al genitore che ne ha effettuato il riconoscimento, in ragione di tale «titolo», e che non è configurabile conflitto di interessi, senza, peraltro, compiere alcuna specifica valutazione in proposito, in sostanza facendo discendere l'inconfigurabilità del conflitto di interessi dal fatto che ogni «potere» in materia spetta al genitore esercente la responsabilità genitoriale, per definizione non portatore di interessi confliggenti con quelli del figlio minore.

Viene da chiedersi, e la domanda va rivolta erga omnes, se sia stata davvero data attuazione, nei casi esaminati, al principio della «preminenza» dell'interesse dei minori «rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso, ivi compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti (nelle descritte fattispecie coincidenti con quelli dei genitori, ai fini della realizzazione di progetti familiari e di genitorialità – n.d.r.), recessivi rispetto al primo» (Cass. civ., sez. un., 1 giugno 2010 n. 13332).

Guida all'approfondimento

AIROLA TAVAN L., Il principio dell'interesse del minore nell'adozione in casi particolari, in Giur. it., 2016, 2, 319;

MATTEINI CHIARI S., Il minore nel processo, Milano 2014;

MIOTTO G., Adozione omoparentale e preminente interesse del minore, in DFP, 2015, 4, 1335;

RUO M.G., A proposito di omogenitorialità adottiva ed interesse del minore, in FD, 2015, 6, 574

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