Documento del fascicolo di parte smarrito in cancelleria: il giudice deve concedere un termine per la ricostruzione

Redazione scientifica
16 Novembre 2016

Se mancasse nel fascicolo un documento ritualmente prodotto dalla parte e non vi fosse alcuna annotazione circa l'avvenuto ritiro del fascicolo, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria; e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo.

La divisione di beni ereditari... A seguito del decesso ab intestato dei genitori, la figlia citava in giudizio la sorella per essersi opposta alla divisione consensuale dei beni relitti e per essersi appropriata dei depositi bancari e postali intestati ai defunti.

Il Tribunale adito condannava la convenuta a corrispondere all'attrice 7.065,76 €; mentre dichiarava inammissibile ogni altra domanda non essendoci prova alcuna circa le ulteriori e presunte elargizioni poste dalla madre a favore della figlia: nel fascicolo di parte il giudice non aveva rinvenuto alcuna documentazione atta a riscontrarle.

Il Giudice distrettuale confermava la pronuncia di prime cure avendo correttamente deciso in base agli atti rinvenuti.

…e l'onere di verificare la documentazione. Il ricorso giungeva avanti la Suprema Corte.

La ricorrente riteneva che la Corte d'appello avesse omesso di considerare che la presenza di tutti i documenti riportati nell'indice era stata verificata dal cancelliere l'ultimo giorno utile per il deposito di memorie di replica e che quello stesso giorno il fascicolo era stato rimesso al giudice. Sosteneva pertanto di aver assolto l'onere di verificare la presenza in atti della decisiva documentazione invocata a sostegno della sua posizione.

La ricerca della prova perduta. «I motivi di ricorso sono fondati e meritevoli di accoglimento». Invero, principio pacifico in sede di legittimità è quello per cui «ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte – che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale (art. 77 disp. att. c.p.c.) – il giudice, riscontrata la mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, deve ritenere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito; che, conseguentemente, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria; e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte medesima le conseguenze del mancato reperimento» (Cass. n. 29262/2008).

La possibilità di ritirare il fascicolo o alcuni documenti. Ricorda poi la Cassazione che solo «all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria» o «in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire, nel termine accordato, il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione» (Cass. n. 29262/2008; Cass. n. 11352/2010).

Solo in mancanza di queste condizioni il mancato reperimento nel fascicolo di parte di alcuni documenti ritualmente prodotti potrà presumersi espressione di un atto volontario di parte: è infatti libertà della parte ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti.

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con invio l'impugnata sentenza.

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