Il rito del giudizio di separazione personale dei coniugi in appello
17 Novembre 2016
Il giudizio di separazione personale dei coniugi con quale rito si svolge in grado di appello?
Il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado in tema di separazione personale tra coniugi si svolge nelle forme del rito camerale, ai sensi dell'art. 4, l. n. 898/1970, come modificato dall'art. 8,, in ragione dell'applicabilità del richiamato art. 4 anche ai giudizi di separazione secondo quanto disposto dalla l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 23, comma primo (Cass. civ., sent., 15 gennaio 2003, n. 507). Anche di recente i giudici di legittimità hanno confermato il superiore principio precisando che la Corte di Appello , investita del gravame, può decidere la controversia già nell'udienza fissata dal presidente con decreto in calce al ricorso notificato alla controparte, in considerazione del fatto che il Collegio è investito fin dalla prima udienza della cognizione del gravame nel suo complesso (Cass. civ., sent., 1 febbraio 2016, n. 1867). Con l'ulteriore corollario che non può trovare applicazione in materia la disposizione di cui all'art. 352 c.p.c. nella parte in cui prevede che il presidente, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c. (Cass. civ., sent., 22 febbraio 2006, n. 3836).
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