Risoluzione del contratto per inadempimento: il riparto dell’onere della prova

Redazione scientifica
17 Marzo 2017

In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare...

In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni e contratti, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento. (Nella specie, rilevato che non era stato assolto l'onere della ricorrente-debitrice di eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il Tribunale ha respinto il ricorso).

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