Azione di annullamento del licenziamento: la prescrizione è interrotta dal deposito del ricorso giudiziale e non dalla notifica dello stesso al datore
17 Maggio 2017
Il caso. La Corte d'appello confermava la sentenza del Giudice di Prime Cure che aveva dichiarato prescritta l'azione di annullamento del licenziamento per superamento del periodo di comporto comunicato dalla datrice di lavoro, con lettera ricevuto dal lavoratore in data 6 aprile 2006. Era invero maturata la prescrizione poiché il relativo termine era decorso alla data in cui la società datrice aveva avuto conoscenza legale della domanda, realizzatasi con la notifica del ricorso introduttivo del ricorso. Secondo la Corte territoriale correttamente il giudice di primo grado non aveva condiviso la tesi dell'idoneità del solo deposito del ricorso giudiziale – anziché della sua notificazione – ad interrompere il corso del termine, non potendosi applicare la disciplina ex art. 112, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965. Il lavoratore ricorreva allora in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2943 comma 1 e 4 c.c. e per aver la sentenza impugnata non rispettato la giurisprudenza consolidata in tema di legittimità.
«Il ricorso è fondato». La Cassazione, alla luce della sent. della C. Cost. n.129/1986, cassa con rinvio la sentenza alla Corte d'appello che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: «In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento il termine di prescrizione, di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro».
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