L'onere probatorio della parte che eccepisce un giudicato esterno

Redazione scientifica
10 Agosto 2017

Nei giudizi riguardanti diritti indisponibili instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 115 c.p.c., operata dall'art. 45, comma 14 della L. 69/2009, quando...

Nei giudizi riguardanti diritti indisponibili instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 115 c.p.c., operata dall'art. 45, comma 14 della L. n. 69/2009, quando nel procedimento è allegato un giudicato esterno e tale giudicato non è oggetto di specifica contestazione, la parte che lo eccepisce non è tenuta a fornire prova dello stesso, in quanto la mancata contestazione specifica opera come strumento probatorio ed esonera la parte del relativo onere.

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