I requisiti soggettivi della messa alla prova per adulti e il problema della recidiva

01 Marzo 2016

Nell'escludere il beneficio dell'istituto della messa alla prova il giudice non può prendere in considerazione solo il fatto che l'imputato avesse un precedente penale specifico infraquinquennale ma deve valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p. e deve in ogni caso prendere in considerazione e valutare il programma di trattamento dell'Uepe.
Massima

Nell'escludere il beneficio dell'istituto della messa alla prova il giudice non può prendere in considerazione solo il fatto che l'imputato avesse un precedente penale specifico infraquinquennale ma deve valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p. e deve in ogni caso prendere in considerazione e valutare il programma di trattamento dell'Uepe.

Il caso

Il tribunale di Bergamo rigettava la richiesta di messa alla prova con contestuale sospensione del procedimento ai sensi della legge 67/2014 in quanto all'imputato veniva contesta una recidiva specifica infraquinquennale e ciò secondo il giudice avrebbe impedito una prognosi positiva.

Avverso l'ordinanza di rigetto l'imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione ex art. 464-quater, comma 7,c.p.p. sostenendo la violazione di legge per l'assenza di motivazione dell'ordinanza di rigetto.

La Cassazione accoglieva il ricorso, annullando con rinvio al tribunale di Bergamo per un nuovo esame sul punto.

La questione

L'aver riportato una condanna penale è causa ostativa per accedere al rito deflattivo della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi della legge 67 del 28 aprile 2014?

Le soluzioni giuridiche

L'art. 168-bis, comma 5, c.p. prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p., pertanto, non sono ammessi i soggetti che siano stati dichiarati delinquenti e contravventori abituali, professionali nonché ai delinquenti per tendenza.

Nel caso in esame il giudice del tribunale di Bergamo ha escluso l'applicabilità della messa alla prova per il motivo che l'imputato era gravato da una recidiva specifica infraquinquennale.

Nessuna delle norme inserite dalla legge 67/2014 ha inibito all'imputato recidivo o con precedenti penali di accedere al rito alternativo della messa alla prova.

Tuttavia la condizione necessaria affinché possa disporsi la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 3, c.p.p. è che il giudice, in base ai parametri di cui all'art.133 c.p., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e possa, quindi, formulare un giudizio prognostico favorevole e ritenere che l'imputato si asterrà in futuro di commettere ulteriori reati.

È evidente che deve esserci un giudizio prognostico rigoroso e fondato anche nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, dei precedenti penali e giudiziari, della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato.

Come già sostenuto in dottrina (CALABRETTA e MARI, pag. 18) deve essere verificata quale sia la proiezione temporale del giudizio prognostico, se cioè la prognosi deve essere fatta con esclusivo riferimento al momento di commissione del fatto (si pensi alla fase cautelare) o se la prognosi possa essere riferita alla personalità dell'imputato quale potenzialmente modificatasi all'esito della prova.

Nel caso in cui venga contestata anche la recidiva, in mancanza di una previsione specifica che escluda il ricorso all'istituto, è comunque necessario che il giudice approfondisca la questione per decidere sulla concessione, acquisendo, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, c.p.p., (tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici)tutte le informazioni ritenute necessarie in relazioni alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

In giurisprudenza e dottrina (LATTANZI- LUPO) è pacifico il principio secondo cui i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. possano costituire punti di riferimento per il giudice penale, chiamato ad operare scelte diverse da quelle riguardanti la graduazione della pena da irrogare (decisioni concernenti l'applicazione di misure sospensive della pena, misure premiali o clemenziali, riconoscimento della recidiva e per la dichiarazione dell'abitualità, applicazione delle misure di sicurezza).

I giudici della Cassazione annullando con rinvio l'ordinanza impugnata hanno ritenuto che un precedente penale non può essere l'unico indice di riferimento dell'art. 133 c.p. ricavandone una prognosi negativa sulla capacità di astenersi in futuro della commissione di altri reati, inoltre, hanno “richiamato” il giudice di merito per aver ignorato totalmente il programma di trattamento dell'Uepe non prendendolo in alcun modo in considerazione.

Osservazioni

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova si colloca nel più ampio contesto del c.d. probation, la cui nozione è ricavabile dalla Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation adottata il 20 gennaio 2010: essa consiste in tutta una serie di attività e di interventi, che comprendono supervisione, consiglio ed assistenza alla scopo di reintegrare socialmente l'autore di reato nella società e di contribuire alla sicurezza pubblica.

La finalità principale che sta alla base dell'istituto consiste nella deflazione carceraria e si colloca tra le innovazioni normative di carattere strutturale che l'Italia è stata obbligata a mettere in campo per conformarsi alle prescrizioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo nella nota sentenza Torreggiani (Corte Edu, 8 gennaio 2013 in cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per le condizioni disumane in cui i detenuti scontavano le pene detentive, meno di tre metri quadrati come proprio spazio personale).

Dalla Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (presentata dal Ministro della Giustizia alla Camera dei deputati il 1 luglio 2015) è emerso che nel primo anno di applicazione della probation per gli adulti, il flusso mensile è stato di una media di 1500/2000 istanze circa ed al 30 aprile 2015 erano pendenti presso gli Uffici penali di esecuzione esterna del Ministero n. 9384 procedimenti relativi le richieste di programma di trattamento per messa alla prova.

Non sono solo le statistiche a parlare, chi frequenta quotidianamente le aule penali si rende conto di come la sospensione del processo con messa alla prova sia diventato il rito alternativo più richiesto e sicuramente quello con maggiori vantaggi per l'imputato (sempre nei casi in cui non ci sia la possibilità per un'assoluzione).

La sentenza in esame merita particolare attenzione per due ordini di ragioni, il primo, in quanto con il principio dettato dalla Cassazione, il giudice di merito non può limitarsi a rigettare la richiesta di messa alla prova solo sulla base di un precedente penale che si evince dalla semplice lettura del casellario giudiziario, ma deve motivare il diniego, utilizzando i diversi parametri di cui l'art. 133 c.p.; l'altro sul ruolo preminente e centrale che hanno (e devono avere come previsto dal legislatore) i programmi di trattamento redatti dagli operatori dell'Uepe, a tal fine è necessario però potenziare il personale degli Uffici di esecuzione penale esterna che in alcuni tribunali (si veda il recente rapporto del Ministero) impiegano anche sei mesi per fornire al giudice il programma di trattamento necessario per poter emettere la misura, allungando in tal modo i tempi di durata del processo.

Guida all'approfondimento

CALABRETTA - MARI, La sospensione del procedimento (l.28 aprile 2014, n. 67), Giuffrè, 2014;

Galati - RANDAZZO, La Messa alla prova nel processo penale, Le applicazioni della legge n. 67/2014, Giuffrè,2015;

LATTANZI - LUPO, Codice Penale - Rassegna di Giurisprudenza e di dottrina Vol. III, Giuffrè - Aggiornamento 2015.

Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, Presentata dal Ministro della Giustizia (Orlando)- trasmessa alla Presidenza il 1° Luglio 2015;

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