Le Sezioni unite sul rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool: non si applica l’aggravante dell’incidente stradale
02 Dicembre 2015
Massima
La circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Il caso
Il Gip presso il tribunale di Macerata ha applicato la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2-sexies e 7,cod. strada, con l'aggravante specifica, prevista al comma 2-bis del medesimo articolo, di aver provocato un incidente stradale, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art 186, comma 9-bis, cod. strada. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, denunciando la violazione di legge ed il vizio motivazionale, osservando che giudice ha disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all'art. 186,comma 2-bis,cod. strada. La questione
La questione in esame è la seguente: la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, si applica anche al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada? Le soluzioni giuridiche
In ordine alla configurabilità della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, prevista per la guida in stato di ebbrezza dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in riferimento alla autonoma fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186, comma 7, cod. strada, si registrano pronunce di segno opposto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento interpretativo (Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013-26 febbraio 2014, n. 9318; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014- 21 ottobre 2014, n. 43845), la circostanza aggravante in esame è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. A sostegno dell'assunto viene valorizzato il convergente richiamo alla lettera c) del capoverso dell'art. 186 cod. strada operato sia dal comma 7, che dal comma 2-bis del medesimo articolo. In base a tale indirizzo, il richiamo operato dall'art. 186, comma 7,cod. strada alle "pene" di cui al alla lettera c) del comma 2 dell'art. 186 cod. strada deve necessariamente comprendere anche l'aggravante prevista dal comma 2-bis della medesima norma, poiché detta ultima disposizione a sua volta richiama le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo, prevedendone il raddoppio. Altro indirizzo interpretativo (Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2014-30 maggio 2014, n. 22687; Cass. pen., Sez. IV, 10 luglio 2014-12 dicembre 2014, n. 51731) ritiene, invece, che l'aggravante di cui si tratta sia ontologicamente incompatibile con la fattispecie di reato consistente nel rifiuto di sottoporsi al test per l'accertamento del tasso di alcool nel sangue. A sostegno dell'assunto, si osserva che l'aggravante in esame punisce più gravemente colui che provoca un incidente stradale conducendo un veicolo in stato di ebbrezza, mentre nel reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada non vi è alcun accertamento di tale stato: nel reato di rifiuto degli accertamenti dell'alcolemia manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l'elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, ossia l'accertamento dello stato di ebbrezza in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale. Le Sezioni unite, con la pronuncia in esame, hanno aderito al secondo orientamento, osservando come esista un'ontologica diversità tra la condizione di chi provoca un incidente conducendo un veicolo in stato di ebbrezza rispetto a chi cagioni analogo evento rifiutandosi poi di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza, di talché il responsabile del reato ex art. 186, comma 7, cos. strada non può considerarsi conducente in stato di ebbrezza, concetto che costituisce elemento costitutivo dell'aggravante in esame. Ritiene inoltre la Corte che l'unico argomento adottato dal contrario indirizzo, fondato sul richiamo operato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede l'aggravante in esame, alle sanzioni del comma 2 del medesimo articolo, delle quali è stabilito il raddoppio nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, sia del tutto insufficiente. Ciò in quanto l'art. 186,comma 7, cod. strada richiama la lettera c) del comma 2 e non anche il comma 2-bis dello stesso articolo, per fissare le pene – non anche le sanzioni accessorie – applicabili alla contravvenzione in esame autonoma rispetto a quella della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2-bis richiama, invece, il comma 2 per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante in esame sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2 del medesimo articolo (oltre che su quelle di cui al comma 3 dell'art. 186-biscod. strada) Ne consegue, ad avviso della Corte, che nessun elemento consente di apprezzare una reciproca interferenza tra le predette norme. Infine, il Collegio, dopo aver ricostruito il tormentato iter normativo dell'art. 186, comma 7, cod. strada, giunge a rilevare come non sia priva di valore ermeneutico la circostanza che con l'intervento di nuova penalizzazione del rifiuto ad opera del Pacchetto sicurezza”del 2008 la fattispecie incriminatrice in esame non preveda più alcun riferimento all'ipotesi dell'incidente stradale, presente invece quando tale condotta era costruito come illecito amministrativo, laddove, infatti, il convincimento del conducente che rifiutava l'accertamento a seguito d i un incidente stradale importava un aumento della sanzione amministrativa. Osservazioni
È controversa in giurisprudenza la possibilità di applicare la circostanza aggravante dell'incidente stradale anche a chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tecnici volti a misurare il tasso di alcool nel sangue. Infatti, a fronte di pronunce favorevoli (Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013-26 febbraio 2014, n. 9318; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014-21 ottobre 2014, n. 43845), che valorizzano il richiamo operato dal comma 7 dell'art. 186 cod. strada alla lettera c) del capoverso del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma 2-bis della stessa norma, disciplinante l'aggravante in oggetto, si registrano decisioni di segno opposto (Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2014-30 maggio 2014, n. 22687; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Pisa, 18 ottobre 2013, in Riv. pen., 2014, pp. 79-80) che ritengono non decisivo il predetto ragionamento sistematico. Si osserva, infatti, che il comma 7 dell'art. 186 cod. strada, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiama espressamente solo le pene di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 186 cod. strada e non anche il comma 2-bis del medesimo articolo; né a diverso avviso può condurre il fatto che il capoverso dell'art. 186 cod. strada sia a sua volta richiamato anche dal comma 2-bis del medesimo articolo, disciplinante l'aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso inverso (ovvero dal comma 2 al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada) avrebbe potuto costituire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale tra il comma 7 e il comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, mentre tale collegamento non è predicabile per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il capoverso dell'art. 186 cod. strada, ciascuna peraltro per finalità evidentemente diverse (il primo per fissare le pene – non anche le sanzioni accessorie – da applicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in considerazione; il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2 dell'art. 186 cod. strada) e tali da non potersene postulare anche una inevitabile reciproca interferenza. A favore di tale, più condivisibile, orientamento vi sono anche altri argomenti. In primo luogo, il collocamento sistematico della norma relativa all'aggravante in esame, subito dopo il capoverso dell'art. 186 cod. strada; poi la considerazione che sia il comma 2-bis che il comma 7 dell'art. 186 cod. strada sono stati oggetto di reiterati contestuali interventi riformatori (dapprima il d.l. 117/2005, convertito nella l. 160/2007, che introdusse l'aggravante, ma depenalizzò l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti dello tasso alcolemico; poi il d.l. 92/2008, convertito nella l. 125/2008, che ha apportato modifiche testuali alla prima, per raccordarla alla modifica della lettera c) del capoverso dell'art. 186 cod. strada, e ha nuovamente configurato come reato l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 7,cod. strada) che inducono ad escludere che il mancato esplicito richiamo del comma 7 dell'art. 186 cod. strada al comma 2-bis del medesimo articolo sia il risultato di un mero difetto di coordinamento. L'argomento decisivo, però, è offerto, ad avviso di chi scrive, dalla diversità ontologica fra il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e quello di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici di tale stato. È chiaro, infatti, che in quest'ultimo caso, essendo implicita la mancanza di un accertamento dello stato di ebbrezza, essendosi il conducente rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, viene a cadere il presupposto necessario perché possa ritenersi integrata la circostanza in esame, ossia che il conducente si trovasse in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool al momento in cui provocava l'incidente stradale (Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, recita la norma). Si aggiunga, infine, che fra le circostanze che consentono agli organi di polizia di richiedere al conducente di sottoporsi ad accertamenti tecnici sullo stato di ebbrezza alcolica figura anche il coinvolgimento in un incidente stradale («in ogni caso di incidente» recita l'art. 18, comma 4, cod. strada). Da ciò discende la difficoltà di giustificare sul piano logico-giuridico la configurazione come circostanza aggravante di quello che costituisce anche un presupposto del reato semplice. Detto questo, va osservato che l'orientamento avallato dalle Sezioni unite comporta, quale inevitabile ricaduta, che in caso di incidente stradale, il soggetto che manifesta una indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti subisce un trattamento più favorevole rispetto al conducente che accetta di sottoporsi a tali controlli, posto che al primo non potrà essere applicato il raddoppio della pena. Tale quadro rischia di incentivare i conducenti più spregiudicati che, consapevoli di aver assunto massicce dosi di alcool, saranno indotti a rifiutare l'alcooltest per non incorrere nel severo incremento sanzionatorio previsto dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada. Inoltre, per tali conducenti il rifiuto rappresenta una soluzione più conveniente anche in considerazione del fatto che essi potranno accedere al lavoro di pubblica utilità – non essendo a loro carico configurabile la circostanza ostativa dell'aver provocato un incidente stradale – beneficiando così di tutti gli effetti premiali ricollegati allo svolgimento positivo del lavoro. Ad arginare tale pericolo, la Corte richiama la possibilità di configurare un concorso materiale tra la guida in stato di ebbrezza e il reatoex art. 186, comma 7,cod. strada. Tuttavia, va rilevato che tale possibilità è destinata, il più delle volte, a fallire in mancanza di un accertamento strumentale del tasso di alcool, dato che la guida in stato di ebbrezza dovrà essere accertata in via indiziaria, con configurazione, nella maggioranza dei casi, dell'ipotesi di rilievo amministrativo di cui all'art. 186, comma 2 lett. a), cod. strada |