L’ordinanza con la quale il giudice nomina il custode è impugnabile

03 Agosto 2015

È impugnabile l'ordinanza con cui il giudice dispone la nomina del custode dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo, in virtù di quanto disposto dall'art. 317, comma 3, c.p.p., che si riferisce alle sole forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, non potendosi quindi applicare in sede penale la limitazione dell'art. 559, u.c., c.p.c., che esclude l'impugnabilità dei provvedimenti del giudice civile in materia di nomina e sostituzione del custode.
Massima

È impugnabile l'ordinanza con cui il giudice dispone la nomina del custode dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo, in virtù di quanto disposto dall'art. 317, comma 3, c.p.p., che si riferisce alle sole forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, non potendosi quindi applicare in sede penale la limitazione dell'art. 559, ult. comma., c.p.c., che esclude l'impugnabilità dei provvedimenti del giudice civile in materia di nomina e sostituzione del custode.

Il caso

Con provvedimento, il tribunale collegiale nominava custode dei beni immobili oggetto di sequestro conservativo la persona offesa, costituitasi parte civile; il ricorrente, sin dall'impugnazione proposta davanti al giudice dell'appello cautelare, ha sostenuto la violazione dell'art. 521 c.p.c., che pone il divieto assoluto di nominare custode il creditore senza il consenso del debitore; il tribunale del riesame adito ha dichiarato inammissibile l'appello precisando che l'art. 317, comma 3, c.p.p. richiama, con riferimento alle modalità di esecuzione della cautela reale, gli artt. 678 e 679 c.p.c. relativi, rispettivamente, all'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili. Poiché il provvedimento in questione riguarda beni immobili (capannoni e un deposito di proprietà del ricorrente), il tribunale del riesame ha richiamato il disposto dell'art. 679 c.p.c. che, con riferimento alla custodia degli immobili, rinvia al disposto dell'art. 559, comma 2, c.p.c., relativo al pignoramento mobiliare, sicché il disposto dell'art. 521 c.p.c. – a cui il ricorrente fa riferimento – non sarebbe applicabile al caso in esame, riguardando il pignoramento mobiliare. Aggiunge, infine, il tribunale del riesame che benché l'art. 559 c.p.c. stabilisca che la nomina o la sostituzione del custode debbano essere eseguiti "sentito il debitore", l'ultimo comma della medesima disposizione escluderebbe l'impugnabilita del relativo provvedimento, donde l'inammissibilità dell'appello cautelare in quanto riguardante in atto inoppugnabile.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, impugnando l'ordinanza predetta, per diversi motivi: con un primo motivo censura, infatti, l'impugnata ordinanza per avere il tribunale del riesame, erroneamente affermato che il provvedimento di nomina del custode non sarebbe impugnabile per effetto dell'art. 559 c.p.c., per cui viene dedotto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione dell'art. 317 c.p.p. in relazione agli artt. 676 e 521 c.p.c. e in secondo luogo è dedotto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione dell'art. 324 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost.: la censura investe, in sintesi, l'impugnata ordinanza per aver il tribunale del riesame nominato custode di quanto oggetto del sequestro conservativo la persona offesa dal reato; ciò, sostiene il ricorrente, sarebbe incompatibile con il principio dettato dall'art. 111 Cost., cui dovrebbe conformarsi anche il codice di procedura civile; il custode, coadiuvando il giudice, non deve essere portatore di interesse rispetto alla controversia, né essere una delle parti del processo (accusa o difesa); ne consegue, pertanto, che mai potrebbe essere nominato custode la parte offesa già costituita parte civile, in quanto si abdicherebbe al principio di terzietà.

La questione

La questione è la seguente: è o non è impugnabile ex art. 559 c.p.c. il provvedimento di nomina del custode?

Le soluzioni giuridiche

Le norme applicabili al caso in esame sono le seguenti: a) l'art. 317, comma 3, c.p.p.; b) l'art. 679 c.p.c., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili; c) l'art. 559, comma 2, c.p.c., che disciplina la custodia dei beni pignorati; d) l'art. 559, ultimo comma, c.p.c., il quale prevede espressamente l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi.

La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nel senso che il sequestro a fini conservativi è privo dei connotati di adprehensio coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. Esso è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme previste per il corrispondente provvedimento nel processo civile (art. 317, comma 3, c.p.p.) e, cioè, per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili si seguiranno le procedure contemplate in caso di pignoramento presso il debitore (art. 513 c.p.c. e ss.) o terzi (art. 543 c.p.c.), mentre al fine di dare esecuzione al sequestro conservativo su beni immobili si dovrà effettuare la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui si trovano i beni (art. 679 c.p.c.).

La giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che il richiamo alle norme civilistiche disposto dall'art. 317, comma 3, c.p.p. attiene alla modalità esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile né alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dall'art. 317, comma 4, c.p.p. che menziona unicamente la pronunzia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione. Né, peraltro, si dubita sul fatto che nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 317 c.p.p., può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 665 c.p.p. Attenendo il richiamo alle norme civilistiche disposto dall'art. 317, comma 3, c.p.p., alla modalità esecutiva, pur essendo corretto il richiamo da parte del giudice del riesame alla disciplina dettata dall'art. 679 c.p.c., relativo alla esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili – che, come anticipato, prevede espressamente che "per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'art. 559" – non può tuttavia convenirsi con l'interpretazione operata dal giudice del riesame fondata sull'applicazione del disposto dell'art. 559, ult. comma, c.p.c. a mente del quale "i provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile". Se è accolto il primo motivo, diviene irrilevante, perché assorbito, quello inerente alla nomina quale custode della parte civile.

Osservazioni

È chiaro che il richiamo alle norme civilistiche disposto dall'art. 317, comma 3, c.p.p. attiene alla modalità esecutiva e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile.

Non trovano applicazione nella sede penale i limiti all'impugnabilità dei provvedimento relativi alla nomina ed alla sostituzione del custode indicati dall'art. 559, ult. comma., c.p.c., attesa la chiara limitazione dell'applicabilità, in sede di sequestro conservativo penale, delle disposizioni riguardanti solo le "forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili" e, non dunque, delle norme, come quella dell'art. 559, ult. comma, c.p.p., che disciplinano invece il regime dell'impugnazioni per le quali, invece, trova applicazione la disciplina del codice di procedura penale che non pone limiti all'impugnabilità del provvedimento di nomina e/o sostituzione del custode in materia di sequestro conservativo penale.

Guida all'approfondimento

P. Gualtieri - G. Spangher, Il sequestro conservativo, II, in Procedura penale-Teoria e pratica del processo, Torino, 2015.

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