Duplicazione dell’iscrizione della notizia di reato e inutilizzabilità degli atti tardivamente compiuti

Francesco Alvino
21 Agosto 2017

La questione sottoposta alla Corte attiene alla legittimità della rinnovazione dell'iscrizione, a carico del medesimo soggetto, della notizia di reato già oggetto di iscrizione nel pertinente registro, ai fini della decorrenza ex novo di nuovi termini di indagine (c.d. iscrizione a catena).
Massima

In accordo alla disciplina dell'art. 335 c.p.p., al pubblico ministero è fatto divieto di procedere ad una nuova iscrizione nel registro degli indagati della stessa notizia di reato, a carico del medesimo indagato, dovendo disporne il mero aggiornamento ai sensi del comma 2 qualora risulti diversamente qualificata o circostanziata. Ne discende che la duplicazione dell'iscrizione della medesima notitia criminis deve ritenersi illegittima e, pertanto, tamquam non esset ai fini della determinazione del termine di durata delle indagini disciplinato dagli artt. 405 e seguenti stesso codice, con la conseguenza che dovranno ritenersi inutilizzabili gli atti che siano stati assunti dopo la scadenza del termine come decorrente dalla prima iscrizione, cui non abbia fatto seguito la proroga ai sensi degli artt. 406 e 407 c.p.p.

Il caso

La sentenza in commento interviene in materia cautelare, annullando con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame oggetto del gravame, rispetto alla quale la Corte ravvisa violazione della legge processuale nell'omissione, in cui quell'ufficio incorreva, della verifica della tempestività, rispetto ai termini di investigazione, come disciplinati dagli artt. 405 e ss.c.p.p., degli atti di indagine – e, correlativamente, dell'inutilizzabilità degli atti investigativi successivi allo spirare del termine, sancita dall'art. 407, comma 3, c.p.p. – compiuti dal pubblico ministero e posti a fondamento della misura cautelare, a fronte di censura difensiva che deduceva la tardività e quindi la inutilizzabilità – in riferimento, segnatamente, ai risultati di intercettazioni telefoniche – delle acquisizioni investigative, nelle ritenuta irrilevanza, ai fini del rispetto dei termini di indagine, della ripetizione dell'iscrizione, ad opera dell'ufficio inquirente, della medesima notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., già oggetto di precedente iscrizione a carico del medesimo soggetto. Il ricorso, sul punto, era accolto dalla Suprema Corte, con motivazioni che appaiono del tutto condivisibili e, del resto, in linea con l'orientamento interpretativo già manifestato dalla giurisprudenza di legittimità.

La questione

Il thema decidendum attiene, come premesso, alla verifica della tempestività degli atti di indagine, sul cui sfondo si profila la sanzione, comminata dall'art. 407 c.p.p., dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine, sia esso stabilito dalla legge ovvero dal giudice. Le indagini preliminari, come noto, sottostanno – in disparte l'attività di indagine c.d. integrativa e suppletiva esperibile successivamente all'esercizio dell'azione penale (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 419, comma 3, e 430 c.p.p.) – ad una rigorosa disciplina, quanto alla scansione dei relativi termini, cui soggiace una duplice finalità: da un lato, l'accelerazione delle investigazioni, dall'altro, la tutela dell'indagato, altrimenti esposto ad un'indefinita protrazione dell'assunzione del relativo status, istanze, l'una e l'altra, che rimandano direttamente a taluni dei parametri costituzionali e convenzionali conformativi del giusto processo e dei diritti di difesa dell'interessato, in riferimento, in specie, agli artt. 24 e 111Cost. e 6 Cedu (cfr., tra le altre, Corte Edu, 4 aprile 2006, Kobtsev c. Ucraina, quanto all'inclusione della fase investigativa – almeno nel segmento successivo all'informazione dell'indagato in merito all'accusa per cui si procede – entro la nozione di processo, rilevante ai sensi del corredo di garanzie delineate dall'art. 6 Cedu).

Il termine delle indagini decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e può essere prorogato, su istanza motivata del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari, sussistendone i presupposti, sino ad un massimo di diciotto mesi – o di ventiquattro mesi, quando ricorra taluna delle condizioni di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), b), c) e d), c.p.p. – (art. 407, comma 1,c.p.p.); è, in ogni caso, previsto che «gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comune utilizzabili, sempre che, nel caso, di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini» (art. 406, comma 8, c.p.p.).

In tale cornice normativa, sommariamente evocata, la questione sottoposta alla Corte attiene alla legittimità della rinnovazione dell'iscrizione, a carico del medesimo soggetto, della notizia di reato già oggetto di iscrizione nel pertinente registro, ai fini della decorrenza ex novo di nuovi termini di indagine (c.d. iscrizione a catena).

Le soluzioni giuridiche

La decisione in commento si allinea alla pregressa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.pen., 3 luglio 1998 n. 4440 ad avviso della quale «quando sia stata iscritta una notizia di reato a carico di una determinata persona il pubblico ministero non è facoltizzato a procedere nei confronti di essa a nuova iscrizione per il medesimo reato e nell'ipotesi in cui ciò si verifichi rimane comunque immutata la decorrenza dei termini per le indagini preliminari dalla data della primitiva iscrizione ed alla relativa scadenza scatta la sanzione di inutilizzabilità degli ulteriori atti compiuti […]»), che ha censurato la legittimità della duplicazione delle iscrizioni, quale prassi distonica rispetto al dettato normativo, idonea a vanificare, attraverso la rinnovazione delle iscrizioni, le istanze di accelerazione e garanzia sottese alla disciplina dei termini di indagine, nonché a eludere surrettiziamente il presidio sanzionatorio che l'art. 407, comma 3, c.p.p. appresta nei confronti degli atti di indagine tardivamente compiuti. Del resto, è agevole osservare come la reiterazione dell'iscrizione ne denuncerebbe, per definizione, l'intempestività – in aperta violazione del disposto di cui all'art. 335, comma 1, c.p.p., a mente del quale «il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia d reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa […]» –, considerazione che corrobora ulteriormente le ragioni di persuasività dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

A sostegno del ridetto orientamento, ancora, soccorre – e la sentenza in commento lo ricorda – la stessa disciplina normativa che, nel secondo comma dell'art. 335 c.p.p., disciplina, espressamente distinguendolo dall'iscrizione, l'aggiornamento dell'iscrizione stessa, prevedendo che «se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma primo, senza procedere a nuove iscrizioni», nell'implicita premessa che all'aggiornamento dell'iscrizione non faccia seguito il decorso ex novo dei termini di indagine (in tal senso appare invero univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza in commento, cui adde Cass. pen., 6 luglio 2006, n. 32776): se l'aggiornamento dell'iscrizione non si accompagna ad una rimodulazione dei termini d'indagine, a fortiori, la reiscrizione della notitia criminis, a carico del medesimo soggetto, non può che professarsi del tutto irrilevante ai fini del decorrere di quegli stessi termini. Di contro, il pubblico ministero sarà chiamato a procedere ad una nuova iscrizione, quando, nel prosieguo delle indagini emerga un fatto storico-naturalistico diverso rispetto a quello già iscritto, sia pure a carico del medesimo indagato; la diversità del fatto, cui si lega la doverosità di una nuova iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., deve essere vagliata, ad avviso della sentenza in esame, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale, che, in tema di ne bis in idem, valorizzano l'elemento fattuale evocato dall'incolpazione, scomponendolo nella triade condotta – nesso causale – evento naturalistico e concludendo che si ha identità del fatto quando sia riscontrata la piena coincidenza di tutti i sub-elementi costitutivi del fatto (cfr. Cass. pen., Sez. unite, 28 giugno 2005, n. 34655; Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200, alle quali la sentenza in commento fa espresso richiamo). Il richiamo alla giurisprudenza in materia di ne bis in idem rappresenta forse il solo punto critico della sentenza in commento; a fronte dell'estrema eterogeneità dei contesti normativi e procedimentali di riferimento – da un lato, la comparazione tra imputazioni formalmente cristallizzate, quando non definitivamente giudicate, dall'altro, la comparazione tra ipotesi investigative spesso appena abbozzate, tanto più in fase di iscrizione –, il criterio additato dalla sentenza in commento appare di non agevole praticabilità – in ragione della naturale fluidità e dell'inevitabile lacunosità conoscitiva tipica delle prime fasi investigative – e, ancor prima, di dubbia trasponibilità, in ragione della non comparabilità delle garanzie e delle istanze sottostanti ai due contesti; del resto, la stessa sentenza in commento soggiunge come la diversità del fatto sia riscontrabile anche quando non emerga un fatto ulteriore rispetto a quello già iscritto ma «esso risulti, nei suoi elementi costitutivi, così trasfigurato rispetto a quello dell'originaria iscrizione da non poter non essere ritenuto 'altro' fatto».

Osservazioni

La sanzione dell'inutilizzabilità che il Legislatore commina nei confronti degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine d'indagine – rispetto alla quale la Corte nel caso in esame invita il tribunale del Riesame ad una nuova valutazione, se del caso operando la c.d. prova di resistenza e vagliando l'eventuale tenuta della gravità indiziaria anche a dispetto dell'inutilizzabilità degli atti tardivamente compiuti – si atteggia infine secondo canoni operativi del tutto peculiari rispetto all'inutilizzabilità codificata dall'art. 191 c.p.p. per le prove vietate, delle quali non può essere fatto alcun impiego processuale; le ragioni della differenziazione della disciplina a fronte di una sanzione, quale l'inutilizzabilità, apparentemente unitaria, attingono alla eterogeneità degli atti di cui si discute, gli uni, sanzionati dall'art. 191 c.p.p., manifestando natura di atti propriamente probatori, assunti in sede processuale, gli altri, sanzionati dall'art. 407 c.p.p., manifestando natura di atti investigativi, assunti, per definizione, in sede preprocessuale; su tale premessa ricostruttiva, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., 14 giugno 2013 n. 36671; id. 30 settembre 2014, n. 43480) annette all'inutilizzabilità discendente dalla violazione dei termini di indagine uno statuto regolativo che, da un lato, ne rimette la rilevabilità alla sola eccezione della parte interessata, e dall'altro, la assimila, quanto alla deducibilità, al regime proprio delle nullità a regime intermedio, previsto dall'art. 182 c.p.p., con riguardo, in specie, alla previsione per cui se la parte vi assiste, l'inutilizzabilità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Esemplificativamente, è stata ritenuta non tempestiva la deduzione dell'inutilizzabilità da parte del difensore che, pur presente, e, quindi, assistendo all'atto, non l'aveva eccepita in occasione dell'incidente probatorio celebratosi ad indagini scadute, eccependola invece in un momento successivo, in occasione del riesame della misura cautelare quindi disposta nei confronti dell'allora indagato (cfr. Cass.pen., 22 dicembre 2009,n. 1586).

In ogni caso, in linea con la evidenziata ratio di garanzia sottesa alla previsione di un termine, sia pure prorogabile, alle indagini preliminari – ed alla connessa disciplina sanzionatoria degli atti tardivamente compiuti – l'inutilizzabilità comminata dall'art. 407, comma 3, c.p.p. non si applica ai procedimenti iscritti a carico di autore ignoto (Cass.pen., 25 marzo 2014 n. 20064; id.13 novembre 2008 n. 48104).