La guida in stato di ebbrezza non è particolarmente tenue se il tasso è alto e il conducente provoca un incidente stradale

04 Febbraio 2016

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata a colui che, conducendo un veicolo in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue elevato, provoca un incidente stradale?
Massima

La punibilità non può essere esclusa per la particolare tenuità del fatto se il conducente di un veicolo versa in stato di ebbrezza con un elevato tasso di alcool nel sangue e ha provocato un incidente stradale che ha messo in pericolo la sicurezza di più persone, anche se l'autore del fatto è un soggetto incensurato.

Il caso

Il tribunale di Bergamo, Sezione di staccata di Grumello del Monte, all'esito di giudizio abbreviato condannava Tizio per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis cod. strada, per aver condotto un'autovettura in stato di ebbrezza provocando un incidente stradale. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia ed avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. Dopo aver articolato nel ricorso vari motivi di impugnazione, il ricorrente depositava motivi nuovi con i quali richiedeva l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto in data successiva al deposito del ricorso.

La questione

La questione in esame è la seguente: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata a colui che, conducendo un veicolo in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue elevato, provoca un incidente stradale?

Le soluzioni giuridiche

La prima giurisprudenza formatasi all'indomani dell'introduzione del nuovo art. 131bis c.p. si è mostrata favorevole all'applicazione della causa di non punibilità al reato di guida in stato di ebbrezza.

Con una prima pronuncia, la suprema Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole prevista dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in ragione della motivazione offerta dal giudice di merito, che aveva affermato il mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa, valutata unitamente all'applicazione di una pena pari al minimo edittale, nel concorso degli altri presupposti di legge concernenti la pena detentiva astrattamente prevista e la mancanza di abitualità nel comportamento ascritto all'imputato (Cass. pen., Sez. IV, 1 luglio 2015 - 31 luglio 2015, n. 33821).

Più recentemente, affrontando apertamente la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza, la suprema Corte ha espressamente statuito che la previsione di soglie, quale ne sia la funzione all'interno della o rispetto alla fattispecie tipica, non è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto perché in ogni caso la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale, secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto (Cass. pen., sez. IV, 9 settembre 2005-2 novembre 2015, n. 44132).

La sentenza che si commenta pone un ulteriore tassello in questo mosaico, perché analizzando la possibilità di dichiarare non punibile ex art. 131-bis c.p. l'autore di una guida in stato di ebbrezza, afferma che l'elevato tasso alcolemico riscontrato nell'imputato e il pericolo insito nella sua condotta (avendo egli provocato in sinistro stradale) vanno in direzione assolutamente contraria rispetto ad un fatto che possa essere giudicato particolarmente tenue.

Osservazioni

La soluzione è pienamente condivisibile. Invero, i criteri di graduazione della gravità concreta della guida in stato di ebbrezza sono integrati soprattutto dall'entità della compromissione delle attitudini psico-fisiche di guida, desunta dalla concentrazione di alcool nel torrente ematico del guidatore, di talché più è elevato il tasso riscontrato, più il fatto si allontana da quella sfera di tenuità che consente di applicare la nuova causa di non punibilità. Inoltre, la provocazione di un incidente stradale rappresenta la concretizzazione di quel pericolo insito nel mettersi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di bevande alcoliche, con la conseguenza che il pericolo concreto ha raggiunto la sua massime espressione, essendo transitato nella sfera del danno.

Su un piano più generale, la sentenza in esame pone all'interprete la delicata questione dei rapporti fra particolare tenuità del fatto e i reati con soglia di punibilità (si pensi, ad esempio, ai reati tributari, societari, ambientali, di guida in stato di ebbrezza, all'art. 316-ter c.p., ecc.).

La presenza di soglie quantitative di rilevanza potrebbe, infatti, essere intesa come una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei fatti che si collocano al di sopra delle soglie stesse, incompatibile con l'istituto introdotto nell'art. 131-bis c.p.

In tal senso si sono orientati alcuni autori, che hanno ritenuto impraticabile un giudizio sull'entità dell'offesa per tale tipologia di reati, avendo già lo stesso legislatore provveduto a stabilire soglie quantitative di rilevanza.

La soluzione non convince in quanto confonde la funzione della soglia di punibilità, che non è quella di rendere il fatto offensivo, bensì tipico. In altre parole, il legislatore, fissando delle soglie di sbarramento, seleziona, nell'ambito dei comportamenti umani che intende punire, quelli che assumono un grado di offensività astratta tale da giustificare la sanzione penale. Tale selezione tipizza i comportamenti sopra soglia, estromettendo dall'alveo penale quelli che si collocano sotto i limiti, che risultano quindi atipici. La fissazione di soglie tecniche risponde quindi ad una scelta legislativa tesa alla formulazione delle fattispecie penali sulla base del canone dell'offensività in astratto.

La causa di non punibilità in esame ha, invece, la diversa funzione di rendere esenti da pena quei comportamenti tipici che, pur costituendo reato, non sono meritevoli di punizione per la loro scarsa offensività in concreto.

Non può escludersi quindi che anche la commissione di un reato con soglia di punibilità possa realizzarsi in concreto in modo particolarmente tenue. La soglia di punibilità, infatti, costituisce il quantum minimo di offesa oltrepassato il quale risulta integrato il reato; ma una volta superata tale soglia l'offesa è comunque graduabile e non è irragionevole distinguere a seconda che i limiti legali siano superati di poco oppure di molto.

Naturalmente, la sola ridotta entità del superamento della soglia non potrà rendere automatico il riconoscimento della nuova causa di non punibilità (pena, altrimenti, la neutralizzazione di fatto delle soglie legislative di rilevanza penale), essendo piuttosto necessario ponderare l'esistenza di elementi concreti ulteriori da valutare nell'ambito dei parametri di cui all'art. 131-bis c.p. al fine di condurre una valutazione complessiva del fatto (si pensi, ad esempio, alla conduzione, per pochi metri, di un veicolo, in modo regolare e a passo d'uomo, in una strada di campagna deserta, da parte di un soggetto incensurato al quale venga riscontrato un tasso di alcool nel sangue pari a 0,81 g/l.).

D'altra parte, va considerato che da tempo la giurisprudenza costituzionale ha affermato (in materia di detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore a quella per uso personale) che la valutazione del giudice circa la necessaria offensività in concreto della condotta ben può portare ad escluderne la rilevanza penale in caso di eccedenza accertata di modesta entità rispetto al limite-soglia.

Con l'art. 131-bis c.p., il legislatore consente quindi, pur in presenza di un superamento di un valore soglia che determina la rilevanza penale della condotta, che il fatto nel suo insieme possa essere ritenuto di particolare tenuità e, quindi, non punibile.

Tuttavia, un discorso a parte meritano i reati con soglie plurime di punibilità a cui corrispondono sanzioni di gravità crescente. È il caso della guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 cod. strada), per la quale il legislatore ha graduato la risposta sanzionatoria in ragione del tasso alcolemico riscontrato nel conducente, prevedendo tre autonome ipotesi di illecito di cui la prima di rilevo amministrativo (lettera a) e le altre due di natura penale (lettere b) e c)): mandare esente da pena per particolare tenuità del fatto un conducente a cui sia stato riscontrato un tasso di alcool nel sangue di poco superiore alla soglia di 1,5 g/l comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad un conducente colto alla guida di un veicolo con un tasso di poco inferiore alla medesima soglia, il quale dovrebbe rispondere del reato di cui alla lettera b) dell'art. 186 cod. strada, non potendo invocare la causa di non punibilità in ragione dell'entità del pericolo provocato.

Nel caso di particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 186, lett. c) cod. strada, all'imputato dovrebbe essere applicata la pena prevista dalla lettera b) della medesima norma, con la conseguenza che l'esenzione da pena ex art. 131-bis c.p. potrebbe aversi solo per i fatti rientranti nella prima soglia di punibilità, quella prevista dalla lettera b), ossia quella che traccia il confine inferiore dell'illecito penale.

Va aggiunto, però, che nella guida in stato di ebbrezza la predetta soglia non traccia il confine con la liceità perché a chi guida con un tasso di alcool inferiore a 0,8 g/l, ma superiore a 0,5 g/l, sono applicate le sanzioni amministrative di cui alla lettera a) dell'art. 186 cod. strada

Orbene, poiché il principio di legalità (art. 1, l. 689/1981) osta all'applicazione della sanzione amministrativa a chi realizza l'illecito penale, ancorché non punito perché valutato come lievemente offensivo, costui dovrà andare esente da qualsiasi conseguenza, anche amministrativa, con una evidente disparità di trattamento rispetto a chi ha commesso l'illecito amministrativo, comparativamente meno grave rispetto a quello penale.

In pratica, quando il legislatore costruisce le fattispecie con soglie progressive di punibilità nelle quali la più lieve è sanzionata in via amministrativa, pare essere più conveniente commettere il reato con una offesa esigua piuttosto che l'illecito amministrativo.

Rimane poi il dubbio sulla sorte delle sanzioni amministrative accessorie (come sospensione e revoca della patente). In una pronuncia (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 44132/2015) la suprema Corte ha ritenuto che esse sono applicabili anche in caso di declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; tuttavia, è lecito avanzare qualche dubbio, dato che la possibilità di applicare sanzioni accessorie non è prevista dall'art. 131-bisc.p., mentre l'art. 186 cod. strada pare legare alla condanna penale l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Tutte le perplessità evidenziate sopra hanno indotta la quarta Sezione penale, con due ordinanze depositate il 17 dicembre 2015, a rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool nel sangue.

Guida all'approfondimento

A. TRINCI, Particolare tenuità del fatto, Giuffrè, 2016

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