Decorrenza del termine di impugnazione della sentenza di patteggiamento e irrituale fissazione del termine per il deposito

06 Agosto 2015

Il dies a quo per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, decorre dal giorno di scadenza dello stesso come fissato dal giudice e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo.
Massima

Il dies a quo per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, decorre dal giorno di scadenza dello stesso come fissato dal giudice e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo.

Il caso

Il giudice per le indagini preliminari con sentenza ex art. 444 del 15 marzo 2013, applicava nei confronti di Tizio la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con pena sospesa, ed disponeva la confisca per equivalente dei beni in sequestro sino alla somma di 150.000,00 con restituzione del resto.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso (depositato in cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Monza in data 8 giugno 2013) il difensore di fiducia di Tizio lamentando l'eccessiva gravosità del quantum della disposta confisca per equivalente.

Nella requisitoria scritta il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: avuto riguardo al termine assegnatosi dal giudice, di quaranta giorni, con conseguente scadenza per il deposito della sentenza il 24 aprile 2013, il termine di quindici giorni per proporre l'impugnazione è iniziato a decorrere dal 25 aprile 2013, secondo la regola generale fissata dall'art. 172 c.p.p. (ovvero non computando il dies a quo) ed è dunque scaduto il nove maggio 2013. Ne discende che l'impugnazione presentata dalla difesa di Tizio in data 8 giugno 2013, ben oltre detto termine, risulta ampiamente tardiva, il che rende inammissibile il ricorso (comunque tale anche avuto riguardo al motivo di merito, laddove il quantum della confisca ha costituito oggetto specifico dell'accordo fra le parti, ratificato dal giudice, di tal che non v'è materia per nessuna illegalità della statuizione.

La questioni

La questione in esame è la seguente: da quando decorre il dies a quo per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito della sentenza?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza di applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare ha natura di provvedimento camerale, di tal che il termine di impugnazione è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio; termine che decorre, nel caso di indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione della sentenza, dalla comunicazione o notificazione ai soggetti legittimati a proporre impugnazione (Cass. pen., Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 5496; Cass. pen., Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 31395).

Riprendendo le considerazioni svolte in tali pronunce l'art. 448, comma 1, primo periodo, prevede che la sentenza di applicazione della pena debba essere immediatamente pronunziata, con motivazione dunque contestuale, previsione normativa che non legittima, neppure implicitamente, la possibilità di una motivazione riservata. L'impropria riserva di motivazione, ciò nonostante adottata dal giudice, non può di conseguenza, incidere sul termine di quindici giorni per l'impugnazione, dettato dall'art. 585, comma 1, lett. a), per tale tipo di sentenza; né può essere evocato il termine assegnato per le impugnazioni delle sentenze nei casi previsti dall'art. 544, perché nel caso di sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 448, comma 1, primo periodo, il ricorso all'art. 544 non è previsto. Una riserva irrituale di motivazione, così come di decisione, pur non potendo produrre alcuna nullità, costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione che non può mutare, al pari di qualsivoglia altra improprietà che attiene alla formazione del documento-sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione (Cass. pen., Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 5496). Nella ipotesi, come appunto quella di specie, in cui il giudicante si sia impropriamente assegnato un termine per il deposito della motivazione della sentenza non previsto ex lege, di cui nondimeno abbia dato comunicazione alle parti mediante lettura del dispositivo in udienza, il termine per impugnare non può che decorrere dalla scadenza, seppur irritualmente fissata dal giudice, per il deposito della sentenza stessa. Ciò a condizione che la sentenza sia poi effettivamente depositata entro la data stabilita nel dispositivo.

Osservazioni

Da quanto sopra si evince che, a fronte di una irritualità della procedura di manifestazione della decisione ascrivibile al giudicante, deve essere data attuazione a ciò che è statuito nel dispositivo di una sentenza.

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