I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali: da concorso di reati a reato complesso

13 Febbraio 2017

Qual è la natura giuridica del nuovo delitto di omicidio stradale? E quali le conseguenze in ordine alle sanzioni amministrative accessorie? Va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai sensi dell'art. 589, comma 3, c.p. vigente sotto la l. 24 luglio 2008 n. 125, in caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale ...
Massima

Va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai sensi dell'art. 589, comma 3, c.p. vigente sotto la l. 24 luglio 2008 n. 125, in caso di omicidio colposo o di lesione colposa e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p.

In caso di applicazione della nuova l. 23 marzo 2016, n. 41, invece, lo schema del reato complesso potrebbe emergere dalla nuova formula normativa, tanto per l'esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell'art. 589-bis c.p. successivi al primo, quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada.

Il caso

La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Gip del tribunale di Gorizia con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di cui: 1) agli artt. 61 n. 3 e 589, commi 2 e 3, nn. 1 e 4 c.p.; 2) all'art. 186, comma2, lett. c) e 2-biscod. strada; 3) agli artt. 590 e 583, comma 1, c.p. perché smodatamente in ebbrezza (con valori di alcolemia rilevati di 2,46 g/l e 2,34 g/l), circolando a velocità sostenuta in un centro abitato, privo di ogni controllo della guida, zigzagando e viaggiando contromano, con assoluto disprezzo per la altrui incolumità, aveva investito due ciclisti che procedevano regolarmente in fila indiana, uccidendo il padre e ferendo il figlio di otto anni.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando (tra le altre): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla disciplina dell'art. 84, comma 2, c.p. fra il reato sub 1) ed il reato sub 2) dell'imputazione.

La questione

La questione offre lo spunto per fare il punto sulla qualificazione della nuova fattispecie di omicidio stradale, introdotta dalla l. 23 marzo 2016 n. 41.

Il problema che si è posto in dottrina, fin dall'inizio, è stato quello di individuare, stante lo stratificarsi delle formulazioni del dettato normativo nella costruzione dell'omicidio stradale, lo specifico regime giuridico, oltre che il rapporto fra le fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada e le fattispecie aggravate recate dal codice penale.

Nello specifico, se si configuri un concorso di reati o un concorso apparente di norme, oppure se risulti integrata un'ipotesi di reato complesso; se, cioè, quel fatto che altrimenti costituirebbe autonomo reato contravvenzionale (previsto dal codice della strada), divenga elemento circostanziale, che resta assorbito nell'ipotesi di delitto aggravato che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato.

Le soluzioni giuridiche

Dall'attenta analisi della voluntas legis nella costruzione della nuova disposizione di cui all'art. 589-bis c.p. si ritiene che quei fatti, che altrimenti costituirebbero autonomi reati (previsti dal codice della strada), divengano elementi circostanziali, che restano assorbiti nell'ipotesi di delitto aggravato, il quale assume così il carattere di reato complesso ex art. 84 c.p. che, in quanto tale, deroga al concorso di reati, perché la legge unifica, in questa incriminazione, il disvalore di tutti i momenti dell'impresa criminosa costituita da più fatti-reato.

In tal senso, nonostante il diverso avviso di molte procure – che optano, aprioristicamente, per l'approccio iper-repressivo derivante dall'applicazione del cumulo “a castelletto” del groviglio di qualificazioni multiple – si orientano anche le attente linee-guida adottate dai procuratori di Bergamo e di Genova.

La nostra tesi, sembra aver trovato conferma nel ragionamento portato avanti nella sentenza in commento.

La IV Sezione, innanzitutto, ribadisce la propria giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 589 c.p. previgente, secondo la quale, in caso di omicidio colposo e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, non si configura un'ipotesi di reato complesso ma un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 84 c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3359 e Cass. pen.,Sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441). In tale ultimo arresto, la Corte, aveva osservato che la circostanza aggravante prevista dall'allora vigente comma 3 dell'art. 589 c.p. non riguardava solo i conducenti di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica ma anche tutti quei soggetti i quali pur non direttamente impegnati nella fase della circolazione intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada; ad esempio: 1) il pedone, in relazione all'art. 190 cod. strada; 2) il soggetto responsabile della predisposizione – e del controllo in loco delle misure di protezione e delle adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada, in relazione all'art. 21 cod. strada ed all'art. 31 reg. cod. strada; 3) l'istruttore di guida, in relazione all'art. 122 cod. strada. Ulteriore argomento ostativo alla configurabilità del reato complesso è la diversità del bene giuridico tutelato dalle norme di riferimento, posto che i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. tutelano la vita e l'incolumità individuale, mentre le contravvenzioni ex artt. 186, comma 2, lett. c) e 187 cod. strada sono reati di pericolo.

In relazione alla nuova ipotesi di omicidio stradale aggravate dall'uso di sostanze, invece, le cose cambiano: l'impostazione data dal Legislatore alle fattispecie aggravate di cui agli artt. 589-bis, commi 2, 3 e 4 c.p., grazie allo specifico richiamo costruito sul proprium delle fattispecie contravvenzionali del codice della strada, si riferisce solo a chi si ponga alla guida di un veicolo a motore. Ne deriva che la nuova formula potrebbe integrare l'ipotesi di reato complesso.

Osservazioni

La cautela della Corte nell'utilizzare il condizionale non ha, sotto il profilo giuridico, ragion d'essere. Infatti, se così non fosse, avremmo che – questa volta sì – in relazione all'idem factum storico-naturalistico, al soggetto verrebbe ascritta, per ben due volte – in violazione di quell'elementare esigenza razionale ed equitativa recata dal principio generale del ne bis in idem sostanziale – la responsabilità per guida in stato di ebbrezza (o di alterazione da stupefacenti): una, quale circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale dell'omicidio stradale e, l'altra, quale reato contravvenzionale previsto dal codice della strada. Ai sensi dell'art. 84 c.p., il reato complesso è configurabile quando la legge considera come elemento costituivo (dando luogo ad un autonomo titolo di reato; c.d. ipotesi speciale o di primo tipo), o come circostanza aggravante (lasciando inalterato il titolo del reato-base; c.d. ipotesi circostanziata o di secondo tipo) un fatto che costituirebbe, per sé stesso, reato.

La citata cautela, invece, può aver rilievo in considerazione di quanto già osservato dalla Corte al punto 6.4 della citata sentenza 46441/2012: nel caso di sentenza di condanna […] (è previsto), l'obbligo per il giudice – per il reato di guida in stato di ebbrezza nell'ipotesi di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della strada[…] – di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato […] Poiché, nel caso di reato complesso, il reato assorbito perde la sua autonomia, nell'ipotesi di delitto di omicidio colposo […] commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto, alla guida di un veicolo, in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 […], l'assorbimento del reato contravvenzionale farebbe venir meno - ove si ritenesse configurabile appunto il reato complesso – la confisca obbligatoria, mancando una tale previsione […] Per cui ne deriverebbe la conseguenza che detta rigorosa sanzione amministrativa accessoria, obbligatoria in presenza della sola contravvenzione […] perderebbe tale connotazione di obbligatorietà addirittura nel caso di eventi drammatici.

Sebbene il problema, di non poco momento, sia reale – l'assenza di disciplina riguarda anche il fermo amministrativo del veicolo e la decurtazione dei punti dalla patente – non si ritiene consentito, per la sua soluzione, l'intorbidamento del principio di legalità, sol perché la norma in esame – avendo dimenticato uno specifico richiamo – non sia dotata di sufficiente tassatività e determinatezza: nulla poena sine lege stricta.

Guida all'approfondimento

PICCIONI e AA.VV., Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza,VI edizione, Rimini, 2016;

PICCIONI, Codice della Strada per l'Udienza, con normativa complementare selezionata, in Altalex, 2016;

PICCIONI, L'omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016 n. 41- Torino, 2016.

PICCIONI, I Reati Stradali, Giuffrè, 2017, in corso di pubblicazione.

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