Estradizione dall'estero: preclusioni e limiti dell'incidente di esecuzione in materia di Mae e di violazione della clausola di specialità
15 Giugno 2017
Massima
Nell'ambito dell'istituto dell'estradizione dall'estero non possono essere poste, nell'incidente di esecuzione, questioni relative alla legittimità del mandato d'arresto europeo né possono essere formulate quelle deducibili (ovvero, già dedotte) in sede di cognizione, in merito alla violazione della clausola di specialità Il caso
In seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla procura generale la difesa dell'imputato condannato propone incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d'appello (per poi farne oggetto, successivamente, di ricorso in sede di legittimità in seguito al rigetto da parte di quest'ultima), eccependo che:
La questione
Nella complessa vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte – già in precedenza intervenuta nell'ambito della stessa, sebbene su aspetti solo in parte diversi (Cass., I, n. 13417/2014) – si sono dovute affrontare due questioni che, spesso, si presentano nella prassi allorquando il mandato d'arresto europeo trova esecuzione in merito a situazioni nelle quali la consegna parziale ingenera equivoci riguardo al rispetto della clausola di specialità. L'art. 721 c.p.p., difatti, nel dettare il principio di specialità in materia di estradizione dall'estero vieta ogni tipo di restrizione (sia cautelare che definitiva) «per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa» fatte salve due eccezioni: quella in cui lo Stato estero abbia prestato un espresso consenso allo svolgimento del giudizio (situazioni queste in cui rientrano le cd. estensioni attive delle consegne già in corso, a volte fatte oggetto dell'emissione di un mandato d'arresto supplementare), ovvero quella in cui il soggetto interessato, pur avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio italiano entro quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione o che, dopo averlo fatto, vi sia volontariamente rientrato. Ed è proprio in relazione a tali situazioni che si vanno ad innestare le questioni proposte nella decisione qui commentata dovendosi stabilire se esse ove eccepite (o non dedotte) in sede di cognizione, sia relativamente alla violazione della clausola di specialità che riguardo alla legittimità del mandato d'arresto, possano essere riesaminate, o meno, nell'incidente di esecuzione fissato ex artt. 666 e 670 c.p.p. (aventi ad oggetto questioni sul titolo esecutivo).
Le soluzioni giuridiche
I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, richiamandosi a precedenti letture delle Sezioni unite, hanno riaffermato i seguenti principi di diritto:
Osservazioni
Le soluzioni adottate dai giudici di legittimità si inseriscono nel solco consolidato dell'insegnamento secondo cui il giudice dell'esecuzione, laddove investito dalle richieste delle parti, è tenuto ad interpretare il giudicato ed a renderne espliciti contenuti e limiti ricavando, dalla decisione irrevocabile, tutti gli elementi utili ai fini dell'esame dell'istanza sottopostagli, ivi compresi quelli non chiaramente espressi. In linea generale, il giudice dell'esecuzione non può incidere il giudicato neanche quando esso contenga valutazioni erronee o discutibili né per nullità – anche ove esse fossero assolute ed insanabili – verificatesi nel corso del giudizio di cognizione dovendo le questioni da far valere dinanzi allo stesso riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione. Tale preclusione assume connotazioni ancor più rigorose in relazione al mandato d'arresto europeo, il quale, attesa la sua natura, non può essere oggetto di alcuna impugnazione nell'ambito del diritto interno né nella sua intrinseca qualità di atto di impulso processuale, in quanto solo relativamente al provvedimento restrittivo che lo presuppone sono esperibili tutti i rimedi impugnatori, né nel suo sviluppo esecutivo all'estero – esulando quest'ultimo dalla giurisdizione nazionale . In relazione a quest'ultimo, difatti, occorre sottolineare come sia il mandato d'arresto europeo che la sua eventuale estensione attiva (di consegna) esauriscono la loro impugnabilità nella procedura innestata dinanzi allo Stato richiesto : è solo, difatti, nell'apposito procedimento previsto per la loro esecuzione, secondo le regole, le forme ed i tempi previsti dal relativo ordinamento, che potranno essere fatti valere tutti gli eventuali vizi che lo riguardano. Del resto ove così non fosse si determinerebbe un concreto pericolo di un conflitto tra giurisdizioni nazionali, in pieno dispregio del rispetto della sovranità degli Stati contraenti cui, invece, l'istituto dell'estrazione deve tendere. Da tali considerazioni si ricava che il perimetro decisionale attribuito all'incidente di esecuzione esclude ogni possibile approfondimento, nel corso di esso, in merito ai contenuti ed alle formalità del mandato d'arresto europeo: quest'ultimo, difatti, non solo non è ivi riesaminabile, nei suoi aspetti formali ed esecutivi ma, già nel corso dell'intero giudizio, non è impugnabile sotto il duplice profilo sopra dettagliatamente rappresentato. Così come è possibile contestare in sede interna, dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana, soltanto il titolo su cui si fonda il mandato, e mai direttamente quest'ultimo, così lo stesso, trattandosi di un atto consequenziale, specificamente indirizzato all'autorità estera in funzione dell'attivazione, da parte della medesima, della procedura di esecuzione, vedrà tutte le questioni ad esso afferenti trovare sede e legittimazione soltanto nella giurisdizione di quello Stato, e senza che esse possano poi essere rimesse di nuovo in circolo in sede di cognizione, o addirittura essere “recuperate” a mezzo dell'incidente di esecuzione. Di valenza processuale diversa è, invece, l'incidenza della violazione della clausola di specialità di cui è possibile (e dovuta) la deducibilità in sede di cognizione ma una volta non proposta, ovvero proposta e decisa senza conseguenza invalidanti, non può essere nuovamente fatta valere (o fatta valere per la prima volta) in sede di esecuzione. Essa, difatti, costituisce una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione penale per cui la sua disamina deve, necessariamente, trovare spazio nell'ambito dell'intero giudizio (di merito e di legittimità) con la conseguenza che laddove risulti carente è nel corso dello stesso che essa va eccepita ed eventualmente sanzionata mentre tutte le volte in cui la parte è acquiescente oppure pur avendola proposta se la vede rigettata non potrà nuovamente farla oggetto d'esame nell'incidente di esecuzione, attesi i rigorosi confini decisionali dettati per lo stesso. L'eventuale violazione della clausola di specialità (melius, la carenza della condizione di procedibilità dell'azione penale secondo i dettami di cui all'art. 721 c.p.p.) non comporta l'inesistenza della sentenza, ragion per cui il carattere di irrevocabilità che quest'ultima assume all'esito del giudizio non può essere rimesso in discussione dall'incidente di esecuzione. Quello maturato, difatti, è un error in procedendo che deve trovare la sua esperibilità, ed i suoi rimedi, in sede di cognizione ma una volta che quest'ultima è esaurita, con il passaggio in giudicato della sentenza, essa non può trovare “altro” spazio di valutazione a mezzo della proposizione di elementi nuovi ovvero di elementi già esistenti, ma non conosciuti dalle parti. La configurazione della clausola di specialità prevista dall'art. 721 c.p.p. come condizione di procedibilità dell'azione penale comporta in caso di violazione della stessa, nel corso dello sviluppo processuale, nullità o inutilizzabilità degli atti ma una volta che la pronuncia di merito acquisisce autorità di cosa giudicata quest'ultima non può ritenersi inesistente. L'irrevocabilità sana i vitia in procedendo, tant'è che per essi è sbarrata la possibilità della revisione, ragion per cui dovendo il giudice dell'esecuzione limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo va esclusa la possibilità di dedurre, in sede d'incidente ex artt. 666-670 c.p.p., la questione riguardante la violazione della clausola di specialità, a prescindere dal fatto che essa non sia stata eccepita ovvero che lo sia stata ma senza successo. |