Espulsione per reati di terrorismo internazionale e CEDU

13 Luglio 2015

La Corte europea per i diritti umani ha stabilito che quando l'esecuzione di provvedimenti di espulsione giudiziaria verso un determinato Paese viola l'art. 3 della CEDU, per il rischio di attuazione di pene o trattamenti inumani o degradanti, è compito di ogni organo giurisdizionale nazionale adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un'appropriata misura di sicurezza, diversa dall'espulsione, e ciò fino a quando non sopravvengano fatti nuovi che facciano venire meno la situazione di allarme.
Massima

La Corte europea per i diritti umani ha stabilito che quando l'esecuzione di provvedimenti di espulsione giudiziaria verso un determinato Paese viola l'art. 3 della CEDU, per il rischio di attuazione di pene o trattamenti inumani o degradanti, è compito di ogni organo giurisdizionale nazionale adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un'appropriata misura di sicurezza, diversa dall'espulsione, e ciò fino a quando non sopravvengano fatti nuovi che facciano venire meno la situazione di allarme.

Il caso

La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui gli imputati erano stati condannati per essersi associati allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo, in Italia e all'estero, nell'ambito di un'organizzazione internazionale, localmente denominata con varie sigle, operante su un complessivo programma criminoso, condiviso con organizzazioni similari attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, finalizzato alla preparazione ed esecuzione d'azioni terroristiche in un progetto di "Jihad".

Le sentenze di condanna hanno applicato agli imputati anche la misura di sicurezza personale dell'ordine di espulsione giudiziaria dal territorio dello Stato. Avverso detta espulsione è stato proposto ricorso, accolto dalla Corte Europea dei diritti umani con la motivazione che la Tunisia, Paese di destinazione degli espulsi, all'epoca non offriva garanzia di rispetto dei diritti umani fondamentali. Con la sua pronuncia la Corte Europea ha anche ordinato al Governo italiano di "non procedere all'espulsione del ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine, al fine di non pregiudicare l'esito del procedimento”, avvertendo che il mancato rispetto della decisione, attraverso l'esecuzione dell'espulsione, avrebbe costituito autonoma violazione della Convenzione per la quale l'Italia avrebbe potuto incorrere in una condanna ulteriore.

Successivamente gli imputati, davanti alla Corte di Cassazione, hanno anche impugnato la sentenza di condanna ed il capo relativo all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

La questione

La questione in esame è la seguente: il valore collettivo della protezione della sicurezza nazionale, che viene in primo piano nel reato di terrorismo internazionale, prevale o recede rispetto al principio sancito dall'art. 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo di salvaguardia del diritto individuale alla vita ed all'integrità personale dell'imputato di detto reato allorché l'espulsione nel Paese di provenienza ponga in pericolo detto diritto?

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza in commento si è pronunciata sul rapporto tra l'espulsione giudiziaria emessa a seguito di una sentenza di condanna per il reato di terrorismo internazionale ed il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione ritenendo prevalente il secondo.

I principi essenziali della sentenza n. 20514 del 2010 sono i seguenti:

a) adesione all'orientamento consolidato della Corte Europea per i diritti umani di far prevalere il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti detentivi degradanti in forza dell'art. 3 della CEDU su qualsiasi altro diritto come quello della sicurezza nazionale e dell'incolumità collettiva (vedi il richiamo, proprio con riferimento alla Tunisia, alla sentenza del 28 febbraio 2008, della Grande Camera della Corte Europea, nel caso Saadi c. Italia);

b) obbligo del giudice italiano di conformarsi alle decisioni di merito della Corte Europea circa l'esistenza del pericolo grave ed irreparabile per l'adozione della misura provvisoria di sospensione dell'espulsione ai sensi dell'art. 46 della CEDU;

c) obbligo di osservanza della decisione provvisoria di sospensione dell'espulsione della Corte Europea anche da parte della magistratura di sorveglianza che a fronte di una sentenza irrevocabile nel momento in cui deve eseguire l'espulsione ha l'obbligo di valutare la sostituzione di detta misura di sicurezza con altra che rispetti l'art. 3 della CEDU che vieta la sottoposizione a tortura, a pena o trattamento inumani o degradanti.

Osservazioni

La sentenza n. 20514 del 2010 della Corte di Cassazione delinea l'obbligo per il giudice comune di sospendere l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero verso un Paese che esponga il condannato al rischio di torture o trattamenti umani degradanti, in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti umani secondo il criterio dell'interpretazione conforme.

Il problema che si pone in concreto è che secondo detta pronuncia il bilanciamento degli interessi in conflitto (diritto individuale del condannato a non essere sottoposto a trattamenti disumani da un lato e sicurezza dello Stato e della collettività dall'altro) è già fissato dalla Corte Europea e non consente alcun margine di valutazione al giudice comune.

Da ciò dovrebbe derivare, come conseguenza, che per qualsiasi giudice italiano che sia tenuto a deliberare decisioni che comportano l'espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero,diventano obbligatorie oltre che la verifica soggettiva della sua pericolosità sociale attuale, anche il rispetto dell'art. 3 della Convenzione europea per i diritti umani in relazione al Paese di provenienza del soggetto espulso attraverso accertamenti sulle situazioni legislative e politiche emergenti dai rapporti di organizzazioni internazionali affidabili come Amnesty International, Human Rights Watch, ecc. o di altre istituzioni internazionali.

Guida all'approfondimento

R. Barberini, L'espulsione dello straniero a rischio tortura: una sentenza della Cassazione riletta alla luce degli sviluppi giurisprudenzialli - nazionali ed internazionali – successivi, in Cass. pen., 6, 2012, 2225

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