Arresti domiciliari con braccialetto elettronico: un inutile optional?
13 Novembre 2015
Massima
Il giudice non può vincolare l'applicabilità della misura domiciliare alla concreta disponibilità dei dispositivi di controllo, in quanto la novella ha quale finalità solo quella di imporre al giudice una valutazione rafforzata laddove opera la scelta di applicare la misura cautelare maggiormente afflittiva della custodia in carcere.
Il braccialetto elettronico rappresenta una cautela che non viene adottata ai fini dell'adeguatezza della misura domiciliare. Trattandosi di una procedura di controllo da parte della polizia giudiziaria l'attivazione del dispositivo elettronico non rappresenta una prescrizione che inasprisce la misura. La recente novella, introdotta dal comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., non ha inteso introdurre una “nuova” misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico).
Il caso
L'indagata, ristretta in carcere, per l'omicidio del convivente, si vede concedere dal tribunale del riesame la misura degli arresti domiciliari con il controllo del dispositivo elettronico previsto dall'art. 275-bis, comma 1, c.p.p. In sede di ricorso di legittimità la difesa dell'indagata lamenta sia la circostanza che il tribunale del riesame avrebbe erroneamente subordinato la scarcerazione dell'indagata all'applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico ed alla disponibilità da parte della polizia giudiziaria dello stesso e sia che, in ragione di tale inefficienza amministrativa, dopo oltre quindici giorni dalla emissione il provvedimento di sostituzione non è stato eseguito per la indisponibilità del dispositivo elettronico di controllo. (Al momento della decisione della Cassazione la misura domiciliare è stata nel frattempo eseguita, come risulta dal certificato aggiornato del D.A.P.).
La questione
Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico L'art. 275-bis c.p.p. é stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 4/2001, cui ha fatto, immediato seguito, per le modalità di installazione ed uso, il d.m. 2 febbraio 2001. L'applicabilità delle particolari modalità di controllo sancite dall'art. 275-bis c.p.p. – che consistono più che in un edulcorato braccialetto elettronico da porre al polso del detenuto in un'assai più prosaica cavigliera con cinturino (vedi allegato I del d.m. cit.)
Mentre per il mancato consenso dell'imputato a sottoporsi alle particolari modalità di controllo elettronico il legislatore ha sancito che il giudice con lo stesso provvedimento che ha concesso la misura domiciliare prevede l'applicazione della misura della custodia in carcere nulla ha stabilito per il caso in cui l'accertamento da parte della polizia giudiziaria sulla disponibilità dei presidi si concluda negativamente. Con la legge 47/2015 l'intervento del legislatore non è andato a modificare l'art. 275-bis c.p.p. bensì ha introdotto nell'ambito dei criteri di scelta delle misure di cui all'art. 275 c.p.p. (c.d. principio di gradualità) il comma 3-bis stabilendo che Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bisc.p.p., comma 1. Se, in precedenza, il giudice tutte le volte in cui intendeva applicare o mantenere la misura della custodia in carcere non doveva motivare riguardo all'adeguatezza delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. con l'introduzione della novella appena citata egli dovrà, sempre, sia in sede applicativa che modificativa, specificamente esporre le ragioni per cui le ritiene non adeguate a salvaguardare le esigenze di cautela ravvisate. L'obbligo di motivazione da parte del giudice sugli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, primo comma, c.p.p. sussiste, quindi, sia (in negativo) quando si applica la custodia in carcere (spiegando la inidoneità dei presidi elettronici a salvaguardare le esigenze cautelari) e sia (in positivo) quando si dà ingresso alla misura domiciliare, esponendo le ragioni per le quali esse sono utili al contenimento delle cautele. Per quanto paradossale possa apparire, attesa l'implicita volontà del legislatore, proprio la criminalità economica e quella dei c.d. colletti bianchi (rispetto ai reati predatori imprescindibilmente legati a modalità che necessitano della sola libertà di locomozione), paiono avere più difficoltà a vedersi aperto tale varco cautelare essendo, di sovente, ad esse connesse ragioni di cautela (probatoria e/o di recidiva) legate alla poliedrica possibilità dei collegamenti telematici a mezzo delle linee telefoniche, quest'ultime indispensabili per l'installazione dei presidi elettronici di controllo.
Il braccialetto elettronico : un inutile optional ? Il malfondato ed ottimistico affidamento del legislatore sulla capacità dell'esecutivo (evidentemente non sufficientemente ponderata in sede deliberativa) a fornire mezzi adeguati per l'esecuzione degli arresti domiciliari con cavigliera elettronica ha creato un pericoloso corto circuito in quanto se da un lato l'obiettivo di abbattere il sovraffollamento delle carceri confidava in tale tipo di misura dall'altro le autorità giudiziarie si scontrano quotidianamente sulla certificata indisponibilità dei presidi di controllo. Il prezzo di tale palese disparità tra i desideri del legislatore e le capacità economiche dell'esecutivo vanno così a riverberarsi sul detenuto, trattenuto in carcere a fronte di una prognosi di adeguatezza della misura domiciliare con presidio elettronico di controllo. Le soluzioni giuridiche
Sono stati affermati, dai supremi giudici di legittimità, nella decisione in commento, i seguenti principi di diritto : L'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e la scarcerazione non possono essere subordinate al verificarsi di un presupposto, la disponibilità e la effettiva attivazione da parte dell'autorità preposta al controllo del dispositivo elettronico, il quale altro non è che una modalità esecutiva della misura domiciliare. La previsione del comma 1 dell'art. 275-bis c.p.p. secondo la quale il giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve intendersi nel senso che, una volta valutata la adeguatezza della misura domiciliare secondo i criteri di cui all'art. 275 c.p.p., il detenuto dovrà essere controllato con i mezzi ordinari se risulti la indisponibilità degli strumenti elettronici. Osservazioni
La prima osservazione da svolgere è di ordine sistematico.
La norma di cui all'art. 275-bis c.p.p., in seguito alla legge 47/2015, non ha ricevuto alcuna innovazione.
Tale articolo prevede, in caso di dissenso del soggetto che si deve sottoporre all'installazione del controllo elettronico, che il giudice, con lo stesso provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere, così sottolineandosi che, pur in presenza di una prognosi di adeguatezza della misura domiciliare, la stessa non può trovare ingresso perché la condizione sospensiva (cioè, la volontà del soggetto da controllare) non è maturata.
Ad analogo meccanismo di ripristino il legislatore non ha sottoposto l'altra condizione sospensiva, – e cioè l'accertamento a mezzo della polizia giudiziaria della disponibilità dei presidi, accertamento cui l'autorità giudiziaria deve necessariamente attendere – in quanto non era assolutamente prevedibile che si disponesse una forma di tutela della collettività senza che ve ne fosse in concreto la praticabilità da parte dello Stato. In tutti e due i casi e non solo nel caso in cui non c'è il consenso del detenuto, si è in presenza di una prognosi di adeguatezza della misura domiciliare e per entrambi il legislatore ha sancito due diverse condizioni sospensive la cui complementare soddisfazione è posta a fondamento dell'esecuzione della stessa.
Rendere recessiva l'una condizione e non l'altra – come fatto nella sentenza in commento – in nome della prognosi positiva sull'adeguatezza della misura domiciliare non è condivisibile perché entrambe pongono quest'ultima a loro fondamento.
Ancor meno avallabile appare poi l'interpretazione secondo cui l'accertamento della disponibilità dei presidi elettronici ove negativo vada convertito in quello ordinario di cui all'art. 284, comma 4, c.p.p. Quest'ultima opzione, difatti, oltre a somigliare molto ad un'interpretazione autentica, invero monopolio del legislatore, con il declassare i controlli elettronici a mera modalità esecutiva della misura domiciliare, corre il rischio di indurre i giudici di merito a schiacciare la loro prognosi di adeguatezza unicamente sul tipo di misura (arresti domiciliari o custodia in carcere) non avendo i presidi di cui all'art. 275-bis, comma 1, c.p.p. più alcun “peso”. Il ragionamento dei giudici di legittimità, che trova addentellati anche in precedenti e conformi pronunce (Cass. pen., Sez. II, n. 520/2015; Cass. pen., Sez. II, 6505/2015; Cass. pen., Sez.III, 7421/2015; Cass. pen., Sez. II, n. 28115/2015;), svincola totalmente la disciplina delle particolari modalità di controllo da quella dei criteri di scelta delle misure. Invero, come già sopra sottolineato, con la novella ex legge 47/2015 non è stato innovato l'art. 275-bis c.p.p. bensì l'art. 275 c.p.p., il quale presidia la prognosi di gradualità. Il principio generale in tema di gradualità delle misure cautelari personali da applicare (art. 275, comma 1, c.p.p.) ha ad oggetto la specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, parametro, per nulla casualmente, richiamato anche dall'art. 275-bis c.p.p. laddove sancisce che il giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ebbene, a sancire l'ingresso di una vera e propria misura cautelare “nuova”, – e non una mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari -, è proprio il legislatore allorché obbliga il giudice sia nel dar luogo all'applicazione della custodia cautelare in carcere e sia nel caso in cui disponga l'applicazione di quella domiciliare con presidio elettronico a motivare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea/idonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, c.p.p. La misura degli arresti domiciliari ha due diverse declinazioni di controllo : quella ordinaria di cui all'art. 284, comma 4, c.p.p. che scatta ope legis e quella “straordinaria” di cui all'art. 275-bis c.p.p. che necessita di un apposito meccanismo garantito di applicazione, con la conseguenza che dovendo in quest'ultimo caso la prognosi di adeguatezza tenere conto della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto la concessione della stessa è strettamente connessa a tale incisiva e pregnante analisi. L'escamotage pragmatico adoperato dai giudici di legittimità di svilire le modalità di controllo elettronico a mero optional disconosce totalmente non solo il dato normativo ma anche la prognosi di specifica adeguatezza della misura “degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, c.p.p.”, prognosi che in alcun modo può essere assimilata a quella degli arresti domiciliari con i controlli ordinari di cui all'art. 284, comma 4, c.p.p. Non è affatto vero, infine, che la novella è stata introdotta solo per un'esigenza rafforzativa dell'applicazione della custodia cautelare in carcere in quanto l'obbligo di motivazione sussiste anche quando il giudice decide di applicare gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, c.p.p. salvo che le ritenga non necessarie. |