Anche Totò Riina ha diritto ad una “morte dignitosa”

14 Giugno 2017

Sta suscitando molto clamore la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna, il quale aveva respinto l'istanza del capo di Cosa nostra, Salvatore Riina, al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. nel carcere di Parma, che chiedeva il differimento della pena ex art. 147 n. 2 c.p. ...
Massima

Il tribunale di sorveglianza, richiesto del differimento della pena o della detenzione domiciliare “umanitaria”, deve accertare sia la compatibilità della detenzione con le condizioni cliniche del detenuto, sia il rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del senso di umanità della pena e del diritto alla salute.

Il caso

Sta suscitando molto clamore la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna, il quale aveva respinto l'istanza del capo di Cosa nostra, Salvatore Riina, al regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. nel carcere di Parma, che chiedeva il differimento della pena ex art. 147 n. 2 c.p. per “grave infermità fisica” o la detenzione domiciliare “umanitaria” a norma dell'art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit.

Va preliminarmente chiarito, anche se è ovvio, che la Suprema Corte non ha deciso la scarcerazione di Riina, decisione che spetta al tribunale di sorveglianza, per cui la Corte di cassazione ha soltanto ribadito un principio di diritto pacifico in giurisprudenza e cioè che il tribunale di Bologna, viste le gravi condizioni di salute del detenuto, deve motivare meglio la sua decisione sul differimento della pena, sulla detenzione domiciliare o sul loro rigetto. Probabilmente è solo la notorietà del condannato, conosciuto come “il capo dei capi”, ad avere richiamato l'attenzione dei mass-media sulla pronuncia.

La questione

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, da una parte, aveva riconosciuto le gravissime condizioni di salute in cui versa Riina ma, dall'altra, aveva negato la sussistenza dei presupposti per il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p., escludendo sia l'incompatibilità della detenzione con le condizioni cliniche del detenuto, sia il superamento dei limiti imposti dal rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del senso di umanità della pena e del diritto alla salute.

a) La suprema Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza del tribunale bolognese sia carente di motivazione, ed a tratti anche contraddittoria, sia per quanto riguarda l'asserita compatibilità del regime carcerario con le condizioni del detenuto, sia per quanto attiene il rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla salute.

Tale carenza di motivazione emergerebbe da una valutazione del tribunale bolognese, definita soltanto parziale, limitata alla trattabilità delle patologie in ambito carcerario, e che avrebbe omesso di considerare il «complessivo stato morboso del detenuto e le sue generali condizioni di scadimento fisico», in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario non deve ritenersi limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un'esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria (in questo senso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2016, M.F., n. 54448;Cass., Sez. I, 24 gennaio 2011, Buonanno, n. 1668; Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, Aquino, n. 22373). Secondo i giudici romani, in presenza di patologie implicanti un significativo scadimento delle condizioni generali e di salute del detenuto, il giudice di merito deve verificare, motivando adeguatamente sul punto, se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena. Occorre perciò aver riguardo non tanto alla trattabilità delle singole patologie, ma alla valutazione complessiva dello stato di logoramento fisico in cui versa il soggetto, sovente aggravata anche da altre cause non patologiche come, nel caso di specie, la vecchiaia. Infatti, con particolare riferimento all'età avanzata del detenuto, la suprema Corte ha in passato avuto occasione di affermare che il giudice di merito ha un obbligo di specifica motivazione sul punto, incidendo inevitabilmente l'età del predetto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. penit. in tema di umanità delle detenzione e diritto alla salute (Cass., Sez. I, 13 luglio 2016, Di Giacomo, n. 52979; Cass., Sez. I, 1 dicembre 2015, Petronella, n. 3262).

b) La Suprema Corte ritiene che il tribunale bolognese non si sia attenuto ai suesposti principi giacché l'ordinanza impugnata non spiega in che modo è pervenuta a considerare il mantenimento in carcere compatibile con le molteplici funzioni della pena e con il senso di umanità che essa deve rispettare e non abbia invece applicato la detenzione domiciliare ad un «soggetto ultraottantenne, affetto da duplice neoplasia renale, con una situazione neurologica altamente compromessa, tanto da essere allettato con materasso antidecubito e non autonomo nell'assumere una posizione seduta, esposto, in ragione di una grave cardiopatia ad eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili». Proprio in ordine alla possibilità di decesso del detenuto, l'ordinanza bolognese la definisce una condizione di natura, comune a tutte le persone anche non detenute, considerandola pertanto una circostanza neutra ai fini della valutazione del senso di umanità richiesto dalla Costituzione nell'espiazione della pena. Il Supremo Collegio afferma, al contrario, il diritto di morire dignitosamente che deve essere assicurato al detenuto, proprio in forza degli artt. 27, comma 3, Cost. e 3 Cedu, per cui il provvedimento di rigetto del differimento dell'esecuzione della pena e della detenzione domiciliare deve essere specificamente motivato sul punto.

c) Secondo la suprema Corte, la motivazione dell'ordinanza bolognese sarebbe anche affetta da intrinseca contraddittorietà perché, da una parte, afferma la compatibilità dello stato di detenzione di Riina con le sue condizioni di salute, ma, dall'altra, riconosce espressamente le “deficienze strutturali della Casa di reclusione di Parma ove il medesimo è ristretto” ritenendole irrilevanti ai fini della valutazione, mentre avrebbe dovuto decidere dopo aver disposto accertamenti sulla compatibilità, in concreto, della struttura carceraria (nella specie, per l'eventuale disponibilità di un letto rialzabile) con le condizioni di salute del detenuto, per valutare, nella fattispecie specifica, il superamento o meno di quel livello di dignità dell'esistenza che anche in carcere deve essere assicurato.

d) Infine, la Corte di cassazione ravvisa carenza di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, pericolosità che impone l'inderogabilità dell'esecuzione della pena soltanto se eccezionale ed attuale. I giudici romani, pur riconoscendo l'altissima pericolosità del detenuto e il suo indiscusso spessore criminale, ritengono che l'ordinanza bolognese non spieghi, con motivazione adeguata, come tale pericolosità possa essere attuale, in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico. Ritiene la Corte che le eccezionali condizioni di pericolosità debbano essere basate su precisi argomenti di fatto, rapportati all'attuale capacità del detenuto di porre in essere, pur nelle precarie condizioni fisiche in cui si trova, azioni idonee in concreto ad integrare il pericolo di recidivanza.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione invoca una morte dignitosa anche per detenuti come Riina, che non significa diritto di morire in libertà (si pensi al noto boss Provenzano, che pur in gravi condizioni fisiche, è morto in cella). Infatti, visto che la nostra legge ammette l'ergastolo, è ovvio che possa accadere che il detenuto muoia in carcere: ciò che la Corte di cassazione esige è una morte in carcere senza offesa alla dignità dell'uomo e con la garanzia della adeguata assistenza sanitaria.

Com'è noto, infatti, l'art. 27, comma 3, Cost. prescrive che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, mentre per l'art. 3 Cedu nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumano o degradanti e quindi impongono di assicurare la dignità della persona nell'esecuzione della pena.

In ordine ai criteri di selezione tra rinvio dell'esecuzione e detenzione domiciliare, la giurisprudenza è costante nel distinguere tra rinvio dell'esecuzione della pena e detenzione domiciliare, nel senso di affermare che la detenzione domiciliare, come le altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena di cui agli artt. 146 e 147 c.p. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità, con la conseguenza che, di fronte ad una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice debba valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Quando, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, dovrà trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non avranno presentato le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedono i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47-ter comma 1 lett. c) ord. penit., potrà essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione. Si è anche precisato che, ai fini della concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena rileva unicamente la patologia fisica del detenuto, in quanto, ai sensi dell'art. 148 c.p., la malattia di tipo psichico, ove sussistente, determina la prosecuzione della detenzione in ospedale psichiatrico giudiziario (oggi Rems) (Cass., Sez. I, 29 settembre 2009, Motolese).

Osservazioni

Il tribunale di Bologna dovrà perciò provvedere ad un nuovo giudizio, necessariamente previo accertamento peritale (nel senso dell'obbligatorietà della perizia, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2016, M.F., n. 54448, cit.), sia sulle condizioni di salute di Riina (per accertare natura dell'infermità, prognosi della sua evoluzione e di conseguenza il grado di pericolosità del detenuto), sia sulla struttura penitenziaria (sull'adeguatezza delle cure nel carcere di Parma, sempre che in vinculis, nella stessa struttura carceraria o in altra più attrezzata, gli sia assicurata l'adeguata assistenza sanitaria - ad esempio, il letto rialzabile - che rende dignitosa la sua detenzione).

Pertanto, se tali indagini confermeranno l'attuale ed eccezionale pericolosità del detenuto, non daranno luogo ad una prognosi di mortea breve scadenza e dimostreranno che l'espiazione della pena, da una parte, adempie alla sua finalità rieducativa e, dall'altra, non appare contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, il tribunale bolognese potrà confermare la compatibilità della detenzione (nel carcere di Parma o in altro in grado di curare adeguatamente le condizioni cliniche del detenuto, assicurando così il rispetto del senso di umanità della pena) e quindi rigettare le misure richieste. Occorrerà però una motivazione che valuti il complessivo stato morboso del detenuto e le sue generali condizioni di scadimento fisico, con specifico riferimento anche all'età avanzata del detenuto, confermando, sulla base di precisi argomenti di fatto, l'attualità e l'eccezionale pericolosità di Riina e quindi la sua capacità, nonostante le condizioni fisiche in cui si trova, di commettere ulteriori reati.

Se invece, l'esito degli accertamenti farà emergere una prognosi di morte imminente oppure eccessive sofferenze provocate dalla detenzione o ancora che la pena ha perso la sua finalità rieducativa, il tribunale dovrà disporre il differimento della pena, previsto dall'art. 147 c.p., secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della concessione del differimento, occorre avere riguardo a tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza, il senso di umanità ed il diritto alla salute (in questo senso, da ultima, Cass., Sez. I, 5 aprile 2016, E.M., n. 38680)

Se infine le condizioni cliniche di Riina non risulteranno comportare sofferenza o prognosi infausta ma richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, i giudici bolognesi dovranno far continuare l'esecuzione della pena sotto forma di detenzione domiciliare, nella propria abitazione o privata dimora o in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, a norma dell'art. 47-ter, comma 1, lett. c) ord. penit., stabilendone la durata, eventualmente prorogabile.

Questa è la valutazione demandata al tribunale bolognese, tenendo sempre conto che uno Stato di diritto, anche nell'esecuzione della pena contro il più feroce dei criminali, deve sempre attenersi ai principi dettati dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, cioè assicurare la finalità rieducativa e l'umanità della pena, per cui, se dobbiamo massimo rispetto per le vittime dei suoi atroci delitti, ciò però non deve spingerci mai ad invocare la legge del taglione.

Guida all'approfondimento

CANEPA-MERLO, Manuale di diritto penitenziario, IX .ed.,Milano, 2010.;

CAPRIOLI_VICOLI, Procedura penale dell'esecuzione, II ed., Torino, 2011;

CORSO P. (a cura di), Manuale della esecuzione penitenziaria, VI ed., 2015, Bologna;

FILIPPI-SPANGHER-CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, IV ed., Milano, 2016;

GREVI-GIOSTRA-DELLA CASA, Ordinamento penitenziario commentato, IV ed. ,2011, Padova.

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