Il “treno” dell’interrogatorio di garanzia passa una sola volta

Enrico Campoli
15 Marzo 2016

Tutte le volte in cui la decisione sull'applicazione della misura cautelare personale viene assunta dal tribunale del riesame, in seguito ad appello dell'ufficio del pubblico ministero, l'interrogatorio di garanzia, sempre che non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, deve comunquetrovare svolgimento?
Massima

L'interrogatorio di garanzia, di cui all'art. 294 c.p.p., non va svolto quando la misura cautelare personale è stata applicata dal tribunale del riesame in riforma del rigetto del giudice per le indagini preliminari.

Il caso

L'indagata, in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, viene ristretta in carcere in forza di un provvedimento custodiale emesso dal tribunale del riesame che aveva accolto l'appello dell'ufficio del pubblico ministero avverso il rigetto assunto dal giudice per le indagini preliminari.

Decorsi i cinque giorni per lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia il difensore – richiamandosi ai contenuti di una decisione di legittimità (Cass. pen., Sez. VI, n. 6088/2014) – presenta istanza nella quale reclama l'inefficacia della misura per omesso interrogatorio ex art. 302 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari rigetta l'istanza reclamando la ricorrenza di altra decisione di legittimità, di contenuto difforme, che nega la necessità dello svolgimento dell'interrogatorio in caso di applicazione della misura cautelare personale da parte del Tribunale del riesame (Cass. pen., Sez. VI, n. 50768/2014).

Il tribunale del riesame, adito dal difensore, rigetta il gravame formulato dalla difesa dell'indagato, affermando l'ontologica diversità dell'applicazione della misura coercitiva personale a seguito di domanda cautelare del pubblico ministero ovvero a seguito di appello dello stesso da parte del tribunale del riesame.

In questo secondo caso, osserva l'organo di gravame, l'indagato è messo anticipatamente a conoscenza di tutto il materiale investigativo sussistente a suo carico ed ha la possibilità, quindi, di esplicare la propria difesa ad ampio raggio, modulandola nelle forme che ritiene più opportune e nei modi che ritiene più efficaci in tal modo rendendo l'interrogatorio una garanzia già pienamente assorbita.

La difesa dell'indagata, nelle varie occasioni, ed in ultimo nel ricorso per cassazione, reclama che:

  • la funzione di garanzia dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. non può ritenersi equipollente a quella istruttoria connessa alla fase incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame;
  • alcun rilievo può svolgere il fatto che l'interrogatorio può essere richiesto dall'indagato ex art. 299, comma 3-ter, c.p.p. essendo quest'ultimo svincolato dalla fase genetica;
  • molto spesso tra l'emissione della misura cautelare personale, in seguito ad accoglimento dell'appello del pubblico ministero, e la sua esecuzione trascorre considerevole tempo con quel che ne consegue in termini di necessità della verifica dei presupposti applicativi.
La questione

L'interrogatorio dell'indagato, in seguito all'applicazione di una misura coercitiva personale, costituisce una fondamentale garanzia a presidio della difesa del soggetto interessato e, pertanto, un obbligo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Quest'ultima costituisce il limite temporale della garanzia in quanto si ritiene che una volta innestata la fase dibattimentale l'intervento dell'imputato nel processo sia, sempre, ampiamente assicurato.

Può, però, accadere che rispetto alla fisiologica sequenza, applicazione di misura coercitiva/interrogatorio da parte del giudice che l'ha emessa, la stessa sia invertita dando, quindi, luogo ad un contraddittorio anticipato rispetto alla sua emissione.

È quanto accade allorché la misura cautelare personale non è emessa dal giudice che poi andrà a svolgere l'interrogatorio bensì, in seguito ad appello del pubblico ministero avverso il rigetto del giudice che procede, dal tribunale del riesame, organo quest'ultimo che, laddove la decisione diviene definitiva – essendo l'esecuzione sospesa ex art. 310, comma 3, c.p.p. – non può essere individuato, attesa la funzione incidentale svolta, come quello deputato a svolgere l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p.

Si sono venuti, quindi, a creare due diversi orientamenti (sebbene la decisione in commento abbia deciso di non rimettere la questione alle Sezioni unite considerando uno dei due, del tutto isolato) in merito alla necessarietà o meno dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia qualora l'emissione della misura cautelare personale sia avvenuta, in seguito ad appello del pubblico ministero, da parte del Tribunale del riesame.

Secondo il primo, e prevalente orientamento, nel caso in cui l'emissione della misura coercitiva personale va ricondotta in capo al tribunale del riesame, in seguito ad appello del pubblico ministero avverso il rigetto del giudice che procede, l'interrogatorio di garanzia, sempre che non sia stata dichiarato aperto il dibattimento, non deve mai trovare svolgimento in quanto in sede d'udienza dinanzi ad esso è stata pienamente garantita la partecipazione dell'indagato secondo le forme camerali dell'art. 127 c.p.p. ed ivi può essere esplicata ogni possibilità di difesa.

L'orientamento in questione ritiene che imporre lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia darebbe luogo ad una superfetazione difensiva in quanto l'instaurazione del contraddittorio in sede di gravame assicura all'indagato, ed alla sua difesa, l'approfondimento di tutti i temi sensibili alla materia cautelare.

In modo diametralmente opposto si è sostenuto, da parte di altra decisione di legittimità, (sempre della medesima sezione della Corte di Cassazione, in diversa composizione), che, a prescindere dall'organo che ha emesso la misura cautelare personale, alla sua esecuzione deve sempre fare seguito, purché non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, l'interrogatorio di garanzia.

Proprio la funzione squisitamente difensiva assegnata all'interrogatorio di garanzia fa sì, secondo questa lettura, che nulla possa essere ritenuto equipollente tant'è che tra le espresse esclusioni menzionate dalla legge (art. 294, comma 1, c.p.p.) significativamente non risulta quella dell'applicazione della misura coercitiva da parte del Tribunale del riesame.

Le soluzioni giuridiche

Nella decisione in commento i giudici di legittimità hanno affermato i seguenti principi di diritto :

L'esigenza dell'interrogatorio di garanzia è insussistente tutte le volte in cui la misura cautelare personale sia stata resa non secondo l'ordinaria ipotesi del contradditorio differito bensì in quella, di specie, garantita dal meccanismo di intervento del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. a fronte di una iniziale reiezione della istanza cautelare da parte del GIP.

Nell'ipotesi della misura resa a mezzo dell'appello cautelare il contradditorio anticipato è destinato ad analizzare tutti i temi dell'azione cautelare anche in forza del potenziale contributo che l'indagato può dare a mezzo della sua partecipazione all'udienza camerale.

Osservazioni

La scelta operata dai giudici di legittimità è senz'altro condivisibile in quanto mette il punto ad una situazione che, nella prassi applicativa, aveva creato qualche disorientamento.

Le misure cautelari personali applicate dal tribunale del riesame, in seguito ad appello del pubblico ministero, non costituiscono affatto un'ipotesi residuale.

Nella decisione in commento i giudici di legittimità, nel limitarsi ad optare per l'interpretazione da loro condivisa, – di cui riportano ampi stralci, così come di quella avversa – mettono l'accento sulla finalità dell'interrogatorio che non può che estrinsecarsi nell'approfondimento in contradditorio del materiale sottoposto all'attenzione del giudice di gravame, materiale che ben può essere integrato sotto il profilo difensivo anche a mezzo di specifiche dichiarazioni del soggetto interessato.

L'esigenza dell'interrogatorio di garanzia è quella di consentire all'indagato di esprimere tutte le sue argomentazioni e considerazioni al fine di permettere al giudice la corretta valutazione delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali, sia sotto il profilo della gravità indiziaria che sotto quello delle esigenze cautelari e della loro gradualità.

È per tale ragione, del resto, che tutte le volte in cui esso ha avuto già espletamento lo stesso non va ripetuto proprio per non svilirlo da occasione di valutazione nel merito a mero formalismo svuotato di concreto significato.

Per nulla casualmente il legislatore ha fornito sia l'autorità giudiziaria che lo stesso indagato della possibilità di svolgere l'interrogatorio anche in successivi momenti rispetto a quello genetico, e sempre che non sia stata dichiarato aperto il dibattimento. L'articolo 299, comma 3-ter, c.p.p., difatti, stabilisce che il giudice, ogni qualvolta deve provvedere in ordine ad una richiesta di revoca o modifica, ha sempre la facoltà di fissare l'interrogatorio dell'indagato così come quest'ultimo può chiedere di svolgere lo stesso – ed il giudice, in tali casi, ha il dovere di provvedervi – laddove la propria richiesta è basata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della misura emessa.

L'impostazione sistemica rende evidente che l'interrogatorio – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – è legato nel suo svolgimento non solo ad una sequenza procedimentale di natura formale ma anche alla volontà di inserirlo dinamicamente nella stessa, in modo da svincolarlo dall'essere una mera occasione burocratica e connotandolo, invece, di una sua necessarietà difensiva.

Occorre, altresì, evidenziare che tutte le volte in cui nella sequenza procedimentale ordinaria non si è dato luogo, nel termine di legge, all'interrogatorio di garanzia ne consegue la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare personale: in tali casi, il giudice, potrà nuovamente emettere quest'ultima solo in seguito allo svolgimento dell'interrogatorio a piede libero.

Ebbene, qualora il soggetto interessato non si presenti all'interrogatorio di garanzia, senza giustificato motivo, il giudice potrà comunque emettere la misura cautelare personale in tal modo rendendo evidente la valenza sostanzialistica, e non formalistica, dello stesso tant'è che laddove l'indagato si sottrae allo stesso la sua assenza non potrà che essere tradotta quale esplicita volontà di non esplicare alcuna difesa.

L'occasione data dal legislatore di svolgere tutto quanto utile a propria difesa va capitalizzata dal soggetto interessato a prescindere dal primo momento utile in cui essa viene a materializzarsi, e cioè sia nel caso in cui il contraddittorio si svolge in modo differito in seguito all'esecuzione della misura cautelare personale sia preventivamente, come accade nella procedura di appello cautelare e nell'interrogatorio preventivo ex art. 302 c.p.p.

V'è un ulteriore elemento che, sebbene non valorizzato nella decisione che si sta commentando, milita a favore della interpretazione sostanziale dell'interrogatorio di garanzia.

Sia pur ridimensionato, in seguito alla riforma della legge 47/2015, resta nel nostro ordinamento un'ipotesi di contraddittorio anticipato obbligatorio ed è quella prevista in sede di applicazione di una misura personale interdittiva.

Ebbene, anche in questo caso, e proprio in quanto il soggetto interessato ha avuto modo di elaborare tutto quanto utile a propria difesa nell'interrogatorio preventivo, non v'è l'obbligo per il giudice di ripetere l'interrogatorio in seguito all'esecuzione della stessa così rendendo evidente la volontà legislativa di dare a tale fondamentale istituto una sua concretezza sostanzialistica e non a renderlo un mero orpello formale.

Guida all'approfondimento

Gian Luca Giovannini, La “trasversalità” soggettiva e temporale dell'interrogatorio

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