Le ricerche all’estero del latitante

16 Luglio 2015

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice.
Massima

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice.

Il caso

Il ricorrente impugnava dinanzi alla Suprema Corte il provvedimento con il quale il tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza finalizzata ad ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna emessa all'esito di un procedimento nel corso del quale l'imputato era stato dichiarato latitante, a causa della mancata esecuzione di un provvedimento cautelare.

Più precisamente, il ricorrente contestava l'esecutività del titolo, eccependo la nullità del decreto di latitanza, emesso sulla base di ricerche incomplete, e affermando che da tale patologia era scaturita la nullità di tutti gli atti successivi.

In questa prospettiva, evidenziava come la polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione della misura non avesse dato corso a specifiche investigazioni finalizzate a verificare la presenza all'estero del ricercato, nonostante emergessero chiari indizi in tal senso, e invocava quindi la necessità di applicare in via analogica l'art. 169, comma 4, c.p.p., che disciplina la posizione del cosiddetto “imputato irreperibile all'estero”.

La tesi prospettata dal ricorrente trovava il suo appiglio argomentativo in alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità che, discostandosi dall'indirizzo maggioritario, ritenevano che la disposizione citata potesse trovare applicazione anche all'istituto della latitanza, definita come una “forma di irreperibilità qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo” (Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2007, n. 17592).

La soluzione del contrasto, quindi, veniva devoluta alle Sezioni unite.

La questione

Il panorama giurisprudenziale che si delineava alle Sezioni unite era caratterizzato da tre approcci interpretativi dai quali scaturivano altrettante soluzioni tra loro inconciliabili.

Un primo indirizzo, consolidato e maggioritario, affermava che la dichiarazione di latitanza non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento all'estero delle ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento coercitivo e della cui dimora o residenza in uno Stato straniero si abbia avuto generica notizia, puntualizzando che la radicale differenza che separa latitanza e irreperibilità comporta anche un differente regime in materia di attività investigativa (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340).

Come accennato, invece, altro orientamento di più recente formazione propugnava la necessità di applicare analogicamente l'art. 169, comma 4, c.p.p. all'attività di ricerca finalizzata all'emissione del decreto di latitanza. Nell'ottica della completezza delle ricerche, infatti, non poteva precludersi la verifica in ordine a un'eventuale fuga all'estero dell'imputato, anche in ragione del fatto che, altrimenti, si sarebbe determinato il rischio di pregiudicare il diritto dell'imputato ad essere presente al processo (ex plurimis, Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17703).

Infine, in una posizione intermedia si collocava un'altra lettura della tematica, secondo la quale, pur dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 169, comma 4, c.p.p., l'attività di ricerca doveva valicare i confini nazionali ogni qualvolta gli elementi acquisiti nel corso del tentativo di esecuzione del provvedimento coercitivo lo richiedessero. In effetti, se è vero che il codice non individua specificamente i luoghi nei quali devono essere effettuate le ricerche, è anche vero che l'art. 295 c.p.p. richiede che l'indagine possieda i caratteri della esaustività e che tale requisito non potrà mai essere ritenuto sussistente laddove non siano state considerate ipotesi che, quantomeno, suggeriscano di tentare di rintracciare all'estero il ricercato. Tale impostazione, quindi, era ritenuta l'unica che potesse consentire di accertare non soltanto l'elemento oggettivo ma anche quello soggettivo della latitanza (Cass. pen., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 6679).

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni unite hanno recisamente escluso la possibilità di applicare in via analogica la disciplina dell'irreperibilità, anche soltanto in parte qua, all'istituto della latitanza, rigettando, perciò, il ricorso.

Tale soluzione poggia su un duplice rilievo.

In primo luogo, non sussiste il presupposto di una lacuna normativa che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, possa giustificare il ricorso alla analogia: nell'art. 295 c.p.p., infatti, non sono previsti criteri per l'attività di ricerca del catturando, dal momento che essa deve essere per definizione esauriente, al fine di conseguire l'esecuzione della misura, e completa, agli effetti che il giudice, a norma del secondo comma di tale articolo, deve compiere in vista della declaratoria di latitanza.

Dunque, la previsione di un criterio legale di ricerca potrebbe addirittura rivelarsi strutturalmente eccentrico rispetto alla funzione che le ricerche devono assolvere, poiché il soddisfacimento di quel criterio in tanto potrebbe avere un senso, in quanto destinato a far sorgere una presunzione di completezza che, al contrario, deve cedere il passo a un paradigma di effettività, calibrato sulla falsariga delle peculiarità concrete che il singolo caso (e il singolo soggetto da catturare) può presentare.

In secondo luogo, difetta ancora, secondo il paradigma dell'art. 12 delle preleggi, il requisito della identità di ratio essendi che consente di colmare la lacuna normativa attraverso il ricorso ad una disciplina simile.

In questa ottica, è evidente che latitanza e irreperibilità sono istituti che si collocano su piani differenti e soddisfano esigenze processuali diverse: in estrema sintesi, mentre la prima mira a consentire la cattura del ricercato, la seconda detta una disciplina per la notificazione degli atti nei confronti dell'imputato residente o dimorante all'estero.

Osservazioni

La decisione delle Sezioni unite ha escluso la possibilità di un'applicazione analogica delle disposizioni in materia di irreperibilità, ribadendo la necessità di tenere distinti i due istituti.

Tuttavia, il profilo problematico e più delicato della vicenda, come era stato anche evidenziato dalla giurisprudenza che componeva l'indirizzo intermedio, non atteneva a tale aspetto, ma alla completezza delle ricerche e al ruolo che lo svolgimento di indagini all'estero del latitante potevano assumere.

In effetti, l'eventuale omissione di verifiche in questo senso avrebbe potuto determinare effetti devastanti sul diritto dell'imputato a partecipare al processo nelle ipotesi, tutt'altro che infrequenti, nelle quali il soggetto si fosse recato all'estero non per darsi alla fuga, nella consapevolezza che nei suoi confronti fosse stato emesso un provvedimento coercitivo, ma per altre ragioni, come ad esempio motivi di lavoro o di svago.

In questi casi, l'applicazione della massima secondo la quale l'accertata assenza del ricercato dal territorio nazionale costituisce elemento di per sé sufficiente per addivenire alla declaratoria di latitanza (Cass. pen., Sez. I, 25 marzo 2010, n. 15410) sarebbe apparsa decisamente troppo severa, posto che avrebbe compromesso l'accertamento dell'elemento soggettivo della latitanza.

La decisione in rassegna, quindi, esamina anche tale versante della questione per affermare, da un lato, che l'attività di ricerca e la sua documentazione nel verbale di vane ricerche deve essere particolarmente accurata e, soprattutto, deve dare conto dell'impossibilità di battere altre strade, diverse da quelle seguite, per la cattura del latitante, e, dall'altro lato, che il vaglio del giudice su tale attività deve essere penetrante ed effettivo, con la conseguenza che, ove risulti la possibilità di svolgere utili approfondimenti, non può essere dichiarata la latitanza.

Ciò significa, quindi, che, ove le risultanze investigative suggeriscano di verificare se il latitante si trovi all'estero, non potrà farsi a meno di individuare le ragioni dell'assenza dal territorio nazionale.

Guida all'approfondimento

Chinnici, Regime delle ricerche e delle notifiche dell'imputato latitante, in Il libro dell'anno del diritto 2015, Treccani, 2015, p. 581;

Colaiacovo, Appunti in tema di latitanza e irreperibilità, in Cass. pen., 2014, p. 995;

Porcu, Latitanza e irreperibilità: le Sezioni Unite abbandonano gli irreperibili alla ricerca dei latitanti, in Proc. pen. e giust., 2014, n. 6, p. 94.

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