Sulla validità della querela non autenticata ma sottoscritta dalla persona offesa e dal difensore

17 Novembre 2015

È da considerarsi valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e in calce dal difensore che l'ha depositata in procura, considerato che, in virtù dell'art. 337, comma 1, c.p.p., la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente o tacitamente, fermo restando che, ai fini della validità dell'atto di querela, non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore.
Massima

È da considerarsi valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e in calce dal difensore che l'ha depositata in procura, considerato che, in virtù dell'art. 337, comma 1, c.p.p., la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente o tacitamente, fermo restando che, ai fini della validità dell'atto di querela, non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore.

Il caso

Il Gup del tribunale dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputata dei reati di cui agli artt. 595 e 684 c.p., rilevando che l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata per difetto di valida querela.

Il giudicante segnalava che la querela in atti risultava essere stata sottoscritta dalla persona offesa ma materialmente depositata dal suo avvocato, delegato a tal fine nel corpo della querela, ma la suddetta sottoscrizione della persona offesa non risultava essere stata autenticata. Osserva il giudice che pur essendovi – appena al di sotto della firma della querelante – una espressa dicitura per identificazione ed autentica, seguita di una riga dal nome e cognome del difensore nominato (e, come già precisato, delegato alla presentazione della querela), il relativo spazio era rimasto bianco. Ancora al di sotto, vi era stato apposto un timbro attestante la ricezione della querela in argomento da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, recante l'indicazione delle generalità dell'avvocato quale soggetto che l'aveva materialmente depositata: in calce a detto timbro vi erano le firme del legale e del funzionario preposto.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità che evidenzia la necessità che l'atto di querela presentato non personalmente dalla persona offesa dal reato riporti la firma autenticata della parte che lo ha sottoscritto, si evidenzia che nel caso di specie il difensore non aveva neanche presentato, in occasione del deposito dell'atto di querela, un separato atto di nomina come difensore di fiducia, con firma autenticata dal difensore, che, pur in assenza di sottoscrizione della predetta querela, avrebbe reso inequivoca la provenienza della querela da parte del soggetto titolare del diritto. Inoltre, secondo la motivazione della pronuncia, non poteva assumere rilievo la circostanza che il difensore abbia apposto la propria firma in calce al timbro di ricezione della procura della Repubblica, in quanto tale sottoscrizione ha la esclusiva funzione di conferire ulteriore certezza in ordine al soggetto che aveva presentato l'atto di querela (già identificata mediante l'esibizione di un documento personale), ma non già di garantire la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, che può essere certificata solo in presenza di una rituale autenticazione operata dallo stesso soggetto che l'aveva depositato.

Propone ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma. Il pubblico ministero lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 120-126 c.p. e 336-340 c.p.p., deducendo innanzi tutto che le norme appena ricordate – segnatamente, l'art. 337 del codice di rito, in relazione all'art. 39 disp. att. c.p.p. – mirano a garantire che l'atto di querela provenga sicuramente dal soggetto titolare del relativo diritto, mentre non vi è dubbio […] che il potere di autenticazione della sottoscrizione possa essere esercitato dal difensore nominato e che tale potere possa essere esercitato anche in momenti successivi alla apposizione della sottoscrizione della querela. A questo punto, è certo che la querelante nominò il suddetto avvocato, in qualità di difensore, delegandolo al deposito della querela, e che il suddetto legale, previa identificazione formale, non si limitò a depositare l'atto medesimo ma vi appose la propria sottoscrizione; ed allora, posto che l'attestazione di presentazione della querela presso l'Ufficio denunce-querele della locale Procura della Repubblica richiedeva unicamente il timbro del suddetto Ufficio e la sottoscrizione (certificazione) del funzionario ricevente, la firma apposta (in calce all'atto) dell'Avv. … ha assolto compiutamente a tutti gli oneri e funzioni cui la suddetta sottoscrizione era deputata: ratificare, validare autenticare la volontà querelatoria siccome proveniente dalla persona offesa che le aveva conferito apposito, specifico mandato.

Si legge nell'atto di impugnazione che la sottoscrizione del difensore, nominato tale e delegato alla presentazione della querela, assolve alla funzione di autenticazione della firma del querelante, prescindendo dallo spazio cartaceo occupato dalla suddetta sottoscrizione, quando attraverso la stessa si colga inequivocabilmente la volontà di attestare che la firma apposta in calce alla querela provenga dal titolare del relativo diritto.

Propone altresì ricorso il difensore della parte civile. Nell'interesse della querelante si rappresenta che il Gup romano avrebbe erroneamente applicato i menzionati artt. 337 c.p.p. e art. 39 disp. att. c.p.p., ribadendo come sia indiscussa l'effettiva sottoscrizione, da parte del difensore, della querela a suo tempo presentata; firma che, per quanto apposta non immediatamente al di sotto di quella della parte assistita, e non richiedendosene la contestualità, aveva senz'altro valore di autenticazione di quest'ultima.

Il legale precisa che, in base a consolidata interpretazione giurisprudenziale, è necessario operare una valutazione “sostanzialistica” dell'autenticazione apposta dal difensore nominato dal querelante e si sofferma in particolare sui principi affermati con la sentenza n. 25032 del 2005 Sezioni unite civili, secondo cui la certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente il mandato alla lite, richiesta dall'art. 83 cod. proc. civ., comma 2, è assicurata, sia per la procura a margine che per la procura in calce, dall'unica firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, da paternità all'atto processuale; perciò, l'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura.

Il 14 ottobre 2015 è stata presentata una memoria nell'interesse dell'imputata, a firma del suo legale, il quale sottolinea che attraverso la previsione dell'art. 337, comma 1, c.p.p. il legislatore ha voluto imporre, per una querela presentata per iscritto, due essenziali requisiti formali, che consistono nella sottoscrizione del querelante e nella autenticazione di quella firma da parte di soggetto a ciò abilitato: autenticazione che non può confondersi con la ben diversa attività descritta dal comma quarto, riguardante l'identificazione del difensore (quale soggetto incaricato del deposito dell'atto) da parte dell'autorità che riceve la denuncia querela.
Ad avviso della difesa, quando l'atto di denuncia-querela viene presentato all'Autorità competente, è onere dell'ufficio attestare la data, il luogo ed, infine, l'identificazione della persona che propone la querela e del soggetto incaricato al deposito della stessa. In tale circostanza, l'Ufficio competente può richiedere una firma od una sigla al soggetto incaricato ai soli fini di conferire ulteriore certezza al soggetto che deposita l'atto”; tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di qualificare come causa di semplice irregolarità l'omessa identificazione del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare la querela, senza alcuna conseguenza in punto di validità dell'atto.

Ergo, distinguendo ancora le finalità dei due commi in esame, deve concludersi che il primo dispone che l'autenticazione del difensore ha la finalità di garantire la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, a pena di improcedibilità dell'azione penale”, mentre dall'altro si ricava la conclusione che l'eventuale firma del difensore sia un semplice rafforzativo dell'identificazione del soggetto incaricato al deposito della querela, il cui difetto implica una mera irregolarità amministrativa. Il difensore dell'imputato sostiene infine che i richiami giurisprudenziali operati nel ricorso avanzato nell'interesse della querelante si esauriscono nella citazione di pronunce di natura civile, afferenti situazioni del tutto eterogenee.

La questione

La questione in esame è la seguente: se può ritenersi valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'ha depositata in procura?

Le soluzioni giuridiche

Alla questione deve darsi una risposta positiva. La giurisprudenza è stata sempre attenta ad indicare che l'atto di querela rechi – anche – la sottoscrizione del difensore, per quanto in calce al timbro attestante le circostanze della ricezione: il legale, espressamente incaricato della presentazione della querela appone certamente la sua firma al momento della sua identificazione ad opera del funzionario preposto alla ricezione presso il competente ufficio di procura. È, infatti, principio indiscusso che ai fini della validità dell'atto di querela non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore (Cass. pen., Sez. V, 6 ottobre 2011, n. 48528). Il pubblico ufficiale preposto a ricevere la querela, dopo avere curato l'identificazione del presentatore, deve chiedere a costui di apporre una sottoscrizione esclusivamente strumentale a “conferire ulteriore certezza al soggetto che deposita l'atto”.

È, dunque, valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che l'ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma 1, c.p.p. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente o tacitamente. In definitiva, se la firma del difensore aveva un senso, questo non poteva essere che quello di confermare la provenienza dell'atto dal titolare del diritto di sporgere querela, tanto più che chi era stato delegato a presentarlo coincideva proprio con il soggetto abilitato ad autenticare la sottoscrizione della querelante.

In altre parole, la Corte regolatrice ha chiarito come la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto. Peraltro, ai fini della validità dell'atto di querela non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore. Situazione diversa è quella indicata dal Gup a sostegno delle proprie determinazioni, atteso che la fattispecie concreta in relazione alla quale si è affermato che in tema di querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela (Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 5527) riguardava il caso del conferimento dalla persona offesa di procura speciale a proporre la querela, con successiva presentazione, ad opera di un terzo incaricato, di un atto che recava solo la sottoscrizione non autenticata del procuratore speciale. Aderendo a tale impostazione, si pretenderebbe, dunque, l'assolvimento di un puro formalismo, richiedendo che il difensore della persona offesa, oltre ad apporre una firma in calce al timbro della Procura, avrebbe dovuto procedere ad una seconda sottoscrizione pochi centimetri più in alto, rigorosamente in corrispondenza della dicitura predisposto ai fini dell'autentica

Osservazioni

La posizione assunta dalla Sez. V nella decisione n. 41037 deve essere condivisa in quanto si adatta a criteri sostanzialistici capaci di far prevalere la volontà del querelante, al pari di quanto già affermato, sotto un diverso aspetto, dalle Sezioni unite della suprema Corte di cassazione, che hanno stabilito che è valida l'autenticazione della firma del querelante, ove tale attività sia effettuata dal difensore, anche se sprovvisto di nomina in senso formale (Cass. pen, Sez. un., n. 26549/2006).

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