Eccesso colposo: deve sussistere una effettiva situazione di legittima difesa

18 Gennaio 2016

L'accertamento relativo alla legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare.
Massima

L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare in maniera oggettiva gli elementi fattuali antecedenti all'azione difensiva, senza tener conto degli stati d'animo e i timori personali che possano aver indotto l'agente ad un errore circa la reale portata dell'aggressione o della minaccia nei suoi confronti.

Il caso

Nella sentenza in commento la Corte di cassazione è stata chiamata a decidere in merito al ricorso proposto dall'imputato a cui in primo e secondo grado era stato negato il riconoscimento della scriminante della legittima difesa reale o putativa.

Il ricorrente era accusato di aver ferito un soggetto, attinto di striscio da alcuni colpi di arma da fuoco, con cui in precedenza aveva avuto forti contrasti legati alla gestione delle slot machines poste all'internodi un esercizio commerciale della vittima. La sparatoria era avvenuta nella pubblica via dove i due si erano incontrati casualmente, ed i fatti erano stati ripresi da un impianto di videosorveglianza ed alla presenza di testimoni oculari.

I giudici di merito non avevano perciò avuto difficoltà a ricostruire l'accaduto, in quanto gli elementi di prova a disposizione avevano evidenziato in maniera inequivoca che il ricorrente aveva esploso i colpi di pistola nei confronti della vittima senza che quest'ultimo in realtà lo avesse aggredito. Per queste ragioni l'imputato in primo grado era stato condannato per il delitto di tentato omicidio, poi derubricato in appello nel reato di lesioni conseguenti a minaccia aggravata dall'uso di un'arma da fuoco, con pronuncia di proscioglimento per difetto di querela.

Malgrado ciò la difesa del ricorrente aveva prospettato anche in Cassazione la sussistenza della scriminante della legittima difesa nella forma dell'eccesso colposo, adducendo che il timore di essere aggredito trovava fondamento nei pregressi difficili rapporti tra i due, ed in particolare dal fatto che circa un anno prima il proprio assistito era stato violentemente percosso nei pressi della propria abitazione dall'attuale persona offesa. Inoltre nel caso di specie il timore di una nuova aggressione sarebbe derivato dalla condotta minacciosa della vittima, che si sarebbe all'improvviso avvicinata al ricorrente con in mano un pacco non ben identificato, ingenerando un concreto timore nei cui confronti l'agente aveva reagito esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco solo per intimidire e fare fuggire l'aggressore stesso.

La questione

In sostanza il ricorrente invocava la legittima difesa putativa, cioè di aver temuto per errore di essere nuovamente aggredito fisicamente, nonché l'eccesso colposo nella stessa, dato che la reazione legittima compiuta esplodendo alcuni colpi di pistola, anche se non indirizzati direttamente nei confronti della persona fisica, non era stata in realtà preceduta da alcuna effettiva aggressione da parte della vittima ma solo una condotta minacciosa.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Infatti dopo aver valutato che la motivazione della sentenza della Corte d'appello era priva di vizi logici o argomentativi, e quindi aver ribadito la ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito, era del tutto consequenziale rigettare le questioni giuridiche sottese alla pretesa sussistenza della legittima difesa.

La suprema Corte ha affrontato da un lato i presupposti per l'applicazione della legittima difesa, in particolare il profilo dell'attualità del pericolo di subire un'aggressione ingiusta, dall'altro esaminando i limiti applicativi della scriminante putativa e dell'eccesso colposo nella legittima difesa, fornendo una completa ricostruzione della disciplina della causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.

Le soluzioni giuridiche

Va detto preliminarmente che la riforma della disciplina della legittima difesa di cui alla legge 13 febbraio 2006, n.59, non ha riguardato i presupposti generali della scriminante indicati nel primo comma dell'art. 52 c.p., ossia la sussistenza di un pericolo, l'attualità dello stesso rispetto al momento della reazione, l'ingiustizia dell'offesa, la costrizione dell'azione difensiva (sotto il profilo della non volontaria causazione della situazione di pericolo), la proporzione tra offesa e difesa. In mancanza anche di uno solo di questi presupposti la giurisprudenza consolidata nega la ricorrenza della causa di giustificazione.

Nel caso di specie la Cassazione non ha avuto alcun dubbio nel rigettare il ricorso dell'imputato, non ricorrendo in tutta evidenza i presupposti della legittima difesa, soffermandosi in primo luogo sul concetto di attualità del pericolo, che non può essere né passato né ancora da verificarsi ma deve avere le caratteristiche dell'essere in corso, incombente, in atto, per distinguere la scriminante sia dalla difesa preventiva sia dalla vendetta privata (principi affermati dalle numerose sentenze richiamate, tra cui le più recenti Cass. pen., Sez. I, 27 gennaio 2010, n.6591; Cass. pen., Sez.V, 30 aprile 2010, n.26159). L'offesa ingiusta deve perciò presentarsi in termini di concretezza ed immediatezza, non essendo sufficiente la prefigurazione in via ipotetica e congetturale di un'aggressione futura o prossima, come invece prospettato in qualche modo nei motivi di ricorso.

Esclusa pertanto la legittima difesa reale, la sentenza in commento ha poi affrontato l'eventuale sussistenza dell'ipotesi putativa, la cui disciplina va rinvenuta nell'art. 59, ultimo comma, c.p., ribadendo anche in questo caso principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in particolare quello per cui il relativo accertamento dell'errore scusabile implica un giudizio ex ante, quindi riportato alle circostanze di fatto presenti al momento della reazione e nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete (in questi termini: Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2009, n.3464; Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 2013, n. 13370). In forza di questa regola di giudizio la Cassazione ha negato la ricorrenza della legittima difesa putativa, in quanto dalle prove raccolte era emerso che l'imputato aveva aggredito per primo il contendente che aveva mantenuto una condotta innocua, a nulla rilevando eventuali stati d'animo turbati dell'agente. Per cui nel caso di specie il timore di essere nuovamente aggredito dalla persona offesa, era del tutto scollegato da elementi fattuali deponenti in tal senso e semmai era frutto solo di una mera congettura dell'imputato.

La Cassazione ha infine puntualizzato che la sentenza impugnata risultava giuridicamente corretta anche laddove aveva escluso l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p., sul presupposto che non può essere configurato l'eccesso colposo in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.

Osservazioni

La sentenza in commento si segnala, malgrado la condotta criminosa non presentasse particolari dubbi nella sua ricostruzione dei fatti, per aver ribadito in maniera chiara e puntuale i principi regolatori della scriminante della legittima difesa, sia con riguardo ai criteri di accertamento sia con riferimento alle ipotesi della putatività e dell'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 c.p.

I principi di diritto affermati sono consolidati sia nella giurisprudenza di legittimità ( si veda per ultimo Cass. pen. Sez. IV, 27 ottobre 2015, n. 31001) sia in quella di merito, nonché condivisi dalla dottrina.

Tuttavia l'unico punto che merita di essere approfondito è quello relativo ai rapporti tra legittima difesa e l'eccesso colposo, in quanto in alcuni casi, anche recenti, i giudici di merito hanno dato un'interpretazione diversa da quella della Cassazione, ritenendo che si potesse applicare l'istituto dell'eccesso colposo anche nell'ipotesi in cui non vi fossero le condizioni per riconoscere la legittima difesa, giungendo così a prosciogliere l'agente che pure aveva ecceduto nella propria difesa.

Preliminarmente va ricordato che la disposizione della norma prevede che: Quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Già un'interpretazione fedele al dato normativa porta a ritenere che l'eccesso colposo si può configurare solo all'interno delle cause di giustificazioni indicate dall'art. 55 (la mancata indicazione dell'art.50 c.p., viene di regola superata in via analogica), escludendone l'efficacia scriminante. Per cui l'art. 55 c.p. disciplina l'ipotesi in cui, in presenza di tutti i presupposti di una causa di giustificazione l'agente per colpa travalica i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, limiti, cioè, entro i quali la sua condotta sarebbe risultata giustificata. Nessun dubbio poi che l'eccesso colposo può trovare applicazione anche nel caso di scriminante putativa (principio affermato di recente proprio in tema di legittima difesa putativa dalla sentenza Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2013, n.3184).

Come afferma la miglior dottrina sul punto eccesso e giustificazione, sono, dunque, ipotesi che si escludono reciprocamente. L'art. 55 c.p. infatti non configura alcuna fattispecie scriminante o altrimenti esimente ma si limita a ribadire nella materia delle cause di giustificazione (tanto da essere stata definita norma superflua) la disciplina generale dell'errore e della colpa dettata dagli artt. 43 e 47 c.p.

In una recente decisione la suprema Corte, Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 11806, annullando la sentenza di assoluzione per eccesso in legittima difesa pronunciata dal Guo di Venezia, ha fatto chiarezza sui rapporti tra la causa di giustificazione e l'art. 55 c.p., affermando in massima il seguente principio: L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 cod. pen. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli artt. 43 e 47 cod. pen. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo - anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 cod. pen.).

In precedenza si erano espresse negli stessi termini anche le sentenze: Cass. pen., Sez. I, 10 aprile 2013, n.18926, nonché Cass. pen., Sez.V, 11 maggio 2010, n.26172.

Alla luce di questi precedenti, la sentenza in commento appare del tutto condivisibile, avendo puntualizzato in maniera sintetica ma chiara i rapporti tra la legittima difesa reale o putativa e l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p., oltre agli altri aspetti sopra esposti.

Guida all'approfondimento

N. Pisani, La legittima difesa, in Commentario al Codice penale, a cura di M. Ronco, Vol. II, 2011, 2° ed.;

F. Viganò, sub. art. 52 , in Codice penale commentato, a cura di Dolcini e Marinucci, 2011, 3° ed.;

S. Fiore, Cause di giustificazione e fatti colposi, 1996, Cedam; S. Brucoli, Sull'eccesso colposo in legittima difesa, in Cass. pen., 1995, fasc. 5, pag.1206 ss.

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